La Cassazione, con ordinanza n. 7957/2026, ha stabilito che la decadenza dalla NASpI per omessa comunicazione presuppone lo svolgimento effettivo di attività lavorativa autonoma, non la semplice titolarità di partita IVA. L’onere di dimostrare che il lavoratore ha effettivamente operato grava sull’INPS. Chi ha subito una revoca fondata solo sulla presenza di partita IVA aperta e inattiva può oggi impugnare il provvedimento con basi giuridiche solide.
Punti chiave
- Punto 1 — La titolarità di partita IVA senza attività effettiva non giustifica la decadenza dalla NASpI.
- Punto 2 — L’INPS deve provare lo svolgimento concreto di attività autonoma, non il lavoratore la sua assenza.
- Punto 3 — I provvedimenti di revoca già emessi su questo presupposto sono oggi impugnabili in giudizio.
Se hai clienti che hanno subito la revoca della NASpI per via di una partita IVA aperta ma dormiente, hai un argomento difensivo nuovo e direttamente spendibile in giudizio. La Cassazione ha ribaltato il criterio su cui l’INPS fondava gran parte di questi provvedimenti, spostando l’onere probatorio dall’assicurato all’ente previdenziale.
Con l’ordinanza n. 7957/2026 della Sezione Lavoro della Cassazione, la Suprema Corte ha chiarito che la decadenza dalla NASpI per omessa comunicazione di attività lavorativa autonoma presuppone che quell’attività sia stata effettivamente svolta: la sola titolarità di partita IVA non basta.
Il contesto normativo
Il d.lgs. n. 22/2015 (art. 9) impone al percettore di NASpI di comunicare all’INPS entro 30 giorni l’avvio di attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, pena la decadenza dal beneficio o la riduzione proporzionale dell’indennità in base al reddito prodotto. L’INPS aveva interpretato questa norma nel senso che la semplice apertura — o il mantenimento — di una partita IVA costituisse presunzione di svolgimento di attività, con conseguente obbligo di comunicazione e, in caso di omissione, decadenza automatica.
La Cassazione, con l’ordinanza n. 7957/2026, smonta questa lettura: l’obbligo comunicativo e la relativa sanzione decadenziale si attivano solo in presenza di attività concreta, verificabile e dimostrabile. La partita IVA è un dato formale e fiscale, non la prova di un’attività. L’ente che emette il provvedimento sanzionatorio deve produrre elementi positivi — fatture emesse, corrispettivi percepiti, movimenti bancari riconducibili all’attività — per sostenere la decadenza.
Cosa cambia per lo studio
- Nei ricorsi contro la decadenza dalla NASpI, non è più il lavoratore a dover provare di non aver lavorato: è l’INPS a dover dimostrare che l’attività c’è stata. Struttura l’atto difensivo di conseguenza, sollevando subito l’eccezione sul riparto dell’onere probatorio.
- Tutti i provvedimenti di revoca emessi dall’INPS con motivazione basata esclusivamente sulla presenza di partita IVA aperta — senza indicazione di fatturato, compensi o attività effettiva — sono oggi contestabili anche in sede amministrativa prima ancora del giudizio.
- Nei procedimenti pendenti, verifica se l’INPS ha prodotto prove concrete dell’attività svolta: estratti conto, dichiarazioni fiscali con ricavi, fatture elettroniche. In assenza, la domanda di accertamento negativo del credito INPS ha basi robuste.
- Per i clienti che ricevono oggi un avviso di decadenza, suggerisci di raccogliere immediatamente la documentazione fiscale che attesta redditi pari a zero nel periodo di percezione della NASpI: CU, dichiarazione dei redditi, registro IVA con assenza di operazioni.
- Valuta l’azione di recupero delle somme già restituite all’INPS in esecuzione di provvedimenti fondati sul solo dato formale della partita IVA: l’ordinanza n. 7957/2026 rafforza la tesi dell’indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.
Attenzione a
Il principio non copre chi ha effettivamente svolto attività autonoma senza comunicarla all’INPS: in quel caso la decadenza resta legittima e l’ente può provarla con qualsiasi mezzo. Non generalizzare la difesa a situazioni in cui esistono fatture emesse o redditi dichiarati nel periodo di fruizione della NASpI, anche minimi.
Attenzione anche ai termini di prescrizione per il recupero delle somme versate in esecuzione di provvedimenti già definitivi: il credito da indebito previdenziale si prescrive in 10 anni (art. 2946 c.c.), ma la decorrenza va ancorata al momento del pagamento, non alla pubblicazione della sentenza. Non attendere.
Domande frequenti
La partita IVA aperta fa decadere dalla NASpI anche senza fatture emesse?
No, secondo Cass. n. 7957/2026. La decadenza dalla NASpI per omessa comunicazione presuppone l’effettivo svolgimento di attività autonoma. La sola apertura o il mantenimento di una partita IVA inattiva, senza fatturazione né redditi prodotti, non è sufficiente a giustificare il provvedimento di revoca da parte dell’INPS.
Chi deve provare che il lavoratore ha svolto attività autonoma durante la NASpI?
L’onere probatorio grava sull’INPS. L’ente deve dimostrare con elementi concreti — fatture, corrispettivi, movimenti bancari, dichiarazioni fiscali con ricavi — che l’attività è stata effettivamente svolta nel periodo di percezione dell’indennità. Il lavoratore non è tenuto a provare la propria inattività.
Posso recuperare le somme già restituite all’INPS per decadenza NASpI basata solo sulla partita IVA?
Sì, se il provvedimento era fondato esclusivamente sulla titolarità formale di partita IVA senza prova di attività effettiva. L’azione si basa sull’indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. Il termine di prescrizione è decennale ex art. 2946 c.c., decorrente dalla data del pagamento. Verifica subito i termini caso per caso.
Fonte di riferimento: AvvocatoAndreani