Buoni fruttiferi postali esenti per residenti white list


I cittadini residenti in Paesi inclusi nella white list italiana possono ottenere l’esenzione dall’imposta sostitutiva sugli interessi maturati sui buoni fruttiferi postali, a condizione che rispettino i requisiti previsti dalla normativa italiana sui redditi di capitale dei non residenti. La risposta a interpello n. 148 del 20 luglio 2026 dell’Agenzia delle Entrate fissa i presupposti concreti da verificare e chiarisce gli obblighi documentali a carico del soggetto non residente e dell’intermediario.

Punti chiave

  • Punto 1 — L’esenzione si applica solo se il Paese di residenza del sottoscrittore figura nella white list italiana.
  • Punto 2 — L’interpello n. 148/2026 AdE definisce la documentazione che l’intermediario deve acquisire e conservare.
  • Punto 3 — Residenza fiscale estera non coincide automaticamente con residenza anagrafica: verificare entrambe.

Chi assiste clienti persone fisiche non residenti in Italia con patrimoni investiti in strumenti postali deve ora confrontarsi con un quadro più definito: l’Agenzia delle Entrate ha tracciato i confini dell’esenzione dall’imposta sostitutiva sugli interessi dei buoni fruttiferi postali (BFP) per i residenti in Paesi white list. La risposta a interpello n. 148 del 20 luglio 2026 non è solo un chiarimento teorico: ridefinisce gli adempimenti documentali che lo studio deve presidiare per tutelare il cliente da contestazioni future.

L’Agenzia delle Entrate ha confermato che i cittadini residenti all’estero in Paesi inclusi nella cosiddetta white list possono beneficiare dell’esenzione dall’imposta sostitutiva sugli interessi dei BFP, purché ricorrano specifici requisiti normativi. Il chiarimento è contenuto nella risposta a interpello n. 148 del 20 luglio 2026, pubblicata dall’Agenzia delle Entrate.

Il contesto normativo

Il regime di esenzione per i non residenti sui redditi di capitale prodotti in Italia trova la sua base nell’art. 23, comma 1, lett. b) del TUIR (d.P.R. n. 917/1986), che disciplina la territorialità dei redditi per i soggetti non residenti. L’esenzione specifica sugli interessi da BFP per i residenti in Paesi white list si innesta sull’art. 26, comma 5-bis del d.P.R. n. 600/1973, che esclude l’applicazione della ritenuta a titolo d’imposta nei confronti di soggetti residenti in Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni con l’amministrazione finanziaria italiana. La lista dei Paesi ammessi è fissata dal decreto ministeriale 4 settembre 1996 e successive integrazioni. Qualsiasi difformità tra la residenza dichiarata e quella effettiva espone il soggetto al recupero dell’imposta con sanzioni e interessi.

Cosa cambia per lo studio

  1. Prima di strutturare o mantenere un investimento in BFP per un cliente non residente, verifica che il suo Paese di residenza figuri effettivamente nel d.m. 4 settembre 1996 aggiornato: la white list non è statica e subisce modifiche periodiche.
  2. La residenza fiscale estera del cliente deve essere documentata con certificato di residenza fiscale rilasciato dall’autorità competente del Paese estero, non basta la sola iscrizione AIRE: i due status possono non coincidere.
  3. L’intermediario — Poste Italiane o banca depositaria — è il sostituto d’imposta responsabile dell’applicazione dell’esenzione: lo studio deve coordinarsi con lui per garantire che la documentazione richiesta venga acquisita prima dell’erogazione degli interessi, non a posteriori.
  4. In caso di doppia residenza o di rientro in Italia nel corso dell’anno, l’esenzione non copre automaticamente l’intero periodo di maturazione degli interessi: occorre frazionare il calcolo per i mesi di effettiva residenza estera.
  5. Nei rapporti di successione o donazione che coinvolgono BFP intestati a non residenti, gli eredi o donatari residenti in Italia perdono il beneficio e subiscono l’imposta sostitutiva ordinaria del 12,5% sugli interessi maturati.

Attenzione a

Il rischio più frequente è affidarsi alla sola iscrizione AIRE come prova della residenza estera. L’Agenzia delle Entrate può disconoscere l’esenzione se il centro degli interessi vitali del cliente rimane in Italia ai sensi dell’art. 2, comma 2, TUIR: famiglia, immobili, attività economiche prevalenti sono tutti elementi che l’ufficio può valorizzare in sede di accertamento. Serve una valutazione sostanziale, non solo formale.

Secondo rischio: la documentazione raccolta dall’intermediario ha scadenza e deve essere rinnovata. Se il cliente omette di aggiornare il certificato di residenza fiscale estera e l’intermediario applica comunque l’esenzione, la responsabilità si distribuisce tra sostituto d’imposta e contribuente, con potenziali conseguenze solidali. Lo studio che ha strutturato l’investimento deve avvisare il cliente di questo obbligo periodico per evitare di essere chiamato in causa.

Domande frequenti

Buoni fruttiferi postali interessi esenti non residenti: quali documenti servono?

Il soggetto non residente deve presentare all’intermediario un certificato di residenza fiscale rilasciato dall’autorità competente del Paese estero, che attesti la residenza in un Paese incluso nella white list di cui al d.m. 4 settembre 1996. L’iscrizione AIRE da sola non è sufficiente. Il documento deve essere aggiornato periodicamente e prodotto prima dell’erogazione degli interessi.

Come verificare se un Paese è nella white list italiana per l’esenzione sui redditi di capitale?

La white list per l’esenzione da ritenuta sui redditi di capitale è contenuta nel decreto ministeriale 4 settembre 1996, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e aggiornato con decreti successivi. Occorre consultare la versione vigente al momento dell’erogazione degli interessi, poiché la lista può subire modifiche. L’Agenzia delle Entrate pubblica gli aggiornamenti sul proprio portale.

Cosa succede agli interessi dei BFP se il titolare non residente rientra in Italia durante l’anno?

L’esenzione opera solo per il periodo in cui il titolare risulta effettivamente residente all’estero in un Paese white list. In caso di rientro in Italia nel corso dell’anno, gli interessi maturati nel periodo di residenza italiana scontano l’imposta sostitutiva ordinaria del 12,5%. Il calcolo deve essere frazionato in proporzione ai mesi di residenza estera e italiana.

Fonte di riferimento: MisterFisco