La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3955 del 22 febbraio 2026, ha chiarito che nella ripartizione della pensione di reversibilità tra coniuge superstite ed ex coniuge divorziato, la durata dei rispettivi rapporti matrimoniali costituisce il criterio principale. L’entità dell’assegno divorzile percepito assume invece un ruolo meramente correttivo e non può sostituirsi alla valutazione del periodo matrimoniale come elemento determinante.
La Sezione Lavoro della Suprema Corte torna a pronunciarsi sui criteri di ripartizione della pensione di reversibilità quando a contendersi il trattamento sono il coniuge superstite e l’ex coniuge divorziato del de cuius. L’ordinanza n. 3955 del 22 febbraio 2026 ribadisce principi consolidati ma spesso oggetto di contenzioso, offrendo indicazioni operative chiare per giudici e professionisti.
Il principio della prevalenza della durata matrimoniale
Secondo l’orientamento confermato dalla Cassazione, il criterio fondamentale per ripartire la pensione di reversibilità tra più aventi diritto è la durata del rapporto matrimoniale intercorso con il defunto. Questo parametro temporale non può essere accantonato o considerato secondario rispetto ad altri elementi valutativi. La ratio di tale impostazione risiede nella necessità di valorizzare il contributo effettivo alla formazione del patrimonio previdenziale del lavoratore, misurato attraverso la durata della convivenza coniugale.
Il ruolo correttivo dell’assegno divorzile
L’importo dell’assegno divorzile eventualmente percepito dall’ex coniuge assume un valore meramente correttivo nella determinazione delle quote di reversibilità. Non può pertanto sostituirsi al criterio principale della durata matrimoniale né costituire l’unico parametro di riferimento. Il giudice dovrà considerare l’assegno divorzile come elemento di aggiustamento, capace di temperare il risultato conseguente all’applicazione del criterio temporale, ma non di sovvertirlo.
La contesa tra coniuge superstite ed ex coniuge
Il caso esaminato dalla Suprema Corte vedeva contrapposte la coniuge superstite e l’ex moglie divorziata del de cuius in merito alla ripartizione della pensione di reversibilità. La controversia si era sviluppata nei precedenti gradi di giudizio, evidentemente con valutazioni difformi sui criteri applicabili. La pronuncia della Cassazione interviene così a ristabilire la corretta gerarchia dei parametri da considerare, confermando che il criterio della durata matrimoniale non può essere pretermesso.
Conseguenze pratiche per i professionisti
La decisione offre ai professionisti che assistono le parti in contenziosi di questo tipo una chiara indicazione metodologica. Nella predisposizione delle difese o nella valutazione prognostica delle pretese, occorrerà sempre considerare la durata dei matrimoni come elemento prioritario, riservando all’importo dell’assegno divorzile una funzione di correzione. Tale approccio garantisce prevedibilità e uniformità applicativa, riducendo i margini di discrezionalità e il rischio di esiti processuali contrastanti.
Domande frequenti
Quali sono i criteri per ripartire la pensione di reversibilità tra coniuge ed ex coniuge?
Il criterio primario è la durata dei rispettivi rapporti matrimoniali con il defunto. L’importo dell’assegno divorzile percepito dall’ex coniuge ha funzione meramente correttiva e non può prevalere sul parametro temporale.
L’assegno divorzile può essere l’unico criterio per la ripartizione?
No, secondo la Cassazione l’assegno divorzile ha valore correttivo e non può sostituire il criterio della durata matrimoniale, che rimane il parametro principale e imprescindibile nella determinazione delle quote.
Chi può accedere alla pensione di reversibilità?
Hanno diritto alla pensione di reversibilità sia il coniuge superstite sia l’ex coniuge divorziato, purché quest’ultimo sia titolare di assegno divorzile e non si sia risposato. La ripartizione avviene secondo i criteri indicati dalla giurisprudenza.
Fonte di riferimento: AvvocatoAndreani