La fatturazione elettronica e la selezione dei fornitori non escludono l’applicazione dello split payment nei rapporti con la pubblica amministrazione. Il meccanismo di scissione dei pagamenti IVA ex art. 17-ter DPR 633/1972 continua ad operare indipendentemente da questi elementi. Chi presta servizi a enti pubblici deve verificare l’obbligo di split payment per ogni singola operazione, senza fare affidamento su prassi informali o accordi con il committente.
Punti chiave
- Punto 1 — La fattura elettronica non disattiva l’obbligo di split payment nei contratti con PA.
- Punto 2 — L’inserimento in elenchi di fornitori selezionati non esonera dall’applicazione dell’art. 17-ter DPR 633/1972.
- Punto 3 — Lo studio legale che fattura a enti pubblici deve indicare split payment anche su parcelle fuori portale dedicato.
Per gli studi legali e i commercialisti che fatturano a enti pubblici, la questione è diretta: né l’utilizzo della fatturazione elettronica né l’iscrizione in albi o elenchi di fornitori selezionati dalla PA consente di aggirare il meccanismo dello split payment. Il committente pubblico trattiene e versa direttamente l’IVA all’Erario, e questa regola non tollera eccezioni operative basate sulla modalità di trasmissione della fattura o sul canale di fornitura.
La notizia arriva dalla Gazzetta degli Enti Locali, che riporta un orientamento secondo cui né il formato digitale della fattura né la qualifica di fornitore pre-selezionato dalla PA interrompono l’operatività dello split payment. Il tema riguarda direttamente chi assiste enti locali, aziende sanitarie o società pubbliche quotate in materia di consulenza legale e tributaria.
Il contesto normativo
Lo split payment trova il suo fondamento nell’art. 17-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dalla L. 190/2014 e poi stabilizzato con modifiche successive, da ultimo prorogato fino al 30 giugno 2026 dall’art. 1, comma 84, L. 213/2023 (legge di bilancio 2024). Il meccanismo obbliga le PA — e le società controllate o quotate nei termini previsti dal DM 9 gennaio 2018 — a versare direttamente all’Erario l’IVA indicata in fattura, senza trasferirla al prestatore. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito con la Circolare n. 9/E del 7 aprile 2015 i presupposti soggettivi e oggettivi, ribadendo che l’obbligo non dipende dalla modalità con cui la fattura è trasmessa né da accordi contrattuali tra le parti.
Cosa cambia per lo studio
- Ogni fattura emessa verso un soggetto rientrante nell’elenco IPA o negli elenchi SIOPE/MEF deve riportare l’annotazione “scissione dei pagamenti” e l’IVA va esposta ma non incassata: il fornitore anticipa l’imposta solo contabilmente.
- L’iscrizione del tuo studio in un albo fornitori di un comune o di un’ASL non ti qualifica come soggetto esente da split payment: verifica sempre se il committente rientra nell’ambito soggettivo del DM 9 gennaio 2018.
- La trasmissione tramite SDI non sostituisce la corretta indicazione del regime IVA: il codice natura N6.1 nel tracciato XML è obbligatorio per segnalare l’inversione contabile/scissione, e la sua omissione espone a sanzioni ex art. 6 D.Lgs. 471/1997.
- In caso di parcella a società partecipate o quotate, controlla l’aggiornamento annuale degli elenchi pubblicati dal MEF: l’inclusione o l’esclusione di un ente può cambiare da un anno all’altro e il rischio di errore ricade sul prestatore.
- Lo studio che ha incassato per errore l’IVA da un committente soggetto a split payment deve restituirla e regolarizzare la posizione con nota di variazione ex art. 26 DPR 633/1972, evitando che il committente subisca sanzioni per omesso versamento.
Attenzione a
Il primo rischio è operativo: alcuni software gestionali impostano automaticamente il regime IVA in base al profilo del cliente, ma se il cliente è stato censito in modo errato nel gestionale dello studio, la fattura uscirà senza l’indicazione di split payment e l’IVA verrà incassata indebitamente. Verifica manualmente per ogni nuovo committente pubblico.
Il secondo rischio riguarda le note di addebito spese: molti studi emettono separatamente i rimborsi spese con IVA ordinaria, dimenticando che anche queste voci, se fatturate all’ente pubblico nel medesimo rapporto, rientrano nel perimetro dello split payment. Un’unica fattura o fatture distinte non cambiano il regime applicabile se il destinatario è lo stesso soggetto PA.
Domande frequenti
La fattura elettronica esime dall’applicare lo split payment verso la PA?
No. La modalità di trasmissione della fattura — cartacea, elettronica via SDI o tramite portale PA — non incide sull’obbligo di split payment. L’art. 17-ter DPR 633/1972 si applica in base alla natura del committente, non al formato documentale. Il codice natura N6.1 va sempre indicato nel tracciato XML quando il destinatario è soggetto alla scissione dei pagamenti.
Essere fornitori selezionati da un ente pubblico esclude lo split payment?
No. L’iscrizione in un albo fornitori o in un elenco di professionisti selezionati dalla PA non modifica il regime IVA applicabile. Lo split payment opera per legge ogni volta che il committente rientra nell’elenco soggettivo del DM 9 gennaio 2018 o è una PA ai sensi dell’art. 1, comma 2, L. 196/2009. Nessun accordo contrattuale può derogare a questa norma.
Cosa succede se uno studio ha incassato per errore l’IVA da un ente soggetto a split payment?
Lo studio deve emettere una nota di variazione in diminuzione ex art. 26 DPR 633/1972, restituire l’IVA al committente e regolarizzare la dichiarazione IVA. Il committente pubblico che ha pagato l’IVA al fornitore invece di versarla all’Erario può incorrere in sanzioni ex art. 6 D.Lgs. 471/1997 per omesso versamento, con responsabilità solidale da valutare caso per caso.
Fonte di riferimento: GazzettaEntiLocali