La Tabella Unica Nazionale (T.U.N.) istituita dal d.P.R. n. 12/2025 si applica come parametro privilegiato per la liquidazione equitativa del danno biologico da macrolesioni anche ai sinistri verificatisi prima del 5 marzo 2025, compresi quelli estranei alla circolazione stradale e alla responsabilità sanitaria. Il giudice che intenda discostarsene deve motivare in modo rafforzato. Per gli studi che gestiscono fascicoli pendenti con data del fatto anteriore a quella soglia, questo significa rivedere le strategie di quantificazione già elaborate.
Punti chiave
- Punto 1 — La T.U.N. vale come parametro equitativo per tutti i sinistri ante 5 marzo 2025, senza distinzione di materia.
- Punto 2 — Il giudice che applica valori diversi dalla T.U.N. deve motivare in modo rafforzato la scelta.
- Punto 3 — Il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. rende il principio immediatamente vincolante per i giudici di merito.
Se il tuo studio ha fascicoli aperti per sinistri anteriori al 5 marzo 2025 — stradali, da malpractice o di altro tipo — la quantificazione del danno biologico da macrolesioni va riesaminata alla luce della Tabella Unica Nazionale. Cass. n. 8630/2026 stabilisce che la T.U.N. è il punto di riferimento privilegiato anche per quei casi, e che scostarsene richiede una motivazione rafforzata che il giudice di merito dovrà esplicitare.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 8630 del 7 aprile 2026, ha risposto a un rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. fissando il principio in modo diretto: la T.U.N. istituita dal d.P.R. n. 12/2025 opera come parametro equitativo privilegiato per le macrolesioni anche nei giudizi relativi a fatti anteriori alla sua entrata in vigore. Il testo integrale della pronuncia è disponibile tramite AvvocatoAndreani.
Il contesto normativo
Il d.P.R. n. 12/2025 ha istituito la Tabella Unica Nazionale per la liquidazione del danno biologico da macrolesioni, unificando criteri fino ad allora frammentati tra tabelle milanesi, romane e orientamenti territoriali. La Cassazione aggancia l’applicazione retroattiva agli artt. 1226 e 2056 c.c., che attribuiscono al giudice il potere-dovere di liquidare il danno in via equitativa quando la prova del preciso ammontare è impossibile o molto difficile. La T.U.N. non diventa retroattiva in senso tecnico, ma costituisce — secondo Cass. n. 8630/2026 — il criterio equitativo più aggiornato e razionale disponibile, quindi quello da preferire anche per il passato, salvo motivazione contraria adeguata.
Cosa cambia per lo studio
- Rivaluta le perizie già depositate. Se nei tuoi fascicoli pendenti il CTU o il perito di parte ha usato le vecchie tabelle milanesi o romane, verifica se i valori risultanti siano inferiori o superiori a quelli T.U.N. per il grado di invalidità contestato. La divergenza è ora un argomento difensivo o offensivo spendibile in udienza.
- Aggiorna gli atti di citazione e le comparse già in bozza. Qualsiasi domanda di liquidazione del danno biologico da macrolesioni per sinistri ante 5 marzo 2025 deve fare riferimento esplicito alla T.U.N. come parametro equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., citando Cass. n. 8630/2026.
- Monitora le udienze di precisazione delle conclusioni. Nei giudizi prossimi alla decisione, valuta se depositare una nota ex art. 127-ter c.p.c. per segnalare la sopravvenienza della pronuncia al giudice, specie se la controparte ha quantificato su basi diverse.
- Estendi il ragionamento ai sinistri non stradali e non sanitari. La sentenza chiarisce espressamente che la T.U.N. vale anche per responsabilità diverse da circolazione di veicoli e natanti e da malpractice medica: infortuni sul lavoro gestiti in sede civile, danni da prodotto difettoso, cadute in luoghi pubblici con macrolesioni.
- Attrezza le trattative stragiudiziali. Le compagnie assicurative e i soggetti obbligati al risarcimento non potranno più opporre le vecchie tabelle come unico metro: la T.U.N. diventa il benchmark delle trattative, con effetti immediati sulle proposte di accordo da valutare o formulare.
Attenzione a
Non confondere l’applicazione privilegiata con quella obbligatoria. La T.U.N. è il parametro da preferire, non una norma cogente retroattiva. Il giudice mantiene il potere equitativo ex art. 1226 c.c. e può discostarsene, ma deve motivare in modo rafforzato. Se la controparte invoca valori diversi senza spiegare perché la T.U.N. sarebbe inadeguata al caso concreto, quella lacuna motivazionale diventa il tuo argomento principale in appello.
Distingui macrolesioni e microlesioni. La pronuncia riguarda le macrolesioni. Per le micropermanenti da circolazione stradale restano applicabili le tabelle ministeriali già previste dal Codice delle Assicurazioni Private (d.lgs. n. 209/2005, artt. 138-139). Applicare la T.U.N. fuori dal suo ambito di riferimento espone le tue conclusioni a una contestazione immediata e fondata.
Domande frequenti
La Tabella Unica Nazionale si applica anche ai sinistri stradali avvenuti nel 2023?
Sì. Cass. n. 8630/2026 stabilisce che la T.U.N. del d.P.R. n. 12/2025 è il parametro equitativo privilegiato per la liquidazione del danno biologico da macrolesioni anche per sinistri anteriori al 5 marzo 2025, inclusi quelli da circolazione stradale. Il giudice che usa criteri diversi deve motivare in modo rafforzato.
Il giudice può ancora usare le tabelle milanesi per sinistri ante 2025?
Può farlo, ma deve motivare in modo rafforzato perché sceglie un parametro diverso dalla T.U.N. L’onere motivazionale rafforzato, fissato da Cass. n. 8630/2026 in applicazione degli artt. 1226 e 2056 c.c., rende le vecchie tabelle un criterio residuale e non più la scelta di default.
La Tabella Unica Nazionale vale anche per danni da malpractice medica anteriori al 2025?
Sì. La Cassazione ha espressamente incluso i sinistri non derivanti da circolazione di veicoli e natanti e quelli non riconducibili alla responsabilità sanitaria, quindi a fortiori la malpractice medica è coperta. La T.U.N. si applica come parametro equitativo privilegiato per le macrolesioni indipendentemente dalla fonte della responsabilità.
Fonte di riferimento: AvvocatoAndreani