La Cassazione ha chiarito che il riconoscimento della lieve entità nel reato di spaccio di stupefacenti non può basarsi su criteri automatici o su un singolo parametro isolato. Il giudice deve valutare congiuntamente quantità, qualità della sostanza, modalità dell’azione e contesto complessivo della condotta. Questo apre spazi difensivi concreti per chi impugna condanne in cui il giudice di merito ha applicato un approccio valutativo rigido o parziale.
Punti chiave
- Punto 1 — Nessun criterio isolato (es. solo il peso) basta per escludere la lieve entità.
- Punto 2 — Il giudice deve valutare congiuntamente quantità, qualità, modalità e contesto della condotta.
- Punto 3 — Le motivazioni che ignorano uno dei parametri sono impugnabili per vizio di motivazione in Cassazione.
Se difendi un imputato per spaccio e il giudice di merito ha negato la lieve entità fondandosi quasi esclusivamente sulla quantità di sostanza o sul numero di cessioni, hai oggi un argomento più solido per il ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha ribadito che la valutazione non tollera automatismi: ogni parametro va considerato nel quadro complessivo della condotta, e una motivazione che ne trascuri anche uno solo è censurabile.
La notizia arriva da Diritto.it, che riporta un recente arresto della Cassazione penale in materia di stupefacenti, con cui la Corte supera l’approccio meccanico ancora diffuso in molti tribunali di merito nella valutazione della fattispecie attenuata.
Il contesto normativo
Il riferimento è l’art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo Unico Stupefacenti), che disciplina la fattispecie di lieve entità per i reati di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti, prevedendo una pena da sei mesi a quattro anni di reclusione in luogo delle ben più severe cornici edittali del comma 1. La norma richiede espressamente che il fatto sia di lieve entità tenuto conto dei mezzi, delle modalità o delle circostanze dell’azione, nonché della qualità e quantità delle sostanze. Le Sezioni Unite (Cass. Pen., SS.UU., n. 35737/2010) avevano già affermato la necessità di una valutazione globale; la pronuncia recente consolida questo indirizzo contro le derive applicative dei giudici di merito che continuano a usare la quantità come dato quasi esclusivo.
Cosa cambia per lo studio
- Puoi contestare le sentenze di merito che negano la lieve entità basandosi su un unico parametro — in particolare la sola quantità di sostanza — senza esaminare modalità, contesto e qualità: il vizio di motivazione è ora più facilmente argomentabile.
- Nella fase di merito, costruisci il fascicolo difensivo raccogliendo elementi su tutti e quattro i criteri normativi: qualità della sostanza (principio attivo effettivo, non solo peso lordo), modalità della condotta, mezzi utilizzati e contesto personale e ambientale dell’imputato.
- Nelle memorie difensive e nelle discussioni orali, esplicita sempre il principio di valutazione congiunta citando sia l’art. 73 co. 5 d.P.R. 309/1990 sia le SS.UU. n. 35737/2010: rende più difficile per il giudice una motivazione monocriterio.
- In sede di ricorso per Cassazione, il motivo più efficace resta il vizio di motivazione ex art. 606, co. 1, lett. e) c.p.p.: se la sentenza impugnata omette di considerare uno o più parametri normativi, la lacuna è manifesta e documentabile.
- Valuta la possibilità di richiedere perizia tossicologica sul principio attivo reale della sostanza: un basso tasso di purezza, non considerato dal giudice di merito, può diventare l’elemento decisivo per riaprire la questione in sede di impugnazione.
Attenzione a
Il rischio principale è affidarsi alla pronuncia come se aprisse una via automatica al riconoscimento della lieve entità: la Cassazione non dice che va sempre riconosciuta, ma che va sempre valutata correttamente. Una difesa che in udienza non produce elementi concreti su tutti i parametri rischia di vedersi rigettare la richiesta anche con motivazioni più articolate ma ugualmente sfavorevoli.
Secondo rischio: confondere la lieve entità con la detenzione per uso personale ex art. 75 d.P.R. 309/1990. Sono piani distinti. Il comma 5 dell’art. 73 si applica a condotte comunque qualificabili come spaccio: la quantità compatibile con uso personale esclude il reato, non lo attenua. Sovrapporre i due istituti in udienza può indebolire entrambe le tesi difensive.
Domande frequenti
Quali criteri usa la Cassazione per riconoscere la lieve entità nello spaccio?
La Cassazione richiede una valutazione congiunta di quattro parametri previsti dall’art. 73 co. 5 d.P.R. 309/1990: qualità della sostanza (incluso il principio attivo reale), quantità, modalità dell’azione e mezzi utilizzati. Nessun criterio può essere usato da solo per escludere o riconoscere la lieve entità. Una sentenza che si basa su un unico parametro è censurabile per vizio di motivazione.
Come si impugna in Cassazione la sentenza che nega la lieve entità basandosi solo sulla quantità?
Il motivo più efficace è il vizio di motivazione ex art. 606, co. 1, lett. e) c.p.p., da argomentare dimostrando che la sentenza impugnata ha omesso di esaminare uno o più dei parametri normativi richiesti dall’art. 73 co. 5 d.P.R. 309/1990. Occorre indicare con precisione quale parametro manca nella motivazione e quale rilievo avrebbe avuto se valutato.
La lieve entità ex art. 73 comma 5 si applica anche alle droghe pesanti come l’eroina o la cocaina?
Sì. Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 32/2014, che ha eliminato la distinzione tabellare tra droghe pesanti e leggere ai fini sanzionatori del TU 309/1990, il comma 5 dell’art. 73 si applica indipendentemente dal tipo di sostanza. Il principio attivo reale e le modalità concrete restano determinanti per la valutazione.
Fonte di riferimento: Diritto.it