Barriere architettoniche ERP chi paga i lavori?


Il locatore di un alloggio ERP non è automaticamente obbligato a eseguire lavori di abbattimento delle barriere architettoniche per il solo fatto che l’inquilino sia portatore di disabilità grave. Il Tribunale di Nola, con la sentenza n. 962/2026, distingue tra il diritto soggettivo all’accessibilità e il soggetto tenuto a realizzarla concretamente, aprendo scenari diversi a seconda del regime normativo applicabile.

Punti chiave

  • Punto 1 — Il diritto all’accessibilità dell’alloggio ERP non implica automaticamente un obbligo del locatore pubblico di eseguire i lavori.
  • Punto 2 — La sentenza Trib. Nola n. 962/2026 chiarisce la ripartizione degli obblighi tra locatore ERP e conduttore disabile.
  • Punto 3 — L’inquilino può avere diritto a eseguire le opere in proprio, con o senza autorizzazione, secondo la L. 13/1989.

Chi assiste inquilini di edilizia residenziale pubblica con disabilità grave si trova spesso davanti a un’impasse: il diritto all’accessibilità esiste, ma nessuno sembra disposto a pagare i lavori. La sentenza del Tribunale di Nola n. 962/2026 offre finalmente un quadro più nitido su chi sia il soggetto obbligato e con quali strumenti si può agire in giudizio.

Il Tribunale di Nola, con la sentenza n. 962/2026, affronta il tema dell’eliminazione delle barriere architettoniche negli alloggi ERP e chiarisce se la presenza di una disabilità grave possa fondare in capo al locatore pubblico un obbligo diretto di eseguire le opere necessarie a rendere accessibile l’abitazione.

Il contesto normativo

Il sistema normativo di riferimento ruota attorno a tre assi principali. La L. 9 gennaio 1989, n. 13 garantisce al conduttore disabile il diritto di eseguire, a proprie spese, le opere di abbattimento delle barriere architettoniche, e impone al locatore di autorizzarle salvo gravi motivi. L’art. 1583 c.c. regola le migliorie apportate dal conduttore e le relative conseguenze alla cessazione del rapporto. Sul versante pubblicistico, il d.P.R. 380/2001 (T.U. Edilizia), combinato con le norme regionali sull’ERP, definisce gli obblighi strutturali dell’ente gestore. La giurisprudenza ha già chiarito — Cass. Civ. n. 24630/2019 — che il diritto all’accessibilità ha rango di diritto fondamentale, ma questo non si traduce automaticamente in un obbligo di spesa a carico del locatore pubblico.

Cosa cambia per lo studio

  1. Verificare il titolo dell’azione prima di citare l’ente. Un ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. per ottenere l’esecuzione forzata dei lavori da parte dell’ATER o del Comune richiede la prova di un obbligo contrattuale o normativo specifico, non solo la tutela del diritto alla salute ex art. 32 Cost.
  2. Sfruttare la L. 13/1989 come leva immediata. Se l’ente si rifiuta di autorizzare l’esecuzione delle opere a spese dell’inquilino, questo diniego è impugnabile ed è il terreno più solido per agire rapidamente senza dover dimostrare l’obbligo di spesa del locatore.
  3. Distinguere tra obbligo di autorizzare e obbligo di eseguire. Il locatore ERP ha quasi sempre l’obbligo di autorizzare i lavori (L. 13/1989, art. 2), ma l’obbligo di eseguirli a proprie spese dipende dal regolamento regionale ERP applicabile e dal contratto di locazione: va verificato caso per caso.
  4. Raccogliere la documentazione medica in forma certificata. La disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, L. 104/1992 è il presupposto di legittimazione: senza verbale INPS o certificazione ASL in atti, qualsiasi azione rischia di arenarsi sulla questione preliminare.
  5. Monitorare i fondi regionali e comunali. In molte Regioni esistono contributi specifici per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli alloggi ERP (es. Fondo regionale disabilità): indicarli al cliente può risolvere il problema senza necessità di lite.

Attenzione a

Non confondere il piano del diritto con quello dell’obbligo di spesa. Il rischio più frequente è fondare l’azione giudiziaria sul diritto all’accessibilità come se fosse automaticamente traslativo dell’onere economico sul locatore pubblico. Il giudice — come evidenzia la sentenza di Nola — separa nettamente i due piani: il diritto c’è, ma la sua realizzazione segue regole proprie che non coincidono con la sola tutela del disabile.

Attenzione ai termini per l’impugnazione del diniego dell’ente. Se il diniego all’autorizzazione dei lavori proviene da un atto formale dell’ATER o del Comune, potrebbe avere natura provvedimentale e richiedere impugnazione davanti al TAR entro 60 giorni, anziché azione civile. Valutare il doppio binario giurisdizionale prima di scegliere il foro.

Domande frequenti

Il comune è obbligato a fare i lavori per abbattere le barriere architettoniche in un alloggio ERP se l’inquilino è disabile?

Non automaticamente. La L. 13/1989 obbliga il locatore ad autorizzare i lavori eseguiti dal conduttore a proprie spese, ma l’obbligo di eseguirli direttamente e di sostenerne il costo dipende dal contratto di locazione e dalla normativa regionale ERP applicabile. Il Trib. Nola n. 962/2026 chiarisce che diritto all’accessibilità e obbligo di spesa del locatore sono questioni distinte.

L’inquilino disabile può fare i lavori in casa ERP senza il permesso del comune?

No. La L. 13/1989, art. 2, prevede che il conduttore disabile possa eseguire le opere a proprie spese, ma deve richiedere l’autorizzazione al locatore. Il locatore può negarla solo per gravi motivi. Se il diniego è immotivato o illegittimo, si può agire in giudizio per ottenere l’autorizzazione forzosa.

Quale certificazione serve per richiedere l’abbattimento delle barriere architettoniche in un alloggio in affitto?

Serve la certificazione di disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, L. 104/1992, attestata da verbale INPS o da certificazione ASL. Senza questo documento formale in atti, qualsiasi azione — sia verso il locatore privato sia verso l’ente ERP — rischia di essere bloccata già in fase preliminare.

Fonte di riferimento: Giuricivile