Giudici onorari in UK cosa impara l’avvocato italiano


In Italia la figura del magistrato onorario è disciplinata dal d.lgs. 116/2017, che ha ridisegnato ruoli e limiti dei giudici di pace e dei giudici onorari di tribunale. Confrontare il modello britannico — basato su selezione aperta e formazione pre-domanda — aiuta a capire dove il sistema italiano diverge e quali tutele mancano ancora agli onorari nazionali. Per chi assiste colleghi interessati a ruoli giudicanti o gestisce contenzioso in materia di status dei magistrati onorari, conoscere il quadro comparato è un vantaggio immediato.

Punti chiave

  • Il d.lgs. 116/2017 regola i magistrati onorari italiani con limiti di durata e compenso diversi dal modello UK.
  • La Corte di Giustizia UE (causa C-302/19) ha censurato l’Italia sul trattamento economico dei giudici onorari.
  • Chi assiste magistrati onorari in contenzioso deve verificare i termini del mandato quadriennale rinnovabile una sola volta.

Se gestisci fascicoli che coinvolgono magistrati onorari — impugnazioni di provvedimenti, questioni di incompatibilità o rivendicazioni retributive — il confronto con i sistemi stranieri non è cultura generale: è strumento di lavoro. Il modello britannico dei giudici a tempo parziale, con selezione pubblica aperta e seminari preparatori obbligatori prima della domanda, evidenzia per contrasto alcune lacune strutturali del sistema italiano che la giurisprudenza europea ha già sanzionato.

Il sistema giudiziario del Regno Unito ha pubblicato un avviso di selezione per giudici onorari a tempo parziale (cosiddetti recorder), accompagnato da un seminario informativo via videoconferenza previsto per il 15 aprile 2026. La notizia, diffusa dalla magistratura britannica, è consultabile sul sito ufficiale judiciary.uk e offre uno spunto comparatistico utile per chi opera nel diritto della professione forense e nel contenzioso in materia di status dei giudici onorari italiani.

Il contesto normativo

In Italia la disciplina dei magistrati onorari è contenuta nel d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, modificato dal d.l. 80/2021 convertito con l. 113/2021. La norma prevede un incarico quadriennale rinnovabile una sola volta, un tetto di udienza di tre giorni a settimana e un’indennità parametrata ai provvedimenti adottati, non a un compenso fisso. Questo assetto ha generato un contenzioso europeo rilevante: la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sentenza del 16 luglio 2020 nelle cause riunite C-658/18 (UX c. Governo della Repubblica italiana), ha stabilito che i giudici di pace italiani rientrano nella nozione di «lavoratori a tempo determinato» ai sensi della direttiva 1999/70/CE e che il loro trattamento economico discriminatorio rispetto ai magistrati ordinari viola il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva. Sul piano interno, la Corte Costituzionale con sentenza n. 41/2021 ha dichiarato inammissibili alcune questioni sollevate dai giudici di merito, rinviando al legislatore il compito di adeguare il sistema, intervento solo parzialmente realizzato.

Cosa cambia per lo studio

  1. Chi assiste magistrati onorari in rivendicazioni retributive può invocare direttamente la sentenza CGUE C-658/18 per ottenere la disapplicazione delle norme interne incompatibili con la direttiva 1999/70/CE, senza attendere un intervento legislativo completo.
  2. Il mandato quadriennale rinnovabile una sola volta ex art. 1, d.lgs. 116/2017 va monitorato con precisione: la scadenza non è automaticamente comunicata dal Ministero e la domanda di rinnovo richiede un’istanza formale entro termini che il CSM fissa con delibera.
  3. Le incompatibilità previste dall’art. 5, d.lgs. 116/2017 — tra cui l’esercizio della professione forense nella stessa circoscrizione del tribunale di assegnazione — espongono il giudice onorario a decadenza d’ufficio: verifica l’assenza di cause ostative prima di accettare incarichi nei comuni limitrofi alla sede giudiziaria.
  4. Il modello britannico di formazione pre-selezione, assente in Italia, suggerisce che chi intende candidarsi a ruoli onorari debba comunque documentare un percorso formativo autonomo: la commissione di valutazione del CSM apprezza la formazione in materie processuali civile e penale certificata da enti accreditati.
  5. Per gli studi con desk internazionale, la selezione UK aperta anche a professionisti stranieri abilitati in Inghilterra e Galles può riguardare colleghi in mobilità: verificare le regole di riconoscimento professionale ai sensi della direttiva 2005/36/CE prima di formulare qualsiasi parere.

Attenzione a

Il rischio più frequente nei fascicoli che coinvolgono magistrati onorari italiani è confondere il regime previdenziale con quello dei lavoratori subordinati. I giudici onorari non sono iscritti all’INPS come dipendenti pubblici: versano contributi alla Gestione Separata ex art. 2, comma 26, l. 335/1995, con aliquota piena a loro carico. Chi redige un ricorso per differenze retributive deve calcolare separatamente le pretese previdenziali, pena la declaratoria di inammissibilità parziale per difetto di interesse.

Un secondo errore riguarda la giurisdizione: le controversie relative al rapporto di servizio dei giudici onorari italiani appartengono al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, non al TAR, come chiarito da Cass. SS.UU. n. 8072/2020. Instradare il ricorso verso il giudice amministrativo significa perdere tempo e rischiare la prescrizione del credito.

Domande frequenti

Un magistrato onorario italiano può rivendicare le stesse tutele di un lavoratore a tempo determinato?

Sì, secondo la CGUE (sentenza C-658/18 del 16 luglio 2020) i giudici di pace italiani rientrano nella nozione di lavoratori a tempo determinato ai sensi della direttiva 1999/70/CE. Possono quindi invocare la clausola 4 dell’accordo quadro per ottenere parità di trattamento economico rispetto ai magistrati ordinari, chiedendo al giudice del lavoro la disapplicazione delle norme interne incompatibili.

Quale tribunale è competente per le controversie sui giudici onorari italiani?

La giurisdizione appartiene al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, non al giudice amministrativo. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito il punto con la sentenza n. 8072/2020. Presentare ricorso al TAR comporta il rischio di una pronuncia declinatoria e, nei casi peggiori, la prescrizione del credito nel frattempo maturata.

Quante volte può essere rinnovato l’incarico di giudice onorario di tribunale in Italia?

Il d.lgs. 116/2017 prevede un incarico quadriennale rinnovabile una sola volta, per un massimo complessivo di otto anni. Il rinnovo non è automatico: richiede un’istanza formale nei termini stabiliti dal CSM con delibera. La mancata presentazione nei termini equivale a decadenza senza possibilità di sanatoria.

Fonte di riferimento: JudiciaryUK