Studi legali IT Wallet cosa cambia per gli


L’IT Wallet introduce attestati elettronici con valore legale equivalente ai documenti fisici, cambiando le regole sull’identificazione del cliente e sulla verifica documentale. Gli studi legali devono prepararsi ad accettare patente digitale, tessera sanitaria e altri attestati via App IO come prova di identità valida. I decreti attuativi ancora mancanti rendono urgente monitorare la Gazzetta Ufficiale per adeguare i processi interni prima che l’obbligo diventi operativo.

Punti chiave

  • Punto 1 — Gli attestati elettronici IT Wallet hanno già base normativa nel d.lgs. 82/2005 aggiornato.
  • Punto 2 — I decreti attuativi del Ministero mancano: nessun obbligo operativo è ancora scattato per gli studi.
  • Punto 3 — L’interoperabilità con eIDAS 2 (Reg. UE 1183/2024) vincola anche i professionisti che operano cross-border.

Chi gestisce l’onboarding dei clienti o la verifica dell’identità in studio deve già sapere che l’IT Wallet non è un progetto futuro: la patente digitale è disponibile su App IO da novembre 2023 e può essere esibita come documento equivalente all’originale fisico in specifici contesti. Ignorare questo cambiamento significa rischiare di rifiutare atti validi o, al contrario, accettare prove di identità senza capirne il peso giuridico.

Secondo AgendaDigitale, il sistema coinvolge DTD, PagoPA, IPZS, AgID e ACN, con attestati elettronici già in fase di sperimentazione su App IO. Restano aperti i nodi su interoperabilità europea, sostenibilità economica, privacy e cybersecurity, mentre i decreti attuativi sono ancora attesi.

Il contesto normativo

La base normativa dell’IT Wallet si radica nel d.lgs. 82/2005 (Codice del consumo digitale, CAD), modificato dalla legge 14 giugno 2024, n. 90 che ha recepito le indicazioni europee sull’identità digitale. Sul piano europeo, il riferimento centrale è il Regolamento UE 1183/2024 (eIDAS 2), che abroga e sostituisce il Reg. UE 910/2014 e impone agli Stati membri di rendere disponibile un wallet di identità digitale entro 24 mesi dalla pubblicazione. L’art. 64-quater del CAD, introdotto dalla legge 90/2024, definisce gli “attestati elettronici di attributi” come strumenti con piena efficacia probatoria, equiparando la loro esibizione digitale alla presentazione del documento fisico nei casi previsti dai decreti attuativi. Quei decreti — firmati dal Presidente del Consiglio su proposta del Ministro per l’innovazione — non sono ancora stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale.

Cosa cambia per lo studio

  1. Verifica dell’identità del cliente: quando i decreti attuativi saranno vigenti, accettare la patente digitale via App IO sarà giuridicamente equivalente a esaminare il documento fisico. Aggiorna già ora le procedure antiriciclaggio interne (d.lgs. 231/2007) per includere questo canale.
  2. Atti autenticati e notarili: l’esibizione di attestati IT Wallet non sostituisce ancora la presenza fisica nei contesti che richiedono identificazione certa (es. rogiti, procure speciali), ma la normativa secondaria potrebbe cambiarlo. Monitora la Gazzetta Ufficiale con cadenza settimanale.
  3. Mandati professionali digitali: se il cliente sottoscrive il mandato tramite firma digitale abbinata al wallet, verifica che il livello di garanzia (LoA) sia almeno “elevato” ai sensi dell’art. 8 del Reg. UE 910/2014, requisito che eIDAS 2 ha confermato e rafforzato.
  4. Cross-border UE: studi che assistono clienti stranieri o operano in più giurisdizioni UE devono considerare che eIDAS 2 impone il riconoscimento reciproco dei wallet nazionali. Un documento IT Wallet italiano sarà accettato negli altri 26 Stati membri non appena i relativi framework nazionali saranno operativi.
  5. Privacy e data minimization: l’IT Wallet consente la divulgazione selettiva degli attributi (es. confermare la maggiore età senza rivelare la data di nascita). Questo ha implicazioni dirette sulle informative ex art. 13 GDPR che lo studio rilascia ai clienti: potrebbe essere necessario aggiornarle.

Attenzione a

Decreti attuativi assenti = nessun obbligo ancora operativo, ma la finestra è stretta. Il rischio è prepararsi tardi: i decreti possono arrivare senza preavviso significativo e imporre adeguamenti immediati. Studi strutturati dovrebbero già mappare i processi interni che toccano l’identificazione documentale, così da intervenire in pochi giorni invece che in settimane.

Cybersecurity e responsabilità dello studio. ACN è coinvolta nella governance del sistema, ma la responsabilità di custodire correttamente i dati di identità digitale acquisiti resta in capo al titolare del trattamento, ovvero allo studio. Un incidente su dati estratti da un attestato IT Wallet ricade sul Regolamento UE 2016/679 esattamente come qualsiasi altra violazione di dati personali, con sanzioni fino al 4% del fatturato globale annuo.

Domande frequenti

La patente digitale su App IO è valida come documento di identità per atti legali?

Al momento la patente digitale su App IO vale come documento equivalente all’originale fisico solo nei contesti espressamente previsti dai decreti attuativi, ancora non pubblicati in Gazzetta Ufficiale. Per atti che richiedono identificazione certa — come procure speciali o autenticazioni notarili — il documento fisico resta necessario. La situazione cambierà con l’emanazione dei decreti attuativi ex art. 64-quater CAD.

Come cambia la due diligence antiriciclaggio con l’IT Wallet?

Le procedure di adeguata verifica ex d.lgs. 231/2007 dovranno essere aggiornate per includere l’identificazione tramite attestati elettronici IT Wallet una volta che i decreti attuativi saranno vigenti. Lo studio dovrà documentare il livello di garanzia (LoA) dell’attestato usato e conservare evidenza dell’esibizione digitale con le stesse modalità previste per i documenti fisici.

Cosa prevede eIDAS 2 per gli avvocati italiani che lavorano con clienti UE?

Il Regolamento UE 1183/2024 (eIDAS 2) impone il riconoscimento reciproco dei wallet di identità digitale tra tutti gli Stati membri. Un avvocato italiano che assiste un cliente tedesco o francese potrà ricevere un attestato elettronico estero con piena efficacia legale, e viceversa. Il termine per l’adeguamento degli Stati è fissato entro 24 mesi dalla pubblicazione del regolamento.

Fonte di riferimento: AgendaDigitale