Operazioni oggettivamente inesistenti e cartiere prova contraria


Quando il fisco contesta operazioni oggettivamente inesistenti addebitando al fornitore la qualità di cartiera, il contribuente può resistere provando l’effettiva esecuzione della prestazione. La CGT Marche, con sentenza n. 1059/2025, ha stabilito che la natura di cartiera non è prova sufficiente dell’inesistenza oggettiva dell’operazione. Lo studio difensivo deve quindi concentrarsi sulla documentazione della reale esecuzione, non solo sulla reputazione del fornitore.

Punti chiave

  • Punto 1 — La sola qualità di cartiera del fornitore non prova l’inesistenza oggettiva dell’operazione fatturata.
  • Punto 2 — Il contribuente che documenta l’effettiva esecuzione della prestazione può vincere il contenzioso.
  • Punto 3 — La CGT Marche n. 1059/2025 consolida un orientamento già presente in Cassazione favorevole al contribuente.

Se difendi un contribuente sottoposto ad accertamento per operazioni oggettivamente inesistenti, la sentenza CGT Marche n. 1059/2025 ti offre un argomento difensivo preciso e spendibile: il fisco non può limitarsi a dimostrare che il fornitore è una cartiera, deve provare che quella specifica operazione non è mai avvenuta. Questa distinzione — apparentemente ovvia — viene sistematicamente ignorata negli avvisi di accertamento, e ora hai una pronuncia di merito recente su cui fare leva.

La Commissione Tributaria Regionale delle Marche, con sentenza n. 1059/2025, ha accolto il ricorso del contribuente ribaltando la logica del sillogismo fiscale «cartiera uguale operazione inesistente». La pronuncia completa è disponibile su Studio Cataldi, con allegato il testo integrale della sentenza.

Il contesto normativo

Il terreno normativo è quello classico dell’IVA indetraibile e dei costi indeducibili per operazioni inesistenti, presidiato dall’art. 19 del d.P.R. 633/1972 e dall’art. 109 del d.P.R. 917/1986. La Corte di Cassazione ha più volte chiarito il riparto dell’onere probatorio: spetta all’Amministrazione finanziaria dimostrare l’inesistenza dell’operazione, salvo poi trasferire sul contribuente l’onere di provare la buona fede nell’ipotesi di frode carosello (Cass. n. 9851/2018 e successive conformi). Il punto dirimente, ribadito dalla CGT Marche, è che una società può essere strutturalmente una cartiera ma compiere singole operazioni reali: il giudice deve verificare la singola transazione, non etichettare il fornitore.

La Corte di Giustizia UE ha ripetutamente affermato lo stesso principio nel contesto della direttiva IVA 2006/112/CE: il diritto alla detrazione può essere negato solo se si prova, con elementi obiettivi, che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a un’evasione. Il criterio della mera appartenenza a una filiera sospetta non basta.

Cosa cambia per lo studio

  1. Raccogli subito la documentazione esecutiva. Contratti, DDT, fatture, bonifici, corrispondenza, eventuali report di consegna: tutto ciò che prova che la prestazione è stata materialmente eseguita vale più di qualsiasi argomento giuridico astratto.
  2. Distingui inesistenza oggettiva da soggettiva nell’atto difensivo. La contestazione di «cartiera» attiene tipicamente alla inesistenza soggettiva (chi ha davvero eseguito la prestazione), non oggettiva (se la prestazione esiste). Confondere i piani avvantaggia il fisco.
  3. Cita la CGT Marche n. 1059/2025 già nel ricorso di primo grado. La giurisprudenza di merito favorevole, combinata con i precedenti di Cassazione richiamati nella sentenza, costruisce una linea argomentativa coerente che il giudice tributario non può ignorare.
  4. Attacca il metodo accertativo, non solo il risultato. Se l’ufficio ha motivato l’avviso esclusivamente sulla qualità di cartiera del fornitore senza analizzare la singola operazione, hai un vizio di motivazione autonomamente censurabile ex art. 7 della l. 212/2000.
  5. Verifica l’estratto delle banche dati utilizzate dall’ufficio. Spesso la qualifica di «cartiera» deriva da liste interne o da verbali GdF relativi ad altri periodi d’imposta: chiedi in sede di autotutela o in giudizio l’esibizione del documento fonte.

Attenzione a

Non trascurare il profilo soggettivo. Anche dimostrando l’effettiva esecuzione dell’operazione, il fisco può ancora disconoscere la detrazione IVA provando che il contribuente era consapevole della frode a monte della filiera. La buona fede deve essere documentata in modo autonomo: due diligence sul fornitore, verifica della partita IVA attiva, normalità del prezzo rispetto al mercato.

Attenzione alle dichiarazioni dei testi. In contenzioso tributario le prove testimoniali sono ammesse solo in forma scritta ex art. 7 del d.lgs. 546/1992. Se la prova dell’esecuzione si regge su testimonianze orali acquisite in sede penale o amministrativa, verifica con cura le modalità di ingresso nel fascicolo tributario prima di farci affidamento.

Domande frequenti

Il fisco può disconoscere una fattura solo perché il fornitore è una cartiera?

No, secondo la CGT Marche n. 1059/2025 e la giurisprudenza di Cassazione richiamata, la natura di cartiera del fornitore non è di per sé sufficiente. L’ufficio deve provare che quella specifica operazione non è mai avvenuta. Se il contribuente produce documentazione sull’effettiva esecuzione della prestazione, l’accertamento non regge.

Su chi grava l’onere della prova nelle operazioni oggettivamente inesistenti?

L’onere probatorio primario grava sull’Amministrazione finanziaria, che deve dimostrare con elementi oggettivi l’inesistenza dell’operazione (Cass. n. 9851/2018 e conformi). Solo dopo che l’ufficio ha fornito tale prova, il contribuente è chiamato a dimostrare la propria buona fede o l’effettiva esecuzione.

Cosa devo documentare per difendere un cliente accusato di operazioni inesistenti con un fornitore poi risultato cartiera?

Raccogli contratti, documenti di trasporto, bonifici, corrispondenza commerciale e qualsiasi atto che attesti la consegna di beni o l’esecuzione di servizi. Documenta anche la due diligence svolta sul fornitore al momento dell’operazione: verifica partita IVA, normalità del prezzo, eventuale sopralluogo. Questi elementi provano sia l’esecuzione oggettiva sia la buona fede soggettiva.

Fonte di riferimento: StudioCataldiNotizie