Nel reato lieve di stupefacenti ex art. 73 co. 5 DPR 309/90, la Cassazione conferma che il giudice deve valutare congiuntamente qualità e quantità della sostanza, senza che l’uno dei due criteri prevalga automaticamente sull’altro. Un alto grado di purezza può escludere la lieve entità anche a fronte di un quantitativo modesto, e viceversa. La difesa deve costruire l’argomentazione su entrambi gli elementi, supportata da perizia tossicologica.
Punti chiave
- Punto 1 — Qualità e quantità della sostanza vanno valutate insieme, non alternativamente, ai fini dell’art. 73 co. 5 DPR 309/90.
- Punto 2 — Un’elevata purezza della sostanza può escludere il riconoscimento del fatto di lieve entità anche con dosi minime.
- Punto 3 — La perizia tossicologica sul principio attivo diventa strumento difensivo decisivo in ogni fase del procedimento.
Chi assiste imputati per detenzione o cessione di stupefacenti deve aggiornare il proprio approccio alla costruzione della tesi difensiva sulla lieve entità. La Cassazione ha ribadito che il riconoscimento dell’ipotesi attenuata non dipende da un solo fattore: qualità e quantità della sostanza concorrono sempre nella valutazione complessiva, e ignorarne uno in udienza espone il difensore a una motivazione di rigetto difficile da impugnare.
La notizia prende spunto da una recente pronuncia della Suprema Corte in materia di stupefacenti, che torna a definire i criteri applicativi del fatto di lieve entità. Tutti i dettagli dell’orientamento sono riportati su Diritto.it.
Il contesto normativo
Il riferimento è l’art. 73 co. 5 DPR 309/1990, che prevede una pena da sei mesi a quattro anni di reclusione quando i fatti descritti nei commi precedenti risultano di lieve entità, tenuto conto dei mezzi, delle modalità, delle circostanze dell’azione e della qualità e quantità delle sostanze. La norma elenca espressamente entrambi i parametri — qualità e quantità — senza gerarchie. La Cassazione, anche in Sezioni Unite (cfr. Cass. SS.UU. n. 51063/2018), ha già chiarito che si tratta di una fattispecie autonoma di reato e non di una circostanza attenuante, con conseguenze dirette su prescrizione, pena-base e calcolo delle recidive.
Sul punto qualità/quantità, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel richiedere una valutazione unitaria: un quantitativo esiguo di sostanza ad alto tasso di principio attivo non garantisce automaticamente il riconoscimento della lieve entità, così come un quantitativo elevato di sostanza a purezza trascurabile non la esclude in modo assoluto.
Cosa cambia per lo studio
- Perizia sul principio attivo fin dall’udienza preliminare. Se la sostanza sequestrata non è stata analizzata nei suoi valori di purezza, richiedi immediatamente una perizia o consulenza tecnica. Il dato sul principio attivo netto è il primo argomento su cui costruire o smontare la qualificazione del fatto come lieve.
- Argomentazione duplice nel merito. Non basta sostenere che il quantitativo è modesto. Devi affrontare anche il profilo qualitativo: illustra in udienza perché la qualità della sostanza non raggiunge soglie che escludano la lieve entità, citando i valori risultanti dagli atti.
- Attenzione alle contestazioni cumulative. Quando l’imputazione riguarda più episodi o più sostanze, il giudice tende a valutare il quadro complessivo. Una difesa atomistica sui singoli episodi rischia di perdere il confronto con una lettura unitaria della condotta.
- Uso strategico in sede di patteggiamento. Il riconoscimento dell’art. 73 co. 5 abbatte il range edittale e apre spazi al patteggiamento allargato ex art. 444 co. 1-bis c.p.p. fino a cinque anni. Avere già agli atti una relazione tecnica sulla qualità della sostanza rafforza la proposta concordata.
- Motivazione del diniego impugnabile. Se il giudice nega la lieve entità senza motivare specificamente su entrambi i criteri normativi, la sentenza è vulnerabile in Cassazione per vizio di motivazione ex art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p.
Attenzione a
Non confondere la lieve entità con le soglie tabellari. Le tabelle ministeriali sulle dosi medie giornaliere (d.m. 11 aprile 2006) rilevano per altri fini, ma non costituiscono un parametro automatico per l’art. 73 co. 5. Usarle come unico riferimento in udienza è un errore che la Cassazione ha già sanzionato più volte, disattendendo difese costruite solo su quel dato.
Non trascurare il profilo delle modalità dell’azione. La norma cita anche mezzi, modalità e circostanze: la presenza di strumenti da confezionamento, bilancini o ingenti disponibilità di contante incide sulla qualificazione anche quando qualità e quantità, prese isolatamente, sembrerebbero favorevoli all’imputato. Una difesa completa affronta tutti gli elementi del comma 5, non solo quelli più favorevoli.
Domande frequenti
Quando si applica il reato lieve di stupefacenti ex art. 73 co. 5 DPR 309/90?
Il fatto di lieve entità si applica quando qualità e quantità della sostanza, unitamente a mezzi, modalità e circostanze dell’azione, denotano una condotta di modesto disvalore. Non esiste una soglia quantitativa automatica: la Cassazione richiede una valutazione complessiva di tutti i parametri elencati dalla norma, senza che uno prevalga sugli altri.
La purezza della sostanza stupefacente influisce sul riconoscimento della lieve entità?
Sì, in modo determinante. Un’elevata concentrazione di principio attivo può escludere la lieve entità anche in presenza di un quantitativo modesto, perché incide sulla capacità offensiva concreta della sostanza. La perizia tossicologica che certifica il tasso di purezza è lo strumento tecnico indispensabile per affrontare questo profilo in udienza.
Come si impugna in Cassazione la sentenza che nega la lieve entità ex art. 73 co. 5?
Il motivo più efficace è il vizio di motivazione ex art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p., quando la sentenza non dà conto specificamente di ciascuno dei criteri normativi — qualità, quantità, mezzi, modalità, circostanze — o li valuta in modo manifestamente illogico. Serve che gli atti processuale contengano già la perizia sul principio attivo e le contestazioni difensive sul punto.
Fonte di riferimento: Diritto.it