Il direttore dei lavori nominato dalla stazione appaltante non può essere assunto dall’impresa appaltatrice per i tre anni successivi alla conclusione del contratto pubblico. L’ANAC, con il parere anticorruzione del 1° aprile 2026, ha chiarito che questo passaggio integra la fattispecie di pantouflage vietata dall’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001. Chi assiste imprese di costruzione o funzionari pubblici deve verificare preventivamente l’esistenza di rapporti pregressi che rendano illecito qualsiasi accordo assuntivo.
Punti chiave
- Il divieto di pantouflage si applica al direttore dei lavori per tre anni dalla fine dell’incarico pubblico.
- L’assunzione vietata espone sia il dipendente sia l’impresa a nullità del contratto e sanzioni ANAC.
- Il parere ANAC del 1° aprile 2026 estende il perimetro applicativo dell’art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001.
Se assisti un’impresa appaltatrice che vuole ingaggiare un ex direttore dei lavori pubblici, fermati prima di firmare qualsiasi lettera di assunzione o contratto di collaborazione. Il rischio non è teorico: la nullità del contratto è automatica e la sanzione pecuniaria ricade sull’azienda, non sul solo dipendente.
L’ANAC, con il parere anticorruzione del 1° aprile 2026, ha chiarito che il passaggio diretto di un direttore dei lavori dalla stazione appaltante all’impresa aggiudicataria configura pantouflage vietato, indipendentemente dalla forma giuridica del rapporto instaurato.
Il contesto normativo
La norma di riferimento è l’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001 (Testo Unico del Pubblico Impiego), che proibisce ai dipendenti pubblici che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della PA di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività svolta. I contratti conclusi in violazione sono nulli e l’impresa privata non può ricevere contributi, finanziamenti o vantaggi economici di fonte pubblica per cinque anni. Il Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023) rafforza questo impianto agli artt. 16 e 17, che disciplinano i conflitti di interesse nelle procedure di affidamento, imponendo obblighi dichiarativi e di astensione a tutti i soggetti che partecipano alla fase esecutiva del contratto, incluso il direttore dei lavori.
Cosa cambia per lo studio
- Prima di strutturare qualsiasi accordo tra un’impresa appaltatrice e un ex funzionario pubblico, verifica la data di cessazione dell’incarico: il divieto copre i tre anni successivi e si calcola dalla conclusione effettiva del rapporto, non dalla firma del contratto di appalto.
- Il parere ANAC del 1° aprile 2026 chiarisce che la qualifica di direttore dei lavori rientra a pieno titolo nel perimetro dei soggetti che esercitano «poteri autoritativi o negoziali», anche quando il direttore è un libero professionista incaricato dalla PA: controlla la natura dell’incarico prima di concludere che il divieto non si applica.
- La nullità del contratto di lavoro o di collaborazione è automatica e rilevabile d’ufficio: non basta riscrivere il titolo del rapporto come «consulenza occasionale» per uscire dall’area di rischio.
- Se assisti la stazione appaltante, inserisci nel capitolato e negli atti di nomina del direttore dei lavori una clausola che richiami espressamente il divieto di pantouflage e l’obbligo di comunicare eventuali trattative con l’appaltatrice durante e dopo l’incarico.
- In caso di contenzioso già avviato su contratti stipulati prima del parere, valuta se il vizio di nullità sia eccepibile in via riconvenzionale o utile come leva negoziale nella fase stragiudiziale.
Attenzione a
Il rischio più frequente è confondere il pantouflage con la semplice incompatibilità: la nullità ex art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001 non richiede la prova di un danno concreto né di un accordo corruttivo. Basta l’esistenza del rapporto vietato. L’impresa che ha assunto il direttore dei lavori perde anche il diritto a contributi pubblici per cinque anni: una conseguenza spesso sottovalutata che può incidere pesantemente sui bilanci di società che lavorano prevalentemente con committenti pubblici.
Attenzione anche ai casi in cui il direttore dei lavori sia un professionista esterno incaricato dalla PA tramite contratto d’opera: la giurisprudenza amministrativa (TAR Lazio, sez. II, n. 8743/2022) ha già esteso il divieto ai professionisti privati che agiscono in nome e per conto della stazione appaltante con poteri di controllo e certificazione, equiparandoli ai dipendenti pubblici ai fini dell’art. 53, comma 16-ter.
Domande frequenti
Il divieto di pantouflage si applica anche al direttore dei lavori libero professionista incaricato dalla PA?
Sì. Il TAR Lazio, sez. II, n. 8743/2022 ha esteso il divieto ex art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001 ai professionisti privati che operano con poteri di controllo e certificazione per conto della stazione appaltante. Il parere ANAC del 1° aprile 2026 conferma questo orientamento per la figura del direttore dei lavori, indipendentemente dal tipo di contratto che lo lega alla PA.
Quanto dura il divieto di pantouflage per un direttore dei lavori pubblici?
Il divieto dura tre anni dalla cessazione dell’incarico pubblico, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001. Il termine decorre dalla conclusione effettiva del rapporto con la stazione appaltante, non dalla data di aggiudicazione o di stipula del contratto di appalto. Qualsiasi accordo assuntivo o di collaborazione stipulato prima dello scadere dei tre anni è nullo automaticamente.
Quali sanzioni rischia l’impresa che assume un ex direttore dei lavori in violazione del pantouflage?
L’impresa subisce la nullità del contratto stipulato con il professionista e perde il diritto a percepire contributi, finanziamenti o altri vantaggi economici di fonte pubblica per cinque anni, come previsto dall’art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001. L’ANAC può inoltre avviare procedimenti sanzionatori autonomi e segnalare la violazione alle autorità competenti per eventuali profili penali.
Fonte di riferimento: GazzettaEntiLocali