Quando uno studio associato si trasforma in STP in forma di srl, il costo fiscale delle partecipazioni detenute dai soci rimane invariato rispetto a quello originario. L’Agenzia delle Entrate ha confermato questo principio con la risposta n. 123 del 15 giugno 2026, eliminando un’incertezza che frenava molte operazioni di riorganizzazione. Chi pianifica la trasformazione può dunque farlo senza temere una perdita del valore fiscalmente riconosciuto delle quote.
Punti chiave
- Il costo fiscale delle partecipazioni STP eredita il valore già riconosciuto nello studio associato.
- La risposta AdE n. 123/2026 esclude effetti fiscali negativi immediati sulla trasformazione.
- La struttura STP in forma di srl non azzera il costo fiscale pregresso delle quote dei soci.
Se il tuo studio sta valutando la trasformazione in STP, ora hai una certezza in più: il costo fiscale delle partecipazioni che ricevi in cambio non riparte da zero. Questo significa che in caso di cessione futura delle quote non scatterà una plusvalenza calcolata sull’intero valore, ma solo sulla differenza rispetto al costo fiscale originario. Per chi ha accumulato valore nello studio nel corso degli anni, è una differenza sostanziale.
A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 123 del 15 giugno 2026, che ha affrontato il tema della continuità del costo fiscale nelle operazioni di trasformazione da studio associato in STP costituita in forma societaria, con particolare riferimento alla srl.
Il contesto normativo
Le STP trovano la propria disciplina nella legge n. 183/2011 (art. 10), che ha aperto ai professionisti la possibilità di esercitare la professione in forma societaria, anche tramite srl, spa e cooperative. Sul piano fiscale, la trasformazione da studio associato — qualificato come ente non commerciale ai fini delle imposte dirette — in STP societaria integra un’operazione di trasformazione eterogenea ai sensi dell’art. 171 del TUIR (d.P.R. n. 917/1986). Proprio questo articolo disciplina i criteri di determinazione del costo fiscale delle partecipazioni assegnate ai soci in sede di trasformazione, agganciandolo alla situazione patrimoniale preesistente e non al valore corrente di mercato al momento dell’operazione.
Cosa cambia per lo studio
- Il costo fiscale delle quote STP che ricevi al momento della trasformazione riflette il tuo costo originario nello studio associato: nessun azzeramento, nessuna rivalutazione fittizia verso l’alto che potrebbe poi generare tassazione in uscita.
- In caso di futura cessione delle partecipazioni STP, la base imponibile della plusvalenza si calcola sulla differenza tra corrispettivo e costo fiscale ereditato, non sul valore attribuito al momento della trasformazione.
- La risposta n. 123/2026 consente di pianificare l’operazione con maggiore certezza, riducendo il rischio di contestazioni in sede di accertamento sulla determinazione del costo fiscale iniziale delle quote.
- Se lo studio associato ha già subito rivalutazioni o apporti documentati, questi valori entrano nel calcolo del costo fiscale delle partecipazioni STP: tienili tracciati nella documentazione contabile.
- La forma giuridica della STP (srl, spa, cooperativa) non altera il principio di continuità del costo fiscale: il chiarimento si applica indipendentemente dal tipo societario scelto.
Attenzione a
Il primo rischio è trascurare la documentazione del costo fiscale pregresso delle quote nello studio associato. Se non si ricostruisce con precisione il valore fiscalmente riconosciuto al momento della trasformazione — con riferimento a versamenti, rivalutazioni e apporti — si rischia di non poterlo opporre all’Amministrazione finanziaria in caso di accertamento su una cessione successiva delle partecipazioni STP.
Il secondo errore è confondere continuità del costo fiscale con neutralità fiscale totale dell’operazione. La trasformazione eterogenea può generare altri effetti impositivi — ad esempio sull’IVA o sull’imposta di registro — che vanno analizzati separatamente. La risposta n. 123/2026 risolve il nodo del costo delle partecipazioni, non esaurisce l’intera analisi fiscale dell’operazione.
Domande frequenti
Trasformazione studio associato in STP srl: il costo fiscale delle quote si azzera?
No. L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 123 del 15 giugno 2026, ha confermato che il costo fiscale delle partecipazioni attribuite ai soci in sede di trasformazione non si azzera, ma mantiene continuità con il costo originario detenuto nello studio associato. Questo principio si ricava dall’art. 171 del TUIR applicato alle trasformazioni eterogenee.
Quanto conta il costo fiscale delle partecipazioni STP se voglio cedere le quote in futuro?
Moltissimo. La plusvalenza tassabile sulla cessione si calcola come differenza tra il corrispettivo ricevuto e il costo fiscalmente riconosciuto delle quote. Se il costo fiscale è elevato — perché eredita quello dello studio associato — la base imponibile si riduce proporzionalmente, con un impatto diretto sull’IRPEF o sull’imposta sostitutiva dovuta.
La risposta AdE n. 123/2026 sulla STP vale anche per le trasformazioni in spa o cooperativa?
Sì. Il principio di continuità del costo fiscale delle partecipazioni si fonda sull’art. 171 del TUIR, che disciplina le trasformazioni eterogenee indipendentemente dalla forma societaria adottata. La risposta n. 123/2026 fa riferimento alla STP-srl, ma la ratio normativa si applica anche alle altre forme previste dalla legge n. 183/2011.
Fonte di riferimento: MisterFisco