RC obbligatoria per monopattini elettrici dal 16 luglio 2025


Dal 16 luglio 2025 i monopattini elettrici rientrano nell’obbligo di assicurazione RC previsto dal Codice delle Assicurazioni Private. Chi gestisce sinistri stradali o consulenze in materia di responsabilità civile deve aggiornare la propria impostazione: il monopattino non circolante coperto diventa veicolo assicurato a tutti gli effetti. La mancata copertura espone il proprietario a sanzioni amministrative e, in caso di sinistro, all’azione diretta del danneggiato verso il Fondo di Garanzia Vittime della Strada.

Punti chiave

  • Punto 1 — Dal 16 luglio 2025 scatta l’obbligo RC per tutti i monopattini elettrici in circolazione.
  • Punto 2 — Il sinistro con monopattino privo di polizza attiva il Fondo di Garanzia Vittime della Strada.
  • Punto 3 — I massimali minimi sono quelli previsti dal d.lgs. 209/2005 per i veicoli a motore.

Chi gestisce pratiche di responsabilità civile da circolazione stradale deve aggiornare subito il proprio schema operativo: dal 16 luglio 2025 il monopattino elettrico è a tutti gli effetti un veicolo soggetto all’obbligo assicurativo RC. Questo incide sulla qualificazione del mezzo nei sinistri già pendenti, sulla strategia difensiva nei giudizi di risarcimento e sulla consulenza preventiva ai clienti che noleggiano o possiedono questi mezzi.

La notizia è riportata da Diritto.it: a partire dal 16 luglio 2025 scatta l’obbligo di stipulare una polizza RC per i monopattini elettrici, con massimali minimi e controlli analoghi a quelli previsti per gli altri veicoli a motore.

Il contesto normativo

Il quadro di riferimento è il d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private), in particolare gli artt. 122 e seguenti, che definiscono l’obbligo di assicurazione per i veicoli a motore che circolano su suolo pubblico. La modifica che estende questo obbligo ai monopattini elettrici recepisce quanto previsto dalla Direttiva UE 2021/2118, che ha ampliato la nozione di «veicolo» rilevante ai fini della responsabilità civile obbligatoria. Sul piano sanzionatorio, la circolazione senza copertura assicurativa è punita ai sensi dell’art. 193 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), con sanzione amministrativa pecuniaria e sequestro del mezzo. In caso di sinistro con monopattino non assicurato, il danneggiato può agire nei confronti del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, disciplinato dagli artt. 283 e ss. del d.lgs. 209/2005.

Cosa cambia per lo studio

  1. Nei sinistri stradali che coinvolgono monopattini, verifica sempre la data del fatto: per eventi dal 16 luglio 2025 in poi, l’assenza di polizza configura circolazione non assicurata e apre la via al FGVS per il danneggiato.
  2. Nei giudizi risarcitori pendenti relativi a sinistri precedenti al 16 luglio 2025, il monopattino restava escluso dall’obbligo RC: la difesa del danneggiato non può invocare l’azione diretta verso il FGVS per fatti ante-riforma.
  3. Chi assiste società di noleggio monopattini deve verificare che le flotte siano coperte da polizze conformi ai massimali minimi del d.lgs. 209/2005: un contratto di noleggio stipulato dopo il 16 luglio senza copertura espone il gestore a responsabilità diretta.
  4. Nella consulenza a privati acquirenti, segnala che l’obbligo vale anche per l’uso occasionale: non esiste una soglia di utilizzo sotto la quale il mezzo è esentato.
  5. Aggiorna i modelli di atto stragiudiziale per la richiesta di risarcimento: inserisci la verifica della polizza RC del monopattino tra i dati da acquisire nella fase di istruttoria del sinistro.

Attenzione a

Il rischio principale riguarda i sinistri in zona grigia temporale: fatti accaduti nei giorni immediatamente successivi al 16 luglio 2025, con monopattini privi di copertura perché il proprietario non era ancora a conoscenza dell’obbligo. In questi casi il FGVS interviene, ma l’istruttoria può rallentare il recupero del credito risarcitorio per il danneggiato. Verifica subito se hai fascicoli aperti con questa finestra temporale.

Attenzione anche alla distinzione tra monopattini elettrici e monopattini a trazione muscolare: l’obbligo RC riguarda solo i primi. Un errore di qualificazione del mezzo — che può dipendere dai verbali di polizia redatti sommariamente — rischia di orientare male la strategia processuale fin dalla fase di raccolta dei documenti.

Domande frequenti

Dal 16 luglio 2025 il monopattino elettrico senza assicurazione può circolare?

No. Dal 16 luglio 2025 la circolazione di un monopattino elettrico su suolo pubblico senza polizza RC è vietata ai sensi dell’art. 193 del Codice della Strada. Il mezzo è soggetto a sequestro e il proprietario a sanzione amministrativa pecuniaria, negli stessi termini previsti per gli altri veicoli a motore privi di copertura assicurativa.

Se un monopattino elettrico non assicurato causa un sinistro, chi risarcisce il danneggiato?

Il danneggiato può agire nei confronti del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, disciplinato dagli artt. 283 e ss. del d.lgs. 209/2005. Il FGVS liquida il danno e si rivale poi sul responsabile non assicurato. La procedura è la stessa già applicata per auto e moto prive di copertura.

Quali sono i massimali minimi della RC obbligatoria per i monopattini elettrici?

I massimali applicabili sono quelli previsti dal d.lgs. 209/2005 per i veicoli a motore, periodicamente aggiornati con decreto ministeriale. Attualmente corrispondono a 6,45 milioni di euro per danni a persone e 1,3 milioni di euro per danni a cose per sinistro. Le compagnie possono offrire massimali superiori, ma non inferiori a questi minimi di legge.

Fonte di riferimento: Diritto.it