La riforma forense in discussione alla Camera prevede modifiche strutturali al tirocinio professionale e all’esame di abilitazione. Il disegno di legge delega, dopo il mandato favorevole della Commissione Giustizia del 7 maggio 2025, approda in Assemblea con proposte che toccano direttamente l’accesso alla professione. Chi gestisce praticanti in studio deve monitorare l’iter: le nuove regole potrebbero ridisegnare obblighi, durata e modalità di valutazione del tirocinio.
Punti chiave
- Punto 1 — Il DDL delega sulla riforma forense è all’esame dell’Assemblea della Camera dopo il via libera in Commissione Giustizia.
- Punto 2 — Le modifiche riguardano tirocinio, esame di abilitazione, lavoro subordinato, compensi e specializzazioni forensi.
- Punto 3 — Gli studi che seguono praticanti devono attendersi nuove regole su durata e struttura del percorso di accesso.
Se segui praticanti avvocati o sei prossimo a riorganizzare la struttura del tuo studio, la riforma dell’ordinamento forense in discussione alla Camera ti riguarda direttamente. Le modifiche al tirocinio e all’esame di abilitazione potrebbero cambiare in modo significativo il modo in cui si accede alla professione e, di conseguenza, come pianifichi l’ingresso di nuove figure nel tuo studio.
Il disegno di legge delega sulla riforma forense è approdato all’Assemblea della Camera dopo che la Commissione Giustizia ha conferito il mandato favorevole ai relatori il 7 maggio 2025. L’iter segue un precedente approfondimento pubblicato su Giuricivile.it, che aveva già analizzato le novità su lavoro subordinato, Consiglio nazionale forense, attività riservate, compensi e specializzazioni.
Il contesto normativo
L’attuale disciplina dell’accesso alla professione forense è contenuta nella legge 31 dicembre 2012, n. 247, che agli artt. 41-46 regola il tirocinio professionale, fissandone la durata in 18 mesi e prevedendo lo svolgimento presso uno studio legale o la Procura della Repubblica. L’esame di Stato è disciplinato dagli artt. 46-49 della stessa legge, con prove scritte e orale davanti a commissioni distrettuali. Il DDL delega in discussione punta a modificare proprio questo impianto, delegando al Governo la riscrittura delle regole su entrambi i fronti. Fino all’approvazione definitiva e ai decreti legislativi attuativi, la legge n. 247/2012 rimane in vigore nella sua versione attuale.
Cosa cambia per lo studio
- Tirocinio riformato: il DDL delega prevede una revisione della durata e delle modalità di svolgimento del tirocinio. Se la delega sarà approvata, il Governo potrà ridurre o rimodulare i 18 mesi attuali e introdurre percorsi strutturati con obblighi formativi più precisi a carico del dominus.
- Esame di abilitazione: la riforma punta a ridisegnare le prove dell’esame di Stato, con possibile revisione delle materie, delle modalità di correzione e della composizione delle commissioni esaminatrici. Segui l’iter: le nuove regole potrebbero applicarsi già ai candidati del prossimo concorso.
- Lavoro subordinato e compensi: il testo tocca anche la compatibilità tra rapporto di lavoro subordinato e iscrizione all’albo, oltre ai criteri di determinazione dei compensi professionali, con potenziale impatto sulla gestione contrattuale dei collaboratori di studio.
- Specializzazioni forensi: la delega include una revisione del sistema delle specializzazioni, regolato oggi dal d.m. 12 agosto 2015, n. 144. Una riscrittura delle regole potrebbe rendere più accessibile o più rigoroso il percorso per ottenere e mantenere il titolo di specialista.
- Ruolo del CNF: il disegno di legge interviene anche sulle competenze del Consiglio Nazionale Forense, con possibili riflessi sulle procedure disciplinari e sul potere regolamentare dell’organo.
Attenzione a
Non anticipare le nuove regole nei rapporti con i praticanti. Finché il DDL non è convertito e i decreti delegati non sono pubblicati in Gazzetta Ufficiale, la legge n. 247/2012 è ancora quella vigente. Modificare unilateralmente le condizioni del tirocinio — durata, rimborso, obblighi formativi — senza base normativa ti espone a contestazioni davanti al Consiglio dell’Ordine.
Attenzione alle finestre temporali dell’esame di abilitazione. Se hai praticanti che puntano alla sessione 2025 o 2026, verifica con il CNF e con il tuo COA territoriale se le nuove regole si applicheranno in via transitoria o solo per i tirocinanti che iniziano dopo l’entrata in vigore dei decreti attuativi. Il regime transitorio è il punto più delicato di qualsiasi riforma di accesso alle professioni regolamentate.
Domande frequenti
Quando entra in vigore la riforma forense sul tirocinio?
Il DDL delega è ancora in fase parlamentare: deve essere approvato dall’Assemblea della Camera e poi dal Senato. Solo dopo l’approvazione definitiva il Governo avrà il tempo previsto dalla delega per emanare i decreti legislativi attuativi. Prima di quella data, restano in vigore gli artt. 41-46 della legge n. 247/2012.
La riforma forense cambia l’esame di abilitazione per il 2025?
Allo stato attuale no. L’esame 2025 si svolge ancora secondo le regole della legge n. 247/2012. Le nuove modalità si applicheranno solo dopo l’entrata in vigore dei decreti delegati. Controlla però il regime transitorio: potrebbe riguardare chi ha già iniziato il tirocinio prima della riforma.
Il dominus ha nuovi obblighi verso il praticante con la riforma forense?
Il DDL delega prevede una revisione degli obblighi formativi del dominus, ma nessuna norma è ancora in vigore. I tuoi obblighi attuali restano quelli dell’art. 41 della legge n. 247/2012 e del regolamento CNF sul tirocinio. Monitora l’iter parlamentare per adeguare tempestivamente i contratti di praticantato.
Fonte di riferimento: Giuricivile