Lo split payment resta operativo senza interruzioni dal 1° luglio 2026 fino al 30 giugno 2029, dopo l’autorizzazione UE concessa all’Italia. Gli studi legali che fatturano verso pubbliche amministrazioni, società quotate o enti pubblici economici continuano a emettere fatture con IVA esposta ma non incassata, con il conseguente impatto strutturale sulla liquidità. Nessun adempimento nuovo scatta oggi, ma è il momento di aggiornare le proiezioni finanziarie dello studio per il triennio.
Punti chiave
- Punto 1 — Il meccanismo split payment è confermato fino al 30 giugno 2029 senza soluzione di continuità.
- Punto 2 — L’IVA sulle fatture verso PA e società quotate resta versata direttamente dall’ente committente all’Erario.
- Punto 3 — Gli studi con crediti IVA strutturali devono valutare se richiedere il rimborso annuale o trimestrale.
Se il tuo studio fattura regolarmente verso pubbliche amministrazioni, società quotate in borsa o enti pubblici economici, il regime di scissione dei pagamenti continuerà a impattare sulla tua liquidità almeno fino a metà 2029. L’IVA che esponi in fattura non transita mai sul tuo conto corrente: viene versata direttamente dall’ente committente all’Erario, lasciandoti con un credito IVA che si accumula nel tempo.
L’Unione europea ha autorizzato l’Italia a prorogare lo split payment fino al 30 giugno 2029, con effetto dal 1° luglio 2026 e senza interruzioni rispetto all’attuale autorizzazione. La notizia è riportata da MisterFisco e conferma che il meccanismo antievasione, introdotto in via sperimentale, si consolida come strumento strutturale del sistema IVA italiano.
Il contesto normativo
Lo split payment trova la sua base nell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, introdotto dalla Legge n. 190/2014 (Stabilità 2015) e successivamente esteso per perimetro soggettivo dal D.L. n. 50/2017. L’applicazione in deroga al regime ordinario IVA è consentita dall’art. 395 della Direttiva 2006/112/CE, che permette agli Stati membri di richiedere autorizzazioni speciali al Consiglio UE per misure antifrode. La proroga ora concessa segue il medesimo percorso autorizzativo delle precedenti, confermando la compatibilità comunitaria del meccanismo.
Cosa cambia per lo studio
- Nessun adempimento immediato. La proroga opera automaticamente: non devi modificare il tuo sistema di fatturazione né comunicare nulla all’Agenzia delle Entrate. Le fatture verso i soggetti split payment continuano a riportare la dicitura «scissione dei pagamenti — art. 17-ter D.P.R. 633/1972».
- Credito IVA strutturale confermato. Se il tuo studio genera sistematicamente un eccedenza IVA a credito per effetto dello split payment, hai diritto al rimborso infrannuale trimestrale ai sensi dell’art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972. Con la proroga al 2029, conviene strutturare questa scelta in modo sistematico anziché gestirla anno per anno.
- Pianificazione finanziaria del triennio. Sapere con certezza che il regime dura fino a giugno 2029 permette di pianificare il fabbisogno di liquidità dello studio con maggiore precisione. Il gap tra ricavi fatturati e incassi effettivi rimane invariato: calcolalo sul tuo mix di clienti PA e privati.
- Verifica dell’elenco dei soggetti obbligati. Il perimetro soggettivo dello split payment comprende PA, società controllate dalla PA, società quotate sull’indice FTSE MIB e ulteriori categorie ex D.M. 9 gennaio 2018. Prima di emettere fattura, verifica sempre se il committente rientra nell’elenco aggiornato pubblicato sul sito del MEF.
- Nessun impatto sulle prestazioni soggette a ritenuta d’acconto. I compensi professionali già assoggettati a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 25 D.P.R. n. 600/1973, quando fatturati verso soggetti split payment, restano soggetti a entrambi i meccanismi. L’IVA va in split payment; la ritenuta viene comunque trattenuta dal committente.
Attenzione a
Emettere fattura senza indicare la scissione dei pagamenti verso un soggetto obbligato è un errore che espone il committente a responsabilità solidale e può generare contestazioni in sede di controllo. Se il cliente è una società controllata dalla PA ma non quotata, la verifica sull’elenco MEF è l’unico strumento affidabile: non basta la natura pubblica del socio di maggioranza.
Accumulare crediti IVA senza chiedere il rimborso è un errore di gestione finanziaria frequente negli studi che operano quasi esclusivamente con enti pubblici. Il credito non scompare, ma immobilizza liquidità per dodici mesi se non si attiva la procedura di rimborso trimestrale. Con la proroga confermata fino al 2029, strutturare subito la richiesta periodica è una scelta che incide concretamente sul cash flow.
Domande frequenti
Fino a quando è prorogato lo split payment in Italia?
L’Unione europea ha autorizzato l’Italia a mantenere lo split payment fino al 30 giugno 2029. La proroga decorre dal 1° luglio 2026, senza interruzioni rispetto all’autorizzazione in corso. Il meccanismo si applica alle fatture emesse verso PA, società quotate e altri soggetti indicati dal D.M. 9 gennaio 2018.
Come recuperare il credito IVA accumulato con lo split payment?
Puoi chiedere il rimborso infrannuale trimestrale ai sensi dell’art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972, presentando il modello TR entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre. In alternativa, il credito si compensa in dichiarazione annuale. Per studi con crediti strutturali, il rimborso trimestrale è la soluzione più efficiente sul piano della liquidità.
Lo split payment si applica anche alle fatture con ritenuta d’acconto?
Sì. Quando un professionista emette fattura verso un soggetto split payment, l’IVA viene versata in scissione dei pagamenti dall’ente committente all’Erario, mentre la ritenuta d’acconto ex art. 25 D.P.R. n. 600/1973 viene comunque trattenuta. I due meccanismi coesistono e operano in parallelo sulla stessa fattura.
Fonte di riferimento: MisterFisco