Secondo ANAC, il brokeraggio energetico segue le stesse regole del brokeraggio assicurativo ai fini dell’applicazione del Codice dei contratti pubblici. Gli enti locali che affidano servizi di intermediazione energetica devono quindi rispettare le medesime procedure previste per il brokeraggio assicurativo, incluse le soglie e i criteri di scelta del contraente. Chi assiste committenti pubblici o operatori del settore energia deve aggiornare immediatamente la propria valutazione sui contratti in corso o in fase di affidamento.
Punti chiave
- Punto 1 — ANAC equipara il brokeraggio energetico a quello assicurativo per l’applicazione del Codice appalti.
- Punto 2 — Gli enti locali devono applicare le stesse procedure di affidamento usate per i broker assicurativi.
- Punto 3 — I contratti di brokeraggio energetico già in esecuzione vanno verificati alla luce del nuovo orientamento ANAC.
Se assisti enti locali, aziende pubbliche o operatori privati nel settore energetico, devi sapere che ANAC ha chiarito come qualificare giuridicamente il brokeraggio energetico: stesse regole, stesse procedure, stesso regime del brokeraggio assicurativo. Questo significa che ogni affidamento di servizi di intermediazione energetica va strutturato seguendo lo schema già consolidato per i broker assicurativi, con tutto ciò che ne consegue in termini di soglie, procedure e obblighi di trasparenza.
L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha reso noto questo orientamento in risposta a quesiti specifici provenienti da stazioni appaltanti. La notizia è riportata da La Gazzetta degli Enti Locali e riguarda direttamente chi opera nella contrattualistica pubblica in ambito energia.
Il contesto normativo
Il brokeraggio assicurativo negli appalti pubblici è già inquadrato dall’art. 6, comma 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), che disciplina i servizi esclusi in modo parziale, e dalle previsioni specifiche sugli appalti di servizi assicurativi. ANAC ha esteso per analogia questo schema al brokeraggio energetico, considerando che entrambe le figure svolgono un’attività di intermediazione professionale per conto del cliente, senza assumere obbligazioni proprie nei confronti del fornitore finale.
Il riferimento normativo centrale resta quindi il d.lgs. 36/2023 e, in particolare, le disposizioni sugli appalti di servizi nel settore speciale dell’energia, da coordinare con le regole generali sulle procedure di affidamento. Sul piano civilistico, la qualificazione del contratto di brokeraggio energetico come contratto di mandato o agenzia incide anche sull’applicabilità degli artt. 1742 e ss. c.c., tema su cui la prassi contrattuale non era ancora uniformata.
Cosa cambia per lo studio
- Gli enti locali che affidano servizi di brokeraggio energetico devono utilizzare le stesse procedure di affidamento previste per il brokeraggio assicurativo: gara, affidamento diretto o procedura negoziata secondo le soglie del d.lgs. 36/2023.
- I contratti di brokeraggio energetico già in esecuzione senza procedura di gara vanno verificati immediatamente: se il valore supera le soglie di affidamento diretto, il contratto potrebbe essere viziato da illegittimità, con rischio di contestazioni in sede di controllo o di audit ANAC.
- Chi redige capitolati per servizi energetici deve inserire esplicitamente la distinzione tra fornitura di energia e servizio di brokeraggio, perché i due contratti seguono regimi diversi e non possono essere confusi o aggregati senza motivazione.
- Per i privati che si avvalgono di broker energetici, la qualificazione ANAC rafforza l’argomento che anche il broker energetico risponde a standard professionali analoghi a quelli del broker assicurativo, con implicazioni in caso di contestazione del servizio reso.
- Aggiorna i modelli contrattuali di studio: le clausole standard per il brokeraggio assicurativo pubblico sono ora il riferimento anche per i mandati di intermediazione energetica con stazioni appaltanti.
Attenzione a
Il rischio principale è assumere che il brokeraggio energetico rientri automaticamente nei servizi esclusi o nelle forniture di energia, sottraendolo alle procedure del Codice appalti. ANAC segnala esattamente l’opposto: il servizio di intermediazione va qualificato e affidato come tale, separatamente dalla fornitura. Chi ha gestito questi affidamenti come acquisto diretto di energia espone il cliente a rilievi di illegittimità.
Secondo rischio: confondere la competenza del broker energetico con quella del gestore o distributore. Il broker non assume obbligazioni di fornitura, quindi il contratto va strutturato come incarico di servizi professionali, non come contratto di somministrazione ex art. 1559 c.c. Questa distinzione ha effetti diretti sulla responsabilità contrattuale e sul regime IVA applicabile.
Domande frequenti
Il brokeraggio energetico è soggetto al codice degli appalti pubblici?
Sì, secondo ANAC il brokeraggio energetico segue le stesse regole del brokeraggio assicurativo nell’ambito del d.lgs. 36/2023. Gli enti locali devono applicare le procedure di affidamento previste dal Codice dei contratti pubblici, scegliendo tra gara, affidamento diretto o procedura negoziata in base al valore del contratto.
Un ente locale può affidare direttamente un contratto di brokeraggio energetico senza gara?
Solo se il valore del contratto rientra nelle soglie di affidamento diretto previste dal d.lgs. 36/2023. Sopra tali soglie, l’affidamento senza procedura competitiva espone l’ente a contestazioni in sede di controllo e il contratto rischia di essere dichiarato illegittimo. Il recente orientamento ANAC elimina qualsiasi zona grigia sul punto.
Qual è la differenza contrattuale tra brokeraggio energetico e fornitura di energia per gli appalti pubblici?
Il broker energetico svolge un’attività di intermediazione professionale per conto del cliente senza assumere obbligazioni di fornitura: il contratto va qualificato come appalto di servizi. La fornitura di energia è invece un contratto di somministrazione ex art. 1559 c.c., soggetto a un regime procedurale e fiscale diverso. I due contratti non possono essere aggregati senza specifica motivazione.
Fonte di riferimento: GazzettaEntiLocali