Segretario in convenzione trattamento accessorio comuni


Quando un segretario comunale opera in convenzione tra più enti, il trattamento accessorio non può essere caricato per intero su ciascun comune: va ripartito proporzionalmente secondo le quote di utilizzo stabilite nella convenzione. La Corte dei conti ha confermato che il mancato rispetto di questa ripartizione espone l’ente a responsabilità erariale per il funzionario che ha disposto il pagamento irregolare. Chi assiste enti locali o dipendenti pubblici deve verificare che le delibere di liquidazione degli accessori riflettano esattamente il riparto convenzionale.

Punti chiave

  • Punto 1 — Il trattamento accessorio del segretario in convenzione va ripartito pro quota tra gli enti aderenti.
  • Punto 2 — Pagamenti non proporzionali espongono il responsabile a responsabilità erariale davanti alla Corte dei conti.
  • Punto 3 — La convenzione deve indicare esplicitamente le quote di ripartizione degli oneri accessori per essere regolare.

Chi assiste comuni di piccole dimensioni o unioni di comuni deve controllare subito le convenzioni di segreteria in essere: se la ripartizione del trattamento accessorio non è formalizzata in modo analitico, il rischio di contestazione erariale è concreto. La Corte dei conti ha ribadito che ogni erogazione fuori quota configura danno all’erario imputabile al funzionario liquidatore.

La pronuncia, riportata da La Gazzetta degli Enti Locali, fa chiarezza su un nodo operativo frequente: come si calcola e si distribuisce la parte accessoria della retribuzione del segretario comunale che serve più enti in regime di convenzione.

Il contesto normativo

Il quadro di riferimento è l’art. 10 del d.lgs. 267/2000 (TUEL), che disciplina le convenzioni tra comuni, letto in combinato disposto con l’art. 41 del CCNL Segretari Comunali e Provinciali vigente, il quale regola la struttura della retribuzione accessoria. La Corte dei conti ha più volte precisato — da ultimo con orientamenti delle Sezioni Regionali di controllo — che la convenzione di segreteria deve contenere una clausola espressa sulla ripartizione degli oneri, compresi quelli accessori, pena l’irregolarità della spesa. In assenza di tale clausola, si applica in via analogica il criterio della popolazione residente come parametro di riparto, ma questo non esonera dalla responsabilità per la fase di liquidazione.

Cosa cambia per lo studio

  1. Verifica la convenzione in essere: controlla che l’accordo stipulato tra i comuni convenzionati contenga una clausola numerica sulla ripartizione degli accessori (percentuale o quota fissa per ciascun ente). Se manca, la convenzione va integrata prima della prossima liquidazione.
  2. Rivedi le delibere di Giunta già adottate: se il comune ha liquidato il 100% degli accessori senza applicare il riparto, valuta un’eventuale delibera di rettifica e recupero parziale delle somme verso gli altri enti convenzionati.
  3. Assisti il responsabile finanziario in via preventiva: il funzionario che firma il mandato di pagamento è il soggetto esposto. Un parere scritto pro veritate sulle modalità di calcolo riduce il profilo soggettivo della colpa grave davanti alla Corte dei conti.
  4. Controlla la coerenza con il PIAO e il Piano della performance: gli indicatori relativi alla segreteria condivisa devono rispecchiare la percentuale di servizio reso a ciascun ente, dato che incide direttamente sulla quota di accessori erogabile.
  5. In caso di contenzioso già aperto, verifica la prescrizione: l’azione erariale si prescrive in 5 anni dal fatto dannoso (art. 1, c. 2, l. 20/1994), ma il termine decorre dalla conoscenza del danno da parte della Procura contabile, non dalla data del pagamento irregolare.

Attenzione a

Il rischio più frequente è trattare il segretario in convenzione come se fosse in servizio esclusivo presso un solo ente: in quel caso l’ente capofila eroga l’intero accessorio salvo poi non attivare il meccanismo di rimborso verso gli altri comuni. Questo doppio difetto — pagamento integrale più mancato recupero — raddoppia l’esposizione erariale.

Un secondo punto critico riguarda le indennità di risultato: spesso vengono deliberate dal solo comune capofila senza il concerto degli altri enti convenzionati. La Corte dei conti considera questa prassi irregolare perché la valutazione della performance del segretario deve coinvolgere tutti gli enti che ne fruiscono, in proporzione alla quota di servizio ricevuto.

Domande frequenti

Come si ripartisce il trattamento accessorio del segretario in convenzione tra più comuni?

Va ripartito proporzionalmente secondo le quote di utilizzo stabilite nella convenzione, che deve contenere una clausola numerica esplicita. In assenza di tale clausola, la Corte dei conti applica in via analogica il criterio della popolazione residente, ma il pagamento irregolare già eseguito resta fonte di responsabilità erariale per il funzionario liquidatore.

Il comune capofila può pagare l’intero accessorio del segretario e poi rivalersi sugli altri enti?

Sì, ma solo se la convenzione prevede espressamente questo meccanismo con termini e modalità di rimborso definiti. Se il rimborso non viene poi effettivamente attivato, entrambe le irregolarità — il pagamento integrale e il mancato recupero — configurano danno erariale distinto e cumulabile.

Chi rischia la responsabilità erariale se il trattamento accessorio del segretario in convenzione viene pagato in modo errato?

Il soggetto esposto è il responsabile finanziario o il funzionario che firma il mandato di pagamento. La colpa grave si valuta tenendo conto delle circolari e degli orientamenti della Corte dei conti già pubblicati. Un parere scritto preventivo riduce il profilo soggettivo, ma non elimina la responsabilità oggettiva per il danno.

Fonte di riferimento: GazzettaEntiLocali