Gli ETF armonizzati scontano una ritenuta del 26% sui proventi, applicata direttamente dall’intermediario residente, con esonero dall’obbligo dichiarativo per il contribuente. Gli ETF non armonizzati, invece, generano redditi da assoggettare in dichiarazione con aliquota IRPEF progressiva, senza applicazione della ritenuta a titolo d’imposta. La distinzione rileva in sede di pianificazione fiscale e nella consulenza a clienti che detengono portafogli finanziari diversificati.
Punti chiave
- Punto 1 — Gli ETF armonizzati UE subiscono ritenuta secca del 26% applicata dall’intermediario, senza obbligo dichiarativo del cliente.
- Punto 2 — Gli ETF non armonizzati producono redditi di capitale soggetti a IRPEF ordinaria in dichiarazione dei redditi.
- Punto 3 — La quota di proventi riferibile a titoli di Stato italiani o equiparati beneficia dell’aliquota ridotta al 12,50%.
Quando un cliente porta in studio un portafoglio con ETF, la prima domanda da risolvere non è quanto ha guadagnato, ma dove sono domiciliati quegli strumenti. Da quella risposta dipendono l’aliquota applicabile, il soggetto tenuto al versamento dell’imposta e l’eventuale obbligo di indicazione in dichiarazione. Una distinzione che incide concretamente sulla pianificazione fiscale e sui controlli dell’Agenzia delle Entrate.
MisterFisco ha pubblicato una guida sulla tassazione degli Exchange Traded Funds, con focus sulle differenze tra ETF armonizzati e non armonizzati e sul regime fiscale applicabile a ciascuna categoria.
Il contesto normativo
Il regime fiscale degli ETF si radica nel d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461, che ha ridisegnato la tassazione dei redditi di natura finanziaria, e nel d.lgs. 1° aprile 1996, n. 239, in materia di ritenute sugli interessi. Per gli ETF armonizzati — quelli conformi alla direttiva UCITS (dir. 2009/65/CE) e domiciliati in uno Stato UE o SEE white list — i proventi costituiscono redditi di capitale ex art. 44, comma 1, lett. g), del TUIR (d.P.R. 917/1986) e sono soggetti a ritenuta del 26% a titolo d’imposta, ai sensi dell’art. 26-quinquies del d.P.R. 600/1973, applicata dall’intermediario residente. Per gli ETF non armonizzati, i proventi rientrano tra i redditi di capitale ma manca il meccanismo di sostituzione fiscale: il contribuente deve indicarli nel quadro RL del modello Redditi e assoggettarli ad IRPEF con aliquota marginale. Le plusvalenze da cessione di ETF armonizzati sono invece qualificate come redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. c-ter), TUIR, tassate al 26% con possibilità di compensazione con minusvalenze della stessa categoria.
Cosa cambia per lo studio
- Verifica preliminare della natura dello strumento: prima di qualsiasi consulenza, occorre controllare se l’ETF è inserito nel registro ESMA degli OICVM armonizzati. La denominazione commerciale non basta: servono il prospetto e il KIID.
- Aliquota differenziata per titoli di Stato: la quota di proventi dell’ETF investita in titoli di Stato italiani, UE o equiparati beneficia dell’aliquota del 12,50% anziché del 26%. L’intermediario applica la riduzione proporzionalmente, ma il dato va verificato nel rendiconto annuale.
- ETF non armonizzati e dichiarazione: il cliente che detiene ETF non armonizzati — spesso extra-UE o strutturati — deve compilare il quadro RL. Il mancato inserimento espone a sanzione dal 90% al 180% dell’imposta ex art. 1 d.lgs. 471/1997.
- Monitoraggio fiscale (quadro RW): gli ETF detenuti all’estero o tramite intermediari esteri vanno indicati nel quadro RW ai fini IVAFE e monitoraggio valutario, indipendentemente dalla natura armonizzata o meno.
- Compensazione minusvalenze: le minusvalenze da ETF (redditi diversi) non compensano i proventi da dividendi o cedole degli stessi ETF (redditi di capitale). Questo asimmetria fiscale — confermata dalla prassi dell’Agenzia — è uno dei punti più spesso trascurati nella consulenza patrimoniale.
Attenzione a
Errore comune — confondere il regime del risparmio amministrato con quello dichiarativo: in regime di risparmio amministrato, l’intermediario gestisce ritenute e compensazioni; in regime dichiarativo, l’onere ricade sul contribuente. Se il cliente ha cambiato banca o intermediario nell’anno, le minusvalenze pregresse potrebbero non essere automaticamente trasferite, con perdita del beneficio di compensazione.
Rischio di riqualificazione per ETF a leva o inversamente correlati: l’Agenzia delle Entrate ha in più occasioni valutato se certi ETF strutturati (ETP, ETC, ETN) rientrino effettivamente nella categoria OICVM armonizzati. Un’errata classificazione porta all’applicazione dell’IRPEF ordinaria in luogo della ritenuta secca, con recupero d’imposta, interessi e sanzioni.
Domande frequenti
Qual è l’aliquota fiscale sugli ETF armonizzati in Italia nel 2024?
Gli ETF armonizzati scontano una ritenuta a titolo d’imposta del 26% sui proventi, applicata direttamente dall’intermediario residente. La quota riferibile a titoli di Stato italiani o di Paesi UE/SEE white list è tassata al 12,50%. Il contribuente non deve inserire questi redditi in dichiarazione se opera in regime di risparmio amministrato.
Gli ETF non armonizzati vanno dichiarati nel modello Redditi?
Sì. I proventi degli ETF non armonizzati non subiscono ritenuta alla fonte e devono essere indicati nel quadro RL del modello Redditi PF, con assoggettamento ad IRPEF con aliquota progressiva. L’omissione espone a sanzione dal 90% al 180% dell’imposta dovuta ai sensi dell’art. 1 d.lgs. 471/1997.
Le minusvalenze su ETF possono compensare i dividendi ricevuti dagli stessi ETF?
No. I dividendi e proventi degli ETF costituiscono redditi di capitale (art. 44 TUIR), mentre le plusvalenze e minusvalenze da cessione sono redditi diversi (art. 67 TUIR). Le due categorie non sono compensabili tra loro. Le minusvalenze possono compensare solo plusvalenze della stessa natura, entro i quattro periodi d’imposta successivi.
Fonte di riferimento: MisterFisco