Nelle gare pubbliche, il triennio per la verifica dei requisiti economico-finanziari si calcola per esercizi finanziari e non per anni solari. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza n. 5551/2026. Un’impresa che presenta bilanci approvati per tre esercizi consecutivi soddisfa il requisito anche se il periodo non copre tre anni di calendario completi.
Punti chiave
- Punto 1 — Il triennio dei requisiti si misura su tre esercizi finanziari chiusi, non su 36 mesi solari consecutivi.
- Punto 2 — La sentenza Cons. Stato sez. V n. 5551/2026 vincola le stazioni appaltanti al criterio dell’esercizio fiscale.
- Punto 3 — L’esclusione di un concorrente basata su un conteggio per anni solari è ora contestabile in sede cautelare.
Se assisti un’impresa in una gara pubblica o impugni un’esclusione per carenza di requisiti economici, questo chiarimento cambia il metro di valutazione. Il triennio richiesto dai bandi non si conta a ritroso sul calendario, ma si aggancia agli esercizi finanziari regolarmente chiusi e documentati nei bilanci depositati.
Il Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza n. 5551/2026, ha fissato il principio: il periodo triennale di riferimento per la verifica dei requisiti economico-finanziari nelle procedure di gara coincide con i tre esercizi finanziari antecedenti alla data di scadenza della presentazione delle offerte. La notizia è riportata da GazzettaEntiLocali.
Il contesto normativo
Il riferimento di base è l’art. 100 del d.lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), che disciplina i criteri di selezione degli operatori economici e rinvia alle stazioni appaltanti per la definizione dei requisiti di capacità economica e finanziaria. I bandi fissano tradizionalmente un fatturato minimo “nel triennio precedente”, espressione che ha generato un contenzioso sistematico proprio sul perimetro temporale del calcolo. Il Consiglio di Stato interviene ora con un criterio oggettivo: l’esercizio finanziario, scandito dall’approvazione del bilancio, sostituisce il generico riferimento all’anno solare. In linea con questo approccio si colloca anche l’orientamento consolidato sulla necessità che i requisiti siano dimostrabili con documentazione ufficiale, non meramente dichiarati su base estimativa.
Cosa cambia per lo studio
- Verifica preventiva del requisito: prima di depositare l’offerta, controlla quali tre esercizi finanziari risultano chiusi e approvati alla data di scadenza della gara, non quanti mesi coprono a ritroso sul calendario.
- Impugnazione delle esclusioni: se il tuo cliente è stato escluso perché la stazione appaltante ha applicato un conteggio per anni solari, hai ora una base giurisprudenziale diretta per il ricorso al TAR in via cautelare e nel merito.
- Redazione delle memorie in commissione: in sede di soccorso istruttorio o di contraddittorio procedimentale, cita espressamente la sentenza n. 5551/2026 per vincolare la stazione appaltante al criterio degli esercizi finanziari.
- Società neocostituite o con bilanci parziali: attenzione ai concorrenti che non dispongono di tre esercizi completi — la sentenza non risolve questo caso, che resta governato dalle clausole di bando e dall’art. 100, co. 4, d.lgs. 36/2023 sull’equivalenza dei mezzi di prova.
- ATI e consorzi: il criterio si applica a ciascun componente che apporta il requisito economico; verifica la data di chiusura dell’esercizio di ogni singola impresa del raggruppamento, che può differire.
Attenzione a
Bandi con formulazione ambigua. Molti disciplinari ancora usano la formula “fatturato nel triennio precedente la data del bando” senza specificare se il riferimento è all’anno solare o all’esercizio finanziario. Dopo questa sentenza, quella formulazione va interpretata nel senso degli esercizi finanziari, ma una stazione appaltante che la legga diversamente può generare un’esclusione da impugnare entro i termini decadenziali di 30 giorni dalla comunicazione ex art. 90 d.lgs. 36/2023: non aspettare la risposta al soccorso istruttorio per depositare il ricorso cautelare.
Esercizi con data di chiusura atipica. Le società con esercizio non coincidente con l’anno solare (es. chiusura al 30 giugno) possono trovarsi avvantaggiate o svantaggiate rispetto ai concorrenti con esercizio standard al 31 dicembre. Verifica sempre la data di chiusura statutaria prima di calcolare quale triennio presentare e quale fatturato cumulare per soddisfare la soglia richiesta.
Domande frequenti
Come si calcola il triennio dei requisiti economici in una gara pubblica?
Secondo il Consiglio di Stato, sez. V, n. 5551/2026, il triennio si calcola sui tre esercizi finanziari chiusi e documentati da bilanci approvati antecedenti alla scadenza dell’offerta. Non si contano 36 mesi di calendario a ritroso dalla data del bando, ma si identificano i tre esercizi finanziari più recenti per i quali esiste un bilancio regolarmente approvato.
Posso impugnare l’esclusione da una gara se la stazione appaltante ha usato anni solari invece di esercizi finanziari?
Sì. La sentenza Cons. Stato sez. V n. 5551/2026 fornisce un argomento diretto per il ricorso al TAR. L’impugnazione deve avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione dell’esclusione ex art. 90 d.lgs. 36/2023. Valuta di depositare contestualmente istanza cautelare per sospendere gli effetti dell’esclusione e mantenere aperta la gara.
Il criterio degli esercizi finanziari vale anche per i raggruppamenti temporanei di imprese?
Sì, ma con una verifica per ogni componente del raggruppamento che apporta il requisito economico. Poiché le imprese del RTI possono avere date di chiusura dell’esercizio differenti, il calcolo del triennio va effettuato separatamente per ciascuna, basandosi sui rispettivi bilanci approvati alla data di scadenza dell’offerta.
Fonte di riferimento: GazzettaEntiLocali