Sovraindebitamento ed esdebitazione nella bozza Agenzia Entrate


L’Agenzia delle Entrate ha posto in consultazione una bozza di documento di prassi che chiarisce il trattamento fiscale delle procedure di sovraindebitamento e dell’esdebitazione disciplinate dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (d.lgs. 14/2019). Per gli studi che assistono soggetti non fallibili, il documento anticipa criteri operativi su deducibilità delle perdite su crediti e sulle conseguenze fiscali dello stralcio del debito in capo al debitore esdebitato. Fino alla versione definitiva, il documento resta una bozza senza valore vincolante, ma orienta già l’impostazione delle pratiche in corso.

Punti chiave

  • Punto 1 — La bozza AdE chiarisce il regime fiscale delle perdite su crediti nelle procedure da sovraindebitamento.
  • Punto 2 — L’esdebitazione del debitore incapiente solleva questioni di imponibilità delle somme stralciate ancora aperte.
  • Punto 3 — Il documento è in consultazione pubblica: lo studio può inviare osservazioni prima della versione definitiva.

Se hai fascicoli aperti su piani del consumatore, concordato minore o liquidazione controllata, questa bozza ti riguarda adesso. L’Agenzia delle Entrate ha circoscritto — per la prima volta in modo organico — come trattare fiscalmente le remissioni di debito, le perdite su crediti e l’esdebitazione del debitore incapiente nell’ambito del Codice della Crisi. Aspettare la circolare definitiva senza aggiornarsi rischia di far impostare male le pratiche già istruite.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una bozza di documento interpretativo sul trattamento fiscale delle procedure di sovraindebitamento e dell’esdebitazione, aperta a osservazioni da parte degli operatori. La notizia è riportata da Diritto.it. Il testo non ha ancora valore di circolare vincolante, ma definisce la posizione dell’Amministrazione su punti finora privi di prassi consolidata.

Il contesto normativo

Il d.lgs. 14/2019 (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza) ha introdotto e ridisegnato le procedure per i soggetti non fallibili: concordato minore (artt. 74-83 CCII), piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73 CCII) e liquidazione controllata (artt. 268-277 CCII). L’esdebitazione del debitore incapiente, disciplinata dall’art. 283 CCII, consente la liberazione dai debiti residui anche in assenza di soddisfacimento dei creditori. Sul piano fiscale, il vuoto era rilevante: le perdite su crediti vantati da soggetti IRES trovano disciplina nell’art. 101, co. 5, TUIR, ma il coordinamento con le procedure minori era rimasto affidato a interpretazioni di parte. La bozza AdE si inserisce proprio in questo spazio.

Cosa cambia per lo studio

  1. Le perdite su crediti maturate in capo ai creditori nell’ambito delle procedure da sovraindebitamento dovrebbero risultare deducibili ai sensi dell’art. 101, co. 5, TUIR già dall’apertura della procedura, senza attendere la chiusura: la bozza sembra confermare questo orientamento estendendo la logica delle procedure concorsuali maggiori.
  2. Lo stralcio del debito in favore del debitore persona fisica apre il tema della sopravvenienza attiva tassabile: la bozza affronta se e quando la remissione costituisce reddito per il debitore esdebitato, punto finora controverso.
  3. Per i clienti creditori (banche, fornitori, professionisti con crediti insoluti), lo studio può già orientare la contabilizzazione della perdita e la tempistica della deduzione fiscale sulla base dei criteri anticipati dalla bozza.
  4. La fase di consultazione pubblica è aperta: se assisti operatori del settore o OCC (Organismi di Composizione della Crisi), valuta l’invio di osservazioni tecniche all’Agenzia prima della chiusura della finestra.
  5. Le procedure già pendenti vanno riesaminate alla luce dei chiarimenti sulla qualificazione fiscale degli atti: un piano omologato prima della circolare definitiva potrebbe essere stato strutturato su ipotesi fiscali diverse da quelle che l’AdE sta per formalizzare.

Attenzione a

Il documento è ancora in bozza: applicarlo come se fosse una circolare vigente espone il cliente a contestazioni, perché l’Agenzia può modificare le posizioni prima della versione finale. Usalo per orientare la strategia, non per giustificare comportamenti fiscali già adottati in dichiarazione.

Attenzione alla sovrapposizione con l’art. 88, co. 4-ter, TUIR in materia di sopravvenienze attive nelle procedure concorsuali: la norma è pensata per il fallimento e il concordato preventivo, e la sua applicazione analogica alle procedure minori non è automatica. La bozza potrebbe chiarire — o complicare — questo punto: leggila con attenzione prima di consigliare il cliente sulla tassabilità dello stralcio.

Domande frequenti

Le perdite su crediti nel concordato minore sono deducibili subito o solo a chiusura?

Secondo la bozza AdE, la deducibilità ai sensi dell’art. 101, co. 5, TUIR dovrebbe scattare già dall’apertura della procedura, per analogia con le procedure concorsuali maggiori. Tuttavia, trattandosi ancora di bozza non vincolante, è prudente attendere la circolare definitiva prima di adottare questo comportamento in dichiarazione.

L’esdebitazione del debitore incapiente genera reddito imponibile per il debitore?

È uno dei nodi centrali affrontati dalla bozza. La remissione del debito potrebbe configurare una sopravvenienza attiva tassabile per il debitore persona fisica, ma la disciplina ordinaria dell’art. 88 TUIR è calibrata sulle procedure maggiori. La bozza AdE dovrebbe fare chiarezza su questo punto prima della versione definitiva.

Posso inviare osservazioni alla bozza dell’Agenzia delle Entrate sul sovraindebitamento?

Sì. La bozza è in consultazione pubblica, il che consente agli operatori — avvocati, commercialisti, OCC e associazioni di categoria — di inviare osservazioni tecniche all’Agenzia. Verifica sul sito AdE i termini e le modalità di invio, perché la finestra di consultazione è tipicamente limitata a poche settimane.

Fonte di riferimento: Diritto.it