Nelle controversie per malattie professionali, il termine di prescrizione del risarcimento non decorre dalla data della diagnosi, ma dal momento in cui il lavoratore o i suoi eredi potevano ragionevolmente collegare la patologia all’attività lavorativa. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 14269/2026, ha confermato che il dies a quo si sposta in avanti ogni volta che la conoscibilità del nesso causale sia oggettivamente tardiva. Per gli eredi, questo significa che il termine può iniziare a decorrere anche dopo la morte del lavoratore, se solo allora il collegamento tra esposizione e malattia diventa riconoscibile.
Punti chiave
- Punto 1 — La prescrizione parte dalla conoscibilità del nesso causale, non dalla diagnosi della malattia.
- Punto 2 — Gli eredi possono agire anche anni dopo il decesso se il collegamento all’attività lavorativa era ignoto.
- Punto 3 — Cass. n. 14269/2026 ribadisce il criterio soggettivo-oggettivo per il dies a quo nei danni da lavoro.
Se gestisci controversie da malattia professionale o stai valutando un caso per conto di eredi di un lavoratore deceduto, questo orientamento della Cassazione cambia i calcoli sulla prescrizione. Non puoi più prendere come riferimento automatico la data della diagnosi o del decesso: devi ricostruire quando il nesso causale tra esposizione lavorativa e patologia era concretamente conoscibile. Questo allunga spesso la finestra utile per agire.
Con ordinanza n. 14269/2026, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso degli eredi di un bracciante agricolo deceduto nel 2011 per tumore polmonare, ribaltando le decisioni di Tribunale e Corte d’Appello di Roma che avevano dichiarato prescritto il diritto al risarcimento.
Il contesto normativo
Il termine di prescrizione applicabile è quello quinquennale ex art. 2947 c.c. per il risarcimento del danno da fatto illecito, o decennale ex art. 2946 c.c. se si contesta l’inadempimento contrattuale del datore di lavoro all’obbligo di sicurezza ex art. 2087 c.c. La Cassazione ha da tempo stabilito che il dies a quo non coincide con il verificarsi del danno in senso astratto, ma con il momento in cui il danneggiato ha avuto — o avrebbe dovuto avere con l’ordinaria diligenza — percezione del danno e del suo collegamento causale con la condotta del responsabile (principio già espresso in Cass. Civ. n. 21255/2013 e poi consolidato). Con l’ordinanza n. 14269/2026, questo criterio viene applicato in modo netto anche al caso in cui il lavoratore sia deceduto e siano gli eredi ad agire: il loro termine decorre da quando loro stessi hanno acquisito o potevano acquisire quella consapevolezza.
Cosa cambia per lo studio
- Quando valuti la prescrizione in un caso di malattia professionale, la prima domanda non è «quando è stata fatta la diagnosi?» ma «quando era ragionevolmente conoscibile il collegamento tra la patologia e l’esposizione lavorativa?». Questi due momenti possono distare anni.
- Per gli eredi che agiscono dopo la morte del lavoratore, il termine può iniziare a decorrere dalla data in cui hanno ottenuto una perizia medico-legale o una relazione INAIL che stabilisce il nesso causale, non necessariamente dalla data del decesso.
- In fase istruttoria, raccogli documenti che attestino quando gli eredi (o il lavoratore in vita) hanno avuto accesso alle informazioni sul rischio da esposizione: cartelle cliniche, referti specialistici, comunicazioni INAIL, consulenze tecniche. Queste date costruiscono il dies a quo difendibile in giudizio.
- Se il convenuto eccepisce la prescrizione, contesta la coincidenza tra diagnosi e conoscibilità del nesso causale: sposta l’onere probatorio su quando quella conoscenza era effettivamente accessibile al danneggiato, non solo astrattamente disponibile.
- Nei casi con esposizione pluriennale a sostanze nocive (amianto, pesticidi, solventi), considera che la latenza della malattia può essere di 20-30 anni: il termine prescrizionale decorre dal momento della manifestazione della patologia riconducibile all’esposizione, non dall’inizio dell’esposizione stessa.
Attenzione a
Il rischio principale è affidarsi alla data della diagnosi come punto di partenza sicuro, soprattutto se stai calcolando a ritroso per capire se un cliente è ancora in tempo ad agire. I giudici di merito nel caso deciso da Cass. n. 14269/2026 hanno fatto esattamente questo errore, e la Cassazione li ha corretti. Verifica sempre se alla data della diagnosi il nesso causale era già esplicitato nella documentazione medica o se è emerso solo successivamente attraverso perizie o accertamenti INAIL.
Secondo rischio: trascurare la posizione degli eredi come soggetti distinti. Il loro termine prescrizionale non è una mera prosecuzione di quello del de cuius: decorre autonomamente da quando loro stessi hanno acquisito consapevolezza del nesso causale. Se il lavoratore non aveva mai formalmente attribuito la sua malattia all’attività lavorativa, gli eredi possono trovarsi con un termine ancora aperto anche a distanza di anni dal decesso.
Domande frequenti
Da quando decorre la prescrizione per malattia professionale se il lavoratore è deceduto?
Secondo Cass. n. 14269/2026, il termine decorre dal momento in cui gli eredi hanno acquisito — o avrebbero potuto acquisire con ordinaria diligenza — consapevolezza del collegamento tra la malattia e l’attività lavorativa del defunto. Non coincide automaticamente con la data del decesso né con quella della diagnosi originaria.
La prescrizione malattia professionale decorre dalla diagnosi o dall’esposizione?
Né dall’una né dall’altra in modo automatico. La Cassazione applica il criterio della conoscibilità del nesso causale: il termine parte dal momento in cui il danneggiato poteva ragionevolmente collegare la patologia all’esposizione lavorativa. Diagnosi e inizio esposizione sono solo elementi da valutare per individuare quel momento.
Come si eccepisce la prescrizione in un caso di tumore da esposizione a sostanze nocive sul lavoro?
Il convenuto deve dimostrare che il nesso causale era già conoscibile dal lavoratore o dai suoi eredi prima del quinquennio precedente la domanda giudiziale. Non basta allegare la data della diagnosi: occorre provare che in quel momento erano disponibili informazioni sufficienti a collegare la patologia all’esposizione lavorativa specifica.
Fonte di riferimento: StudioCataldiNotizie