L’Arbitro Assicurativo non è un canale preferenziale per il cliente: su 56 pronunce esaminate, solo 14 ricorsi sono stati accolti integralmente o parzialmente, 23 respinti e 16 dichiarati inammissibili. Chi prepara un ricorso senza documentazione completa rischia di non superare nemmeno il vaglio di ammissibilità. La fase istruttoria documentale è il vero banco di prova del procedimento.
Punti chiave
- Punto 1 — Su 56 pronunce solo 14 accolte: il tasso di successo è inferiore al 25%.
- Punto 2 — 16 ricorsi dichiarati inammissibili: la completezza documentale è requisito pregiudiziale.
- Punto 3 — L’Arbitro Assicurativo non sostituisce il giudizio civile ma lo precede obbligatoriamente in molti casi.
Prima di consigliare a un cliente di ricorrere all’Arbitro Assicurativo, considera questi numeri: su 56 pronunce esaminate nella fase iniziale dell’attività dell’organismo, solo 14 ricorsi sono stati accolti in tutto o in parte. Ventitré sono stati respinti nel merito e ben sedici dichiarati inammissibili. Il procedimento richiede rigore documentale già in fase di presentazione del ricorso, pena l’inammissibilità.
L’analisi è stata condotta dall’Avv. Alessio Scatigna e pubblicata su AvvocatoAndreani. Il campione riguarda la fase inaugurale dell’Arbitro Assicurativo, istituito dal d.lgs. 19 maggio 2023, n. 83 (recepimento della direttiva IDD) e operativo dal 2024 con regolamento IVASS adottato ai sensi dell’art. 187-octies del Codice delle Assicurazioni Private (d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209).
Il contesto normativo
L’Arbitro Assicurativo trova la sua base nel Codice delle Assicurazioni Private, in particolare negli artt. 187-bis e seguenti, introdotti dal d.lgs. n. 83/2023. Il ricorso all’organismo è condizione di procedibilità per alcune categorie di controversie, analogamente a quanto già previsto per la mediazione obbligatoria ex art. 5, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28. Il regolamento IVASS disciplina i requisiti formali del ricorso: il mancato rispetto di questi requisiti produce una declaratoria di inammissibilità, non una semplice irregolarità sanabile.
Cosa cambia per lo studio
- Predisponi il fascicolo documentale completo prima di depositare il ricorso: contratto di polizza, corrispondenza con l’impresa, reclamo preventivo e risposta (o silenzio decorsi i termini). La carenza su uno solo di questi elementi ha già prodotto pronunce di inammissibilità.
- Verifica il previo reclamo all’impresa assicurativa: è condizione di accesso al procedimento. Senza reclamo documentato, il ricorso non supera il filtro iniziale.
- Non presentare l’Arbitro Assicurativo al cliente come alternativa sicura al giudizio civile: il tasso di accoglimento inferiore al 25% smentisce questa aspettativa e può esporre il professionista a contestazioni sul consiglio fornito.
- Valuta i termini di decadenza: il procedimento davanti all’Arbitro Assicurativo non sospende automaticamente i termini prescrizionali del diritto fatto valere, salvo espressa previsione. Monitora la prescrizione in parallelo.
- In caso di rigetto o inammissibilità, il cliente conserva il diritto di agire in giudizio. Prepara già in fase stragiudiziale la strategia processuale alternativa.
Attenzione a
Il principale errore da evitare è presentare un ricorso incompleto sperando in una richiesta di integrazione da parte dell’Arbitro. Le prime pronunce mostrano che l’organismo dichiara l’inammissibilità senza attivare procedure di sanatoria: 16 ricorsi su 56 sono caduti proprio su questo punto. Costruisci il fascicolo come se dovessi depositarlo già davanti al giudice.
Attenzione anche alla qualificazione della controversia: non tutte le dispute con un’impresa assicurativa rientrano nell’ambito di competenza dell’Arbitro Assicurativo. Controversie che coinvolgono terzi danneggiati nel ramo RC Auto seguono ancora percorsi differenti. Prima di procedere, verifica la competenza ratione materiae dell’organismo per il caso concreto.
Domande frequenti
Quanti ricorsi ha accolto l’Arbitro Assicurativo finora?
Nelle prime 56 pronunce esaminate, l’Arbitro Assicurativo ha accolto integralmente o parzialmente 14 ricorsi. Ventitré sono stati respinti nel merito e 16 dichiarati inammissibili. Il tasso di accoglimento si attesta quindi sotto il 25%, un dato che smentisce l’idea di un organismo favorevole al ricorrente per definizione.
Il ricorso all’Arbitro Assicurativo è obbligatorio prima di andare in giudizio?
Per alcune categorie di controversie assicurative sì: il ricorso all’Arbitro Assicurativo opera come condizione di procedibilità, analogamente alla mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. 28/2010. La competenza ratione materiae va verificata caso per caso in base al regolamento IVASS e agli artt. 187-bis e seguenti del Codice delle Assicurazioni Private.
Cosa succede se il ricorso all’Arbitro Assicurativo viene dichiarato inammissibile?
Il cliente conserva il diritto di agire in giudizio ordinario. L’inammissibilità non pregiudica il merito della pretesa ma può far perdere tempo prezioso. Occorre monitorare in parallelo i termini di prescrizione del diritto azionato, poiché il procedimento stragiudiziale non li sospende automaticamente salvo diversa previsione normativa.
Fonte di riferimento: AvvocatoAndreani