Concordato preventivo azione di responsabilità


I proventi derivanti da azioni di responsabilità promosse nell’ambito di un concordato preventivo non costituiscono automaticamente reddito tassabile in capo alla società, secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 96/2026. La destinazione contrattuale delle somme al soddisfacimento dei creditori sociali incide sulla qualificazione fiscale del provento. Chi gestisce procedure concorsuali deve verificare caso per caso se sussiste un effettivo arricchimento netto della massa attiva o una mera partita di giro a beneficio dei creditori.

Punti chiave

  • Punto 1 — I proventi da azione di responsabilità in concordato possono non formare reddito imponibile se destinati ai creditori.
  • Punto 2 — La risposta AdE n. 96/2026 offre un criterio interpretativo diretto applicabile alle procedure in corso.
  • Punto 3 — Il trattamento fiscale va verificato prima di definire il piano di concordato e le relative proiezioni economiche.

Se stai assistendo una società in concordato preventivo che intende promuovere o ha già avviato un’azione di responsabilità contro ex amministratori o sindaci, devi sapere come l’Agenzia delle Entrate qualifica fiscalmente le somme eventualmente recuperate. La risposta n. 96/2026 dell’AdE risolve un dubbio che condiziona direttamente la struttura del piano concordatario e la distribuzione ai creditori.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 96/2026 commentata su GiuriCivile, ha affrontato il trattamento fiscale dei proventi derivanti da azioni di responsabilità esercitate nel contesto di procedure concorsuali, chiarendo i criteri per stabilire se tali somme costituiscano reddito d’impresa tassabile o una posta neutra destinata per contratto al ceto creditorio.

Il contesto normativo

Il quadro di riferimento si intreccia tra diritto societario e tributario. Sul piano concorsuale, l’art. 255 del D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza) disciplina le azioni di responsabilità esperibili nell’ambito delle procedure, attribuendo la legittimazione al commissario o al liquidatore giudiziale. Sul piano fiscale, l’art. 88 del TUIR (DPR n. 917/1986) regola le sopravvenienze attive, categoria nella quale potrebbe astrattamente rientrare il provento da azione di responsabilità. La distinzione operativa tra sopravvenienza tassabile e posta di giro patrimoniale dipende dalla natura e dalla destinazione delle somme, secondo il principio di correlazione riconosciuto anche dalla giurisprudenza di legittimità in materia di componenti reddituali straordinarie.

Cosa cambia per lo studio

  1. Prima di inserire i proventi attesi dall’azione di responsabilità nel piano di concordato, verifica con il consulente fiscale se quelle somme formano base imponibile: un errore di qualificazione altera il fabbisogno fiscale stimato e può rendere il piano non omologabile per insufficienza di attivo.
  2. Se le somme sono contrattualmente vincolate al soddisfacimento dei creditori già in sede di accordo o piano, documenta quella destinazione in modo esplicito: è il presupposto su cui l’AdE fonda la neutralità fiscale del provento.
  3. Nei mandati di assistenza al commissario giudiziale o al liquidatore, inserisci una clausola di revisione del piano se l’esito dell’azione di responsabilità si discosta dalle previsioni, tenendo conto anche dell’impatto fiscale residuo.
  4. Per le procedure già omologate con piani che non consideravano questo orientamento, valuta se la risposta n. 96/2026 costituisce una sopravvenienza interpretativa utile a supportare una modifica del piano ex art. 58 D.Lgs. n. 14/2019.
  5. Nelle azioni di responsabilità promosse fuori da una procedura concorsuale formalizzata, la risposta AdE non si applica direttamente: la tassabilità del provento va valutata con i criteri ordinari dell’art. 88 TUIR.

Attenzione a

Il primo rischio concreto è trattare la risposta dell’AdE come una regola generale valida per qualsiasi azione di responsabilità societaria. La neutralità fiscale presuppone uno specifico contesto concorsuale e una destinazione vincolata delle somme: fuori da queste condizioni, il provento è tassabile come sopravvenienza attiva ai sensi dell’art. 88 TUIR. Applicare il principio al di là dei suoi presupposti espone la società a contestazioni in sede di accertamento.

Il secondo rischio riguarda la tempistica: qualificare erroneamente il provento come non tassabile in fase di redazione del piano, per poi vedersi contestare l’imponibilità in fase di esecuzione, può compromettere la percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari e generare responsabilità per i professionisti attestatori. Meglio ottenere un parere scritto o un’interpello specifico prima di consolidare le proiezioni nel piano.

Domande frequenti

I proventi da azione di responsabilità in concordato preventivo sono tassabili come sopravvenienza attiva?

Secondo la risposta AdE n. 96/2026, non necessariamente. Se le somme recuperate sono contrattualmente destinate al soddisfacimento dei creditori sociali nell’ambito del piano concordatario, possono non costituire reddito imponibile in capo alla società. La qualificazione dipende dalla struttura concreta dell’accordo e dalla documentazione della destinazione vincolata.

Quale norma del TUIR si applica alle sopravvenienze attive da azione di responsabilità societaria?

Il riferimento primario è l’art. 88 del DPR n. 917/1986, che disciplina le sopravvenienze attive nel reddito d’impresa. Nel contesto concorsuale, la risposta AdE n. 96/2026 introduce un criterio correttivo basato sulla destinazione delle somme, che può escludere l’applicazione dell’art. 88 quando il provento è vincolato al ceto creditorio per contratto o per piano omologato.

Come si modifica il piano di concordato se l’azione di responsabilità porta a un esito diverso dalle previsioni fiscali iniziali?

L’art. 58 del D.Lgs. n. 14/2019 (CCII) consente la modifica del piano prima dell’omologazione. Dopo l’omologazione, la strada è più complessa e richiede il consenso dei creditori o una valutazione del tribunale. Per questo motivo è preferibile definire il trattamento fiscale dei proventi attesi prima di depositare il piano, anche tramite interpello preventivo all’AdE.

Fonte di riferimento: Giuricivile