Il diritto di regresso del genitore che ha sostenuto integralmente il mantenimento del figlio nasce dalla nascita del figlio stesso ed è trasmissibile agli eredi. Con l’ordinanza n. 7187/2026, la Cassazione chiarisce che la morte del genitore creditore non estingue la pretesa restitutoria nei confronti dell’altro genitore inadempiente. Gli eredi possono quindi agire in giudizio per recuperare le somme anticipate dal de cuius a titolo di mantenimento.
Punti chiave
- Punto 1 — Il diritto di regresso sorge dalla nascita del figlio, non dal momento della richiesta giudiziale.
- Punto 2 — La Cassazione con l’ord. 7187/2026 conferma la trasmissibilità agli eredi del credito da regresso.
- Punto 3 — Gli eredi del genitore adempiente possono agire contro l’altro genitore per le somme non rimborsate.
Se segui un procedimento di separazione o divorzio in cui uno dei coniugi ha sostenuto da solo le spese di mantenimento dei figli, valuta subito se tra le parti vi siano posizioni creditorie pregresse trasmissibili. L’ordinanza n. 7187/2026 della Cassazione apre uno spazio di recupero che fino ad oggi molti studi trascuravano, soprattutto nei fascicoli successori connessi a separazioni di lungo corso.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 7187/2026, ha stabilito che il diritto di regresso del genitore che abbia integralmente anticipato il mantenimento del figlio sorge sin dalla nascita e si trasmette agli eredi. La notizia è stata riportata da GiuriCivile.it nella rassegna giurisprudenziale del 15 aprile.
Il contesto normativo
Il diritto di regresso tra genitori in materia di mantenimento della prole trova fondamento nell’art. 316-bis c.c., che obbliga entrambi i genitori a contribuire in proporzione alle rispettive capacità economiche. Quando uno dei due adempie integralmente, si genera un credito nei confronti dell’altro, assimilabile per struttura al regresso ex art. 1299 c.c. in materia di obbligazioni solidali. La Cassazione ha già in passato riconosciuto la natura patrimoniale di questo credito — si veda Cass. Civ. n. 8541/2020 — e con l’ord. 7187/2026 ne consolida la trasmissibilità mortis causa ai sensi degli artt. 456 e ss. c.c.
Cosa cambia per lo studio
- Nei fascicoli successori in cui il de cuius era genitore separato o divorziato, verifica sempre se ha sostenuto spese di mantenimento non rimborsate dall’altro genitore: quel credito entra nell’asse ereditario.
- La decorrenza del diritto di regresso dalla nascita del figlio — e non dalla domanda giudiziale — può spostare significativamente il calcolo delle somme recuperabili: considera l’intero periodo di mantenimento unilaterale, non solo gli anni recenti.
- In sede di redazione dell’inventario ereditario, inserisci tra i crediti attivi eventuali pretese restitutorie verso l’ex coniuge, documentando le spese sostenute con estratti conto, ricevute scolastiche e sanitarie.
- Se assisti gli eredi del genitore inadempiente, considera che il passivo ereditario potrebbe comprendere questo debito da regresso: un elemento da pesare prima del perfezionamento dell’accettazione dell’eredità.
- Sul piano processuale, gli eredi del genitore adempiente hanno legittimazione attiva piena per agire in regresso: non serve una successione nel processo già instaurato, è sufficiente un’azione autonoma.
Attenzione a
Il rischio principale è la prescrizione. Se il diritto sorge dalla nascita del figlio, il termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c. decorre da ciascun esborso non rimborsato. Nei fascicoli con figli ormai maggiorenni, verifica con attenzione quali voci di spesa sono ancora azionabili e quali sono già prescritte prima di costruire la domanda.
Un secondo errore frequente è confondere il regresso con l’assegno di mantenimento arretrato: sono istituti distinti. Il regresso riguarda le somme anticipate dall’altro genitore in eccesso rispetto alla propria quota; gli arretrati di assegno sono invece crediti da inadempimento di un titolo già costituito. Confondere i due piani espone al rigetto della domanda per carenza del titolo azionato.
Domande frequenti
Gli eredi possono chiedere il rimborso delle spese di mantenimento pagate dal genitore deceduto?
Sì. Con l’ordinanza n. 7187/2026 la Cassazione ha confermato che il diritto di regresso del genitore che ha sostenuto integralmente il mantenimento del figlio è trasmissibile agli eredi. Questi possono agire contro l’altro genitore per recuperare le somme anticipate dal de cuius, nei limiti della prescrizione decennale applicabile a ciascun esborso.
Da quando decorre il diritto di regresso del genitore che ha mantenuto il figlio da solo?
Secondo la Cassazione (ord. 7187/2026), il diritto di regresso sorge sin dalla nascita del figlio, con decorrenza della prescrizione da ciascun singolo esborso sostenuto unilateralmente. Non è necessario attendere una pronuncia giudiziale: il credito si forma nel momento in cui un genitore anticipa somme di pertinenza dell’altro.
Qual è la differenza tra regresso per mantenimento e arretrati di assegno divorzile?
Sono due istituti distinti. Il regresso ex art. 316-bis c.c. riguarda le somme anticipate in eccesso rispetto alla propria quota di contribuzione, senza necessità di un titolo preesistente. Gli arretrati di assegno divorzile o di mantenimento presuppongono invece un titolo già costituito (sentenza o accordo omologato) e derivano dall’inadempimento di quell’obbligo specifico.
Fonte di riferimento: Giuricivile