Piano parco e piano paesaggistico diniego va motivato


Il diniego espresso in conferenza di servizi da un ente parco non può limitarsi a richiamare la prevalenza del piano parco sul piano paesaggistico: i due strumenti non sono in rapporto gerarchico e ogni no deve essere sorretto da un bilanciamento esplicito degli interessi contrapposti. Il TAR Campania-Salerno, Sez. I, 30 aprile 2026, n. 797 ha annullato una conferenza di servizi proprio per questo difetto motivazionale. Chi assiste un proponente o un operatore in aree protette ha ora un argomento diretto per impugnare i dinieghi immotivati.

Punti chiave

  • Punto 1 — Piano parco e piano paesaggistico operano su piani distinti senza rapporto gerarchico tra loro.
  • Punto 2 — Il diniego in conferenza di servizi deve contenere un bilanciamento esplicito degli interessi in gioco.
  • Punto 3 — TAR Campania-Salerno n. 797/2026 ha annullato la conferenza per difetto di motivazione sul punto.

Se assisti un cliente con un progetto in area protetta e l’ente parco ha detto no in conferenza di servizi citando solo la prevalenza del proprio piano, hai un vizio di legittimità da sfruttare subito. Il difetto di motivazione sul bilanciamento degli interessi è ora un motivo di annullamento esplicitamente riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa campana.

Il TAR Campania-Salerno, Sez. I, con sentenza 30 aprile 2026, n. 797, ha annullato una conferenza di servizi in cui l’ente parco aveva opposto un diniego fondato sull’asserita supremazia del piano parco sul piano paesaggistico. Secondo il Tribunale, i due strumenti non sono in rapporto gerarchico e il no deve essere motivato con un confronto reale tra gli interessi tutelati. Puoi leggere la notizia completa su La Gazzetta degli Enti Locali.

Il contesto normativo

Il quadro si regge su tre pilastri. L’art. 145 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) attribuisce al piano paesaggistico una forza conformativa verso gli strumenti urbanistici e di settore, ma non stabilisce una gerarchia automatica rispetto ai piani delle aree naturali protette. La legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette) disciplina il piano del parco all’art. 12, definendolo strumento di tutela naturalistica con effetti prevalenti sugli strumenti urbanistici comunali, non sui piani paesaggistici regionali. La conferenza di servizi, regolata dagli artt. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, impone a ogni amministrazione partecipante di motivare la propria posizione con riferimento all’interesse specifico curato: un richiamo generico alla supremazia di un piano sull’altro non soddisfa questo obbligo.

Cosa cambia per lo studio

  1. Ogni diniego dell’ente parco in conferenza di servizi va analizzato verificando se la motivazione si limita a richiamare la prevalenza del piano parco: se sì, il vizio è già in atti e il ricorso al TAR ha basi solide.
  2. Nella fase endoprocedimentale, converti subito questo principio in osservazioni scritte ai sensi dell’art. 10 l. 241/1990: chiedi all’ente parco di esplicitare il bilanciamento tra l’interesse naturalistico e l’interesse del proponente prima che la conferenza si chiuda.
  3. In sede di impugnazione, affianca al vizio di motivazione il vizio di eccesso di potere per errore nei presupposti: l’ente ha trattato come regola gerarchica ciò che la legge non prevede come tale.
  4. Se il progetto coinvolge anche vincoli paesaggistici ex art. 136 o art. 142 d.lgs. 42/2004, verifica che la Soprintendenza abbia reso il proprio parere in modo autonomo rispetto all’ente parco: i due procedimenti restano distinti e cumulabili.
  5. Documenta sin dall’inizio la conformità del progetto al piano paesaggistico regionale vigente: questa conformità indebolisce ulteriormente un diniego basato solo sul piano parco.

Attenzione a

Il primo rischio è confondere il piano del parco con il piano di gestione Natura 2000: quest’ultimo segue regole diverse, con valutazione di incidenza obbligatoria ai sensi del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e il diniego può essere strutturalmente diverso. Non trasferire automaticamente l’argomento della sentenza n. 797/2026 a procedimenti che coinvolgono siti ZSC o ZPS senza verificare la base normativa applicabile.

Il secondo rischio riguarda i termini di impugnazione: la conferenza di servizi conclusiva produce un provvedimento immediatamente lesivo. Il ricorso al TAR va notificato entro 60 giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza del provvedimento finale, senza attendere eventuali atti esecutivi successivi.

Domande frequenti

Il piano del parco prevale sul piano paesaggistico regionale?

No, secondo TAR Campania-Salerno n. 797/2026 i due strumenti non sono in rapporto gerarchico. Il piano del parco prevale sugli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell’art. 12 l. 394/1991, ma non può essere invocato come norma superiore rispetto al piano paesaggistico regionale, che trova la propria base nell’art. 145 d.lgs. 42/2004.

Come si impugna il diniego dell’ente parco in conferenza di servizi per difetto di motivazione?

Il provvedimento conclusivo della conferenza va impugnato davanti al TAR competente entro 60 giorni dalla comunicazione. Il motivo principale è il difetto di motivazione ex art. 3 l. 241/1990: l’ente parco deve esplicitare il bilanciamento tra interesse naturalistico e interesse del proponente, non limitarsi a richiamare la prevalenza del proprio piano.

La valutazione di incidenza su siti Natura 2000 segue le stesse regole del diniego del piano parco?

No. La valutazione di incidenza su ZSC e ZPS è disciplinata dal d.P.R. 357/1997 e dalla direttiva Habitat, con un procedimento autonomo e criteri propri. L’argomento di TAR Campania-Salerno n. 797/2026 riguarda il rapporto tra piano parco e piano paesaggistico e non è direttamente trasferibile ai procedimenti di screening o VINCA.

Fonte di riferimento: GazzettaEntiLocali