La Corte Costituzionale ha dichiarato legittimo l’art. 349 c.p.p. nella parte in cui consente rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici sugli indagati extracomunitari anche in assenza di consenso. Il trattamento differenziato rispetto ai cittadini UE supera il vaglio di ragionevolezza perché si fonda su esigenze oggettive di identificazione legate all’assenza di documenti riconoscibili in banche dati europee. Per la difesa penale questo significa che il rifiuto del cliente straniero non UE di sottoporsi ai rilievi non costituisce un diritto azionabile in sede cautelare.
Punti chiave
- Punto 1 — La Consulta ha confermato la legittimità costituzionale dell’art. 349 c.p.p. sui rilievi coattivi per indagati extra UE.
- Punto 2 — Il trattamento differenziato tra cittadini UE e non UE non viola il principio di uguaglianza ex art. 3 Cost.
- Punto 3 — Il difensore non può impugnare in via autonoma il provvedimento che dispone i rilievi dattiloscopici sul proprio assistito straniero.
Se assisti un indagato cittadino di un paese extracomunitario, devi sapere che il rifiuto di sottoporsi a rilievi dattiloscopici, fotografici o antropometrici disposti dalla polizia giudiziaria non è tutelabile come diritto soggettivo. La Corte Costituzionale ha chiuso la porta a questa linea difensiva, confermando la piena legittimità della norma che consente tali rilievi anche senza consenso dell’interessato.
La Consulta si è pronunciata sull’art. 349 c.p.p. confermando la conformità costituzionale delle disposizioni che autorizzano rilievi coattivi sugli indagati non comunitari. La notizia è riportata da Diritto.it.
Il contesto normativo
L’art. 349 c.p.p. disciplina l’identificazione dell’indagato da parte della polizia giudiziaria. Il comma 2-bis consente, quando l’identificazione risulta difficoltosa, di procedere a rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici anche senza il consenso del soggetto. La disposizione si applica in modo particolarmente incisivo nei confronti di cittadini extracomunitari, privi di documenti riconoscibili nei sistemi di banche dati Schengen o Eurodac. La questione di legittimità sollevata riguardava un potenziale contrasto con gli artt. 2, 3 e 13 Cost., oltre che con l’art. 8 CEDU in tema di rispetto della vita privata. La Corte Costituzionale ha ritenuto che la differenziazione di trattamento trovi giustificazione razionale nelle diverse esigenze identificative legate alla provenienza da paesi non integrati nei circuiti informativi europei.
Cosa cambia per lo studio
- Il cliente extra UE non ha un diritto opponibile al rifiuto dei rilievi ex art. 349 c.p.p.: sconsiglia qualsiasi strategia difensiva costruita sul diniego fisico all’identificazione, perché espone il cliente a conseguenze processuali senza basi giuridiche solide.
- La legittimità costituzionale confermata rende improponibile un incidente di esecuzione o un reclamo autonomo contro il provvedimento che dispone i rilievi: il rimedio va cercato eventualmente nel contesto dell’udienza di convalida o del giudizio principale.
- Se il tuo assistito è un richiedente asilo o ha uno status giuridico in corso di definizione, verifica se i dati raccolti confluiscono in Eurodac: l’alimentazione di quella banca dati ha ricadute sul riconoscimento della protezione internazionale in altri Stati UE (Regolamento UE n. 603/2013).
- Nei procedimenti per reati connessi all’immigrazione irregolare (d.lgs. 286/1998), i rilievi ex art. 349 c.p.p. costituiscono spesso l’unica prova di identità: controlla sempre la regolarità formale del verbale di identificazione, perché vizi procedurali restano l’unico margine di attacco.
- Aggiorna i modelli di informativa al cliente straniero: deve essere messo a conoscenza — in lingua comprensibile — che il rifiuto ai rilievi non produce effetti sospensivi e può essere superato con la forza se necessario.
Attenzione a
Il primo errore da evitare è consigliare al cliente di opporre resistenza fisica o verbale ai rilievi, presentandola come esercizio di un diritto: dopo questa pronuncia non esiste quella copertura giuridica, e il comportamento ostruzionistico può integrare il reato di resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 c.p. con aggravamento della posizione processuale.
Secondo rischio: confondere il piano della legittimità costituzionale della norma con quello della regolarità del singolo atto. La Consulta ha salvato la disposizione in astratto, ma ogni verbale di rilievo deve rispettare le garanzie procedurali del caso concreto — presenza del difensore ove prevista, documentazione delle modalità esecutive, informazione dei diritti. Su quell’atto specifico il margine di contestazione rimane aperto.
Domande frequenti
Un indagato straniero extra UE può rifiutare i rilievi dattiloscopici ex art. 349 c.p.p.?
No. La Corte Costituzionale ha confermato che l’art. 349 c.p.p. è legittimo nella parte in cui consente rilievi coattivi sugli indagati extracomunitari anche senza consenso. Il rifiuto non è tutelabile come diritto e può essere superato con la forza, con il rischio aggiuntivo di rispondere per resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 c.p.
Cosa può fare il difensore se i rilievi ex art. 349 c.p.p. sono stati eseguiti in modo irregolare?
La legittimità costituzionale della norma non copre i vizi del singolo atto. Il difensore può contestare l’assenza di documentazione delle modalità esecutive, la mancata informazione dei diritti in lingua comprensibile o l’omessa verbalizzazione corretta. Questi profili restano censurabili nell’udienza di convalida o nel giudizio di merito.
I dati raccolti con i rilievi su un richiedente asilo finiscono in Eurodac?
Dipende dalla tipologia di rilievo e dalla procedura in corso. I dati dattiloscopici dei richiedenti protezione internazionale confluiscono in Eurodac ai sensi del Regolamento UE n. 603/2013. Questa alimentazione può incidere sulla competenza dello Stato a esaminare la domanda secondo il Regolamento Dublino III, con conseguenze dirette sulla strategia difensiva nel procedimento di protezione.
Fonte di riferimento: Diritto.it