Con la sentenza n. 44/2026, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 131-bis, terzo comma, n. 3) c.p. nella parte in cui escludeva la tenuità del fatto per la tentata estorsione non aggravata ex art. 629, primo comma, c.p. Da oggi, nei procedimenti per tentata estorsione semplice, il difensore può richiedere l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto quando la condotta e l’offesa siano oggettivamente esigue. Questa apertura vale anche per procedimenti già in corso in cui la questione non sia ancora definitivamente chiusa.
Punti chiave
- Punto 1 — La Corte Costituzionale ha eliminato il divieto assoluto di tenuità per la tentata estorsione non aggravata.
- Punto 2 — L’art. 131-bis c.p. è ora applicabile all’art. 629, primo comma, c.p. nella forma tentata.
- Punto 3 — Nei procedimenti aperti per tentata estorsione semplice occorre valutare subito l’istanza di non punibilità.
Se hai un fascicolo aperto per tentata estorsione non aggravata, hai uno strumento difensivo in più da oggi. La Corte Costituzionale ha rimosso un ostacolo normativo che impediva in modo automatico di invocare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in questi procedimenti, aprendo uno spazio concreto da sfruttare sia nelle udienze già fissate sia nelle fasi ancora da celebrare.
La sentenza n. 44/2026 della Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 131-bis, terzo comma, n. 3) del codice penale nella parte in cui escludeva la tenuità del fatto per il delitto tentato di estorsione non aggravata (art. 629, primo comma, c.p.). Le questioni erano state sollevate dal GIP del Tribunale di Pavia e dalla sezione penale del Tribunale di Cassino. Tutti i dettagli nella fonte originale su Studio Cataldi.
Il contesto normativo
L’art. 131-bis c.p., introdotto dal d.lgs. n. 28/2015 e poi modificato dal d.lgs. n. 150/2022 (riforma Cartabia), prevede la non punibilità per particolare tenuità del fatto quando l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento non è abituale. Il terzo comma, n. 3) escludeva categoricamente questa valutazione per i delitti di cui all’art. 629 c.p. — estorsione — senza distinguere tra consumata e tentata, né tra fattispecie aggravate e non. La Corte ha ritenuto questa esclusione indifferenziata irragionevole e sproporzionata proprio per la forma tentata del reato base, dove il disvalore della condotta può risultare strutturalmente più contenuto rispetto alla consumazione. Il principio di offensività e il canone di ragionevolezza ex art. 3 Cost. sono i parametri che hanno sorretto la decisione.
Cosa cambia per lo studio
- Nei procedimenti per tentata estorsione ex art. 629, primo comma, c.p. ancora in corso — in fase di indagini, udienza preliminare o dibattimento — puoi depositare o riproporre istanza di applicazione dell’art. 131-bis c.p., allegando elementi sulla modalità della condotta e sull’esiguità dell’offesa.
- Il giudice non può più respingere l’istanza in modo automatico richiamando il divieto del terzo comma, n. 3): dovrà entrare nel merito della valutazione concreta sull’offesa.
- Nei patteggiamenti o riti alternativi già in fase di trattativa, questa causa di non punibilità diventa un argomento negoziale aggiuntivo da portare al tavolo con il PM.
- Per i procedimenti conclusi con sentenza irrevocabile, la declaratoria di incostituzionalità non produce effetti retroattivi in malam partem; valuta però se la questione sia stata sollevata e rimasta sospesa — in tal caso l’effetto è diretto.
- Aggiorna le linee difensive standard per la tentata estorsione non aggravata: la tenuità del fatto entra ora nel ventaglio ordinario delle strategie da vagliare al primo contatto con il cliente.
Attenzione a
La pronuncia riguarda esclusivamente la tentata estorsione non aggravata, cioè la forma tentata dell’art. 629, primo comma, c.p. Le ipotesi aggravate ex art. 629, secondo comma, c.p. restano fuori dall’ambito della declaratoria: non tentare di estendere l’argomento a quelle fattispecie perché il ragionamento della Corte si fonda proprio sul minore disvalore della tentata rispetto alla consumata e sulle aggravanti che già di per sé escludono la tenuità.
Attenzione anche al requisito della non abitualità del comportamento: anche con la nuova apertura, il giudice deve valutare che l’imputato non rientri nelle ipotesi di comportamento abituale previste dall’art. 131-bis, quarto comma, c.p. Una verifica dei precedenti specifici è indispensabile prima di impostare la strategia sulla tenuità del fatto.
Domande frequenti
Posso chiedere la tenuità del fatto per tentata estorsione dopo la sentenza 44/2026?
Sì. La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il divieto previsto dall’art. 131-bis, terzo comma, n. 3) c.p. per la tentata estorsione non aggravata. Nei procedimenti ancora in corso puoi richiedere al giudice la valutazione concreta sull’art. 131-bis c.p., purché l’offesa sia di particolare tenuità e il comportamento non sia abituale.
La sentenza della Corte Costituzionale sulla tenuità del fatto vale anche per l’estorsione consumata?
No. La declaratoria di illegittimità riguarda solo la forma tentata dell’art. 629, primo comma, c.p. Per l’estorsione consumata e per le ipotesi aggravate ex art. 629, secondo comma, c.p. il divieto dell’art. 131-bis, terzo comma, n. 3) c.p. rimane in vigore.
Cosa deve dimostrare il difensore per ottenere la non punibilità per tenuità del fatto in caso di tentata estorsione?
Deve provare che l’offesa è di particolare tenuità — considerando modalità della condotta, danno patrimoniale tentato e contesto — e che l’imputato non è un soggetto con comportamento abituale nel senso dell’art. 131-bis, quarto comma, c.p. La valutazione è affidata al giudice caso per caso, senza più un divieto automatico di legge.
Fonte di riferimento: StudioCataldiNotizie