Nuova direttiva UE vittime di reato cosa cambia per gli avvocati


La nuova direttiva UE sulle vittime di reato, approvata dal Consiglio dell’Unione Europea, aggiorna e rafforza la direttiva 2012/29/UE, ampliando i diritti di informazione, protezione e accesso ai servizi di supporto. Gli Stati membri avranno un periodo di recepimento per adeguare la normativa interna, il che significa che il d.lgs. 212/2015 — che aveva attuato la direttiva precedente in Italia — dovrà essere rivisto. Per gli avvocati penalisti e civilisti che assistono persone offese, cambiano le modalità di comunicazione, i diritti all’interpretazione e le garanzie nei procedimenti.

Punti chiave

  • Punto 1 — La nuova direttiva aggiorna la 2012/29/UE e impone obblighi rafforzati di informazione alla persona offesa.
  • Punto 2 — Il d.lgs. 212/2015 di recepimento italiano dovrà essere modificato entro il termine fissato dalla direttiva.
  • Punto 3 — Gli avvocati che assistono vittime devono aggiornarsi su nuovi diritti di accesso ai servizi di supporto specializzati.

Se assisti persone offese in procedimenti penali o cuoplici di reati violenti in sede civile, questa direttiva cambia il quadro di riferimento entro cui operi. I diritti di informazione, protezione e accesso ai servizi di supporto vengono ampliati rispetto allo standard attuale, e il tuo studio dovrà adeguare le procedure di presa in carico del cliente-vittima non appena l’Italia recepirà la nuova normativa.

Il Consiglio dell’Unione Europea ha dato il via libera definitivo alla nuova direttiva sui diritti delle vittime di reato, che aggiorna e sostituisce la direttiva 2012/29/UE. La misura rafforza i diritti di informazione, assistenza, protezione e partecipazione al procedimento penale per le vittime in tutti gli Stati membri. Tutti i dettagli della misura sono disponibili su Diritto.it.

Il contesto normativo

Il riferimento centrale per il diritto italiano vigente è il d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212, che ha recepito la direttiva 2012/29/UE istituendo norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. Questo decreto ha modificato in modo trasversale il codice di procedura penale, inserendo tra l’altro l’art. 90-bis c.p.p., che elenca le informazioni che la vittima deve ricevere sin dal primo contatto con l’autorità. La nuova direttiva UE interviene proprio su questo impianto, richiedendo standard più elevati in materia di valutazione individuale dei bisogni della vittima, accesso ai servizi di supporto e comunicazione durante tutto il procedimento, inclusa la fase esecutiva.

Sul piano giurisprudenziale, la Corte di Giustizia UE ha già chiarito con la sentenza del 21 ottobre 2021 (causa C-282/20, ZX) che la direttiva 2012/29/UE impone agli Stati di garantire alla vittima la possibilità di essere sentita e di fornire elementi di prova, anche oltre i limiti formali previsti dal diritto nazionale. La nuova direttiva consolida e supera questo orientamento.

Cosa cambia per lo studio

  1. Valutazione individuale obbligatoria e più strutturata. La nuova direttiva rafforza l’obbligo di condurre una valutazione personalizzata dei bisogni di protezione della vittima. In pratica, gli avvocati che assistono persone offese dovranno documentare con maggiore sistematicità le condizioni di vulnerabilità del cliente, anche ai fini della richiesta di misure speciali in udienza.
  2. Diritti di informazione estesi alla fase esecutiva. La vittima dovrà essere informata anche sull’esecuzione della pena e sulla scarcerazione dell’imputato. Questo amplia il perimetro dell’attività di aggiornamento che lo studio deve garantire al cliente nel tempo, ben oltre la sentenza.
  3. Accesso ai servizi di supporto senza denuncia previa. La direttiva elimina il collegamento tra il formale avvio di un procedimento penale e l’accesso ai servizi di assistenza. Per l’avvocato, questo apre la possibilità di indirizzare il cliente verso supporto specializzato anche prima o indipendentemente dalla scelta di sporgere denuncia.
  4. Rafforzamento dei diritti nel caso di vittime di violenza di genere e domestica. La nuova normativa riserva attenzione specifica a queste categorie, con presunzione di vulnerabilità e misure di protezione dedicate. Gli studi specializzati in diritto di famiglia e tutela delle donne devono aggiornare i propri checklist operativi.
  5. Recepimento nazionale da monitorare. L’Italia avrà un termine preciso per adeguare il d.lgs. 212/2015 e le norme del c.p.p. connesse. Conviene già ora mappare le disposizioni interne che dovranno essere modificate, in particolare gli artt. 90-bis, 299 e 415-bis c.p.p.

Attenzione a

Non attendere il recepimento per aggiornare la prassi dello studio. La Corte di Giustizia UE applica con costanza il principio dell’effetto diretto delle direttive nei confronti degli Stati dopo la scadenza del termine di recepimento. Se l’Italia non recepisce nei tempi, un giudice nazionale potrebbe già essere tenuto a disapplicare la norma interna contrastante su richiesta della parte.

Attenzione alla confusione tra vittima e parte civile. La direttiva opera sul piano dei diritti procedurali della vittima come tale, a prescindere dalla costituzione di parte civile. Applicare solo alle parti civili costituite le tutele previste dalla direttiva è un errore che espone lo studio a responsabilità per omessa informazione al cliente.

Domande frequenti

Cosa prevede la nuova direttiva UE sulle vittime di reato approvata nel 2024?

La nuova direttiva aggiorna la 2012/29/UE rafforzando i diritti di informazione, protezione e accesso ai servizi di supporto per le vittime di reato in tutta l’UE. Introduce una valutazione individuale più strutturata dei bisogni della vittima, estende i diritti informativi alla fase esecutiva della pena e garantisce accesso ai servizi di assistenza anche senza denuncia formale.

Quando l’Italia dovrà recepire la nuova direttiva vittime di reato e cosa cambierà nel codice di procedura penale?

Il termine di recepimento sarà indicato nella direttiva pubblicata in Gazzetta Ufficiale UE. L’Italia dovrà aggiornare il d.lgs. 212/2015 e le norme del c.p.p. connesse, in particolare l’art. 90-bis c.p.p. sull’informazione alla vittima, nonché le disposizioni sulle misure cautelari e sull’avviso di chiusura delle indagini.

La direttiva UE vittime di reato si applica anche ai procedimenti civili per risarcimento del danno?

La direttiva ha base penale e si applica principalmente al procedimento penale. Tuttavia, i diritti di informazione e accesso ai servizi di supporto operano indipendentemente dall’esercizio dell’azione civile. L’avvocato che assiste la vittima in sede civile può comunque sfruttare le nuove garanzie procedurali per rafforzare la posizione del cliente anche nel giudizio risarcitorio.

Fonte di riferimento: Diritto.it