Rimborso spese legali dipendenti pubblici fissato dal giudice


Quando un dipendente pubblico prosciolto o assolto chiede il rimborso delle spese legali sostenute, il giudice può quantificare direttamente l’importo senza rinviare la questione alla PA. Questo significa che il contenzioso non si chiude più con una sentenza di condanna generica: il dispositivo può già contenere la cifra esatta da corrispondere. Per chi assiste enti pubblici o lavoratori del comparto PA, cambia la strategia difensiva già in udienza.

Punti chiave

  • Punto 1 — Il giudice liquida direttamente l’importo del rimborso senza delegare la quantificazione alla PA.
  • Punto 2 — La pronuncia opera anche in assenza di una specifica voce nel bilancio dell’ente.
  • Punto 3 — Il dipendente assolto non deve avviare un secondo procedimento amministrativo per ottenere il pagamento.

Chi patrocina dipendenti pubblici coinvolti in procedimenti penali o disciplinari deve aggiornare l’impostazione delle proprie conclusioni. Una recente pronuncia chiarisce che il giudice non è obbligato a fermarsi all’an debeatur: può spingersi fino alla liquidazione dell’importo spettante a titolo di rimborso delle spese legali, senza che il lavoratore debba poi aprire un secondo fronte davanti all’ente.

La notizia arriva da Diritto.it, che riporta i contenuti di una sentenza in materia di rimborso spese legali ai dipendenti pubblici prosciolti o assolti, con riconoscimento del potere del giudice di fissare direttamente la somma dovuta.

Il contesto normativo

Il diritto al rimborso delle spese legali per i dipendenti pubblici trova la propria base nell’art. 18 del D.L. 67/1997, convertito con modificazioni dalla L. 135/1997, che riconosce il rimborso nei casi di proscioglimento con sentenza definitiva, a condizione che il giudizio non sia stato determinato da condotta dolosa o gravemente colposa del dipendente. La norma è stata più volte integrata da circolari della Funzione Pubblica e interpretata dalla giurisprudenza amministrativa e contabile.

Sul versante processuale, la possibilità per il giudice di liquidare direttamente la somma si ricollega ai principi generali di effettività della tutela giurisdizionale e di economia processuale, richiamati anche dall’art. 34, comma 4, del D.Lgs. 104/2010 (Codice del processo amministrativo) per i giudizi davanti al giudice amministrativo, e dai poteri di condanna del giudice ordinario del lavoro ex art. 429 c.p.c. Alcune Corti di merito avevano già riconosciuto questo potere, ma la questione restava controversa.

Cosa cambia per lo studio

  1. Formula le conclusioni in modo da chiedere la liquidazione immediata. Non limitarti a chiedere la condanna della PA al rimborso: specifica già in atto introduttivo l’importo effettivamente sostenuto, allegando le parcelle pagate e la nota spese. Il giudice ha così gli elementi per liquidare in sentenza.
  2. Documenta le spese in modo analitico fin dal primo atto. Fatture, ricevute di pagamento e il dettaglio delle prestazioni professionali ricevute dal difensore nel procedimento presupposto vanno prodotti subito, non in sede di replica.
  3. Verifica il requisito dell’assenza di dolo o colpa grave. Il rimborso è escluso se il fatto che ha dato origine al procedimento è imputabile a condotta dolosa o gravemente colposa del dipendente: valuta questo profilo prima di instaurare il giudizio, per non esporre il cliente a una soccombenza evitabile.
  4. Monitora la giurisprudenza contabile. La Corte dei Conti interviene frequentemente sui rimborsi disposti dalla PA senza adeguata verifica dei presupposti: una liquidazione giudiziale diretta potrebbe ridurre il rischio di rivalsa erariale sull’ente, ma la questione non è ancora del tutto definita.
  5. Aggiorna la strategia per chi assiste la PA convenuta. L’ente non può più confidare in un rinvio alla fase amministrativa per contestare il quantum: le eccezioni sull’entità delle spese vanno sollevate e provate nel corso del giudizio.

Attenzione a

Non confondere il rimborso con la rifusione delle spese di lite. Le spese legali rimborsabili ex art. 18 D.L. 67/1997 sono quelle sostenute dal dipendente nel procedimento penale o disciplinare a suo carico, non le spese del giudizio civile o amministrativo instaurato per ottenere il rimborso stesso. Mescolare i due piani espone a eccezioni di inammissibilità parziale e a liquidazioni ridotte.

Attenzione ai termini di prescrizione. Il diritto al rimborso si prescrive in cinque anni dalla definitività del provvedimento di proscioglimento o assoluzione. Clienti che si presentano a distanza di anni dalla sentenza penale rischiano di trovare il credito già prescritto: la verifica della tempestività è il primo passaggio da fare in fase di consultazione.

Domande frequenti

Il giudice può liquidare direttamente le spese legali al dipendente pubblico assolto senza rinviare alla PA?

Sì. La pronuncia in commento riconosce al giudice il potere di fissare direttamente l’importo del rimborso spese legali spettante al dipendente pubblico prosciolto o assolto, senza che il lavoratore debba avviare un separato procedimento amministrativo per la quantificazione. Questo riduce i tempi di recupero effettivo del credito e rafforza la tutela del dipendente.

Quali documenti servono per chiedere il rimborso spese legali al dipendente pubblico in giudizio?

Occorrono: la sentenza definitiva di proscioglimento o assoluzione, le fatture emesse dal difensore nel procedimento presupposto, le ricevute di pagamento effettivo e una nota analitica delle prestazioni ricevute. Produrre tutta la documentazione fin dall’atto introduttivo consente al giudice di liquidare direttamente l’importo senza rinvii istruttori.

Il rimborso spese legali al dipendente pubblico si prescrive? In quanto tempo?

Il diritto al rimborso è soggetto alla prescrizione ordinaria quinquennale, che decorre dalla definitività del provvedimento di proscioglimento o assoluzione. Se il dipendente attende troppo prima di agire, rischia di trovare il credito prescritto. La verifica del dies a quo è il primo controllo da effettuare in sede di consultazione preliminare.

Fonte di riferimento: Diritto.it