La deduzione IRAP del costo del lavoro è ammessa anche per i dipendenti impiegati all’estero, purché l’impresa italiana non abbia una stabile organizzazione nel Paese di destinazione. L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 95 del 1° aprile 2026, ha confermato questa possibilità fissando però condizioni precise da rispettare. Chi assiste imprese con operatività transfrontaliera deve verificare la struttura organizzativa estera prima di portare in deduzione questi costi.
Punti chiave
- Punto 1 — Senza stabile organizzazione estera, il costo del personale rimane deducibile ai fini IRAP in Italia.
- Punto 2 — La risposta AE n. 95/2026 fissa condizioni specifiche: vanno verificate caso per caso.
- Punto 3 — La presenza di una stabile organizzazione all’estero esclude la deduzione IRAP sul personale ivi impiegato.
Se assisti imprese italiane che distaccano o assumono personale all’estero senza aprire una branch o una sede fissa, questo chiarimento dell’Agenzia delle Entrate cambia la gestione fiscale del costo del lavoro. La deduzione IRAP su quei dipendenti non è automatica: dipende dalla struttura operativa concreta nel Paese estero, e sbagliare la qualificazione espone a recuperi d’imposta con interessi e sanzioni.
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 95 del 1° aprile 2026, ha chiarito che un’impresa italiana può dedurre ai fini IRAP il costo del personale impiegato fuori dai confini nazionali, a condizione che all’estero non esista una stabile organizzazione. La fonte originale è disponibile su MisterFisco.
Il contesto normativo
Il riferimento di partenza è l’art. 11 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (decreto IRAP), che disciplina le deduzioni dalla base imponibile e prevede la possibilità di dedurre integralmente o parzialmente il costo del personale dipendente. La norma opera in combinato con le regole sulla territorialità IRAP: il presupposto impositivo sorge in Italia solo per le attività esercitate nel territorio nazionale, mentre la stabile organizzazione estera genera una base imponibile autonoma, separata e non soggetta a IRAP italiana. Il concetto di stabile organizzazione rilevante ai fini fiscali italiani si ricava dall’art. 162 del TUIR (D.P.R. 917/1986) e dai trattati contro le doppie imposizioni applicabili in ciascun caso concreto.
Cosa cambia per lo studio
- Verifica preliminare obbligatoria: prima di portare in deduzione il costo di un dipendente operativo all’estero, bisogna analizzare se la presenza estera integra una stabile organizzazione secondo i criteri dell’art. 162 TUIR e del trattato bilaterale applicabile. Non basta che l’impresa non abbia aperto formalmente una filiale.
- Assenza di stabile organizzazione = deduzione ammessa: se la verifica esclude la stabile organizzazione estera, il costo del personale impiegato fuori Italia rientra nella base imponibile IRAP italiana e può essere dedotto secondo le regole ordinarie dell’art. 11, D.Lgs. 446/1997.
- Documentazione da conservare: il contribuente deve essere in grado di dimostrare, in caso di accertamento, che all’estero non esisteva una sede fissa d’affari, né un agente dipendente con poteri di concludere contratti. Tutta la documentazione contrattuale e operativa va raccolta e archiviata per ciascun periodo d’imposta.
- Valutazione country-by-country: la soluzione non è uniforme. Ogni Paese in cui opera il dipendente va valutato separatamente, perché le soglie temporali e i criteri per la stabile organizzazione variano da trattato a trattato. Un dipendente in Germania per 8 mesi può integrare una stabile organizzazione, mentre uno in Francia per 3 mesi no.
- Impatto sui modelli dichiarativi: la corretta qualificazione incide direttamente sulla compilazione della dichiarazione IRAP (modello IRAP, quadro IS), con riflessi anche sull’acconto dovuto per il periodo successivo.
Attenzione a
Il rischio principale è la qualificazione errata della presenza estera. Molte imprese italiane instaurano rapporti continuativi con dipendenti operativi stabilmente in un Paese estero senza formalizzare alcuna struttura, convinte di non avere una stabile organizzazione. L’Amministrazione finanziaria — e le autorità fiscali estere — possono qualificare quella presenza come stabile organizzazione di fatto, con effetti sia sul recupero della deduzione IRAP in Italia, sia sull’emersione di una base imponibile estera non dichiarata.
Secondo errore frequente: trattare il tema solo come questione del commercialista e non coinvolgere il consulente legale nella redazione dei contratti di distacco o di lavoro con i dipendenti esteri. La struttura contrattuale — poteri del dipendente, luogo di esecuzione della prestazione, durata — è determinante per stabilire se esiste o meno una stabile organizzazione, e va costruita consapevolmente prima di avviare l’operazione.
Domande frequenti
Quando il dipendente all’estero fa scattare la stabile organizzazione ai fini IRAP?
Scatta quando il dipendente dispone all’estero di una sede fissa di affari attraverso cui l’impresa esercita la propria attività, oppure agisce come agente dipendente con poteri di concludere contratti in nome dell’impresa. I criteri precisi dipendono dall’art. 162 TUIR e dal trattato bilaterale con il Paese interessato. Vanno valutati durata, autonomia operativa e tipo di attività svolta.
La deduzione IRAP del personale estero vale anche per i lavoratori autonomi o solo per i dipendenti?
La risposta AE n. 95/2026 si riferisce al costo del personale dipendente. Per i lavoratori autonomi o i collaboratori, le regole di deducibilità IRAP seguono un percorso diverso e più restrittivo: l’art. 11, D.Lgs. 446/1997 prevede deduzioni specifiche solo per alcune categorie di rapporti di lavoro. Verificare sempre la natura giuridica del rapporto prima di impostare la deduzione.
Come si dimostra l’assenza di stabile organizzazione estera in caso di accertamento IRAP?
Servono contratti di lavoro o distacco con indicazione precisa del luogo di esecuzione, documentazione che escluda la disponibilità di locali fissi all’estero, e prove che il dipendente non concludesse contratti in nome dell’impresa. È utile anche una legal opinion del consulente locale. La documentazione va conservata per tutto il periodo di accertabilità, ordinariamente cinque anni dalla presentazione della dichiarazione.
Fonte di riferimento: MisterFisco