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Naspi Dimissioni per trasferimento


Dopo Cass. ord. n. 10559 del 21 aprile 2026, le dimissioni rassegnate dal lavoratore a causa di un trasferimento in sede lontana non integrano automaticamente la giusta causa ex art. 2119 c.c. e non danno diritto alla NASpI. La sola distanza geografica non basta: occorre dimostrare circostanze ulteriori che rendano concretamente impossibile o gravemente pregiudizievole il trasferimento. Chi assiste lavoratori in questa situazione deve raccogliere subito elementi probatori specifici, prima che il cliente rassegni le dimissioni.

Punti chiave

  • Punto 1 — La distanza geografica da sola non integra giusta causa ex art. 2119 c.c. secondo Cass. 10559/2026.
  • Punto 2 — Senza giusta causa, le dimissioni per trasferimento non danno accesso alla NASpI.
  • Punto 3 — Servono prove concrete di impossibilità o pregiudizio grave, non mere difficoltà logistiche.

Chi assiste lavoratori trasferiti in sedi distanti deve rivedere subito la propria consulenza pre-dimissioni. Con l’ordinanza n. 10559 del 21 aprile 2026, la Cassazione chiude la finestra che parte della giurisprudenza aveva aperto negli anni scorsi, negando la NASpI al lavoratore che si dimette adducendo come unica ragione la lontananza della nuova sede. Il consiglio di «dimettersi per giusta causa così prendi la disoccupazione» non regge più se non si costruisce un solido quadro probatorio prima del recesso.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 10559/2026, afferma che la giusta causa ex art. 2119 c.c. richiede qualcosa di più della semplice distanza tra residenza e nuova sede. Il precedente orientamento, più favorevole al lavoratore, valorizzava il carattere «involontario» della perdita del lavoro anche nelle dimissioni conseguenti al trasferimento. La Corte ora ritorna al perimetro classico: giusta causa significa inadempimento grave del datore o condizione oggettivamente intollerabile, non semplice disagio logistico.

Il contesto normativo

Il quadro ruota attorno a tre riferimenti precisi. L’art. 2119 c.c. definisce la giusta causa come la causa che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto: la Cassazione ribadisce che il giudizio va condotto in concreto, non in astratto. L’art. 2103 c.c., nel testo riformato dal d.lgs. n. 81/2015, ammette il trasferimento per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, senza fissare un limite chilometrico. Sul fronte previdenziale, il d.lgs. n. 22/2015 (artt. 1 e 3) subordina la NASpI alla perdita involontaria dell’occupazione: le dimissioni volontarie ne sono escluse, salvo ricorra la giusta causa. È proprio il collegamento tra questi tre piani — civilistico, lavoristico e previdenziale — che la pronuncia consolida in senso restrittivo.

Cosa cambia per lo studio

  1. Valuta prima delle dimissioni. Prima che il cliente firmi, raccogli dati oggettivi: distanza in chilometri, tempi di percorrenza documentati, costi di trasporto o trasferta, carichi familiari certificati (figli minori, familiari non autosufficienti). La distanza chilometrica da sola non basterà.
  2. Costruisci il fascicolo probatorio. Stampe Google Maps, biglietti o preventivi di trasporto, certificati medici o di disabilità di familiari a carico, contratti di affitto o mutuo legati alla residenza attuale: ogni elemento può fare la differenza davanti all’INPS o al giudice del lavoro.
  3. Considera l’alternativa del rifiuto del trasferimento. Se il trasferimento è privo di comprovate ragioni organizzative ex art. 2103 c.c., il lavoratore può rifiutarlo e attendere il licenziamento, che aprirebbe la strada alla NASpI senza il problema della giusta causa. Valuta con il cliente quale percorso sia meno rischioso.
  4. Aggiorna i pareri scritti agli assistiti. Qualsiasi parere reso prima del 21 aprile 2026 che faceva leva sulla giurisprudenza più favorevole va riconsiderato. Comunicalo per iscritto al cliente per evitare responsabilità professionali.
  5. Monitora i ricorsi amministrativi INPS. Chi ha già presentato domanda NASpI in casi analoghi e l’ha vista rigettare può valutare se la motivazione dell’ente sia compatibile con il nuovo orientamento o se esistano elementi probatori sufficienti per il ricorso al Comitato provinciale INPS entro 90 giorni dal provvedimento.

Attenzione a

Non affidarti al dato chilometrico come soglia automatica. In passato alcuni tribunali di merito usavano soglie orientative (50, 80, 100 km) come presunzione di giusta causa. Dopo questa ordinanza, quel criterio non ha più il valore che gli veniva attribuito: la Cassazione vuole una valutazione complessiva delle circostanze concrete, non una formula matematica.

Attenzione al timing delle dimissioni telematiche. Le dimissioni si perfezionano con la procedura telematica obbligatoria prevista dal d.lgs. n. 151/2015 (art. 26): una volta inviate, sono difficilmente revocabili. Se il lavoratore ha già rassegnato le dimissioni prima di consultarti, verifica subito se esistano elementi per sostenere la giusta causa oppure se sia ancora nei termini per una revoca concordata con il datore.

Domande frequenti

Le dimissioni per trasferimento a 100 km danno diritto alla NASpI dopo Cass. 10559/2026?

Non automaticamente. La Cassazione con ordinanza n. 10559/2026 ha escluso che la sola distanza geografica integri la giusta causa ex art. 2119 c.c. Occorre dimostrare circostanze concrete aggiuntive — carichi familiari, costi insostenibili, condizioni di salute — che rendano oggettivamente impossibile o gravemente pregiudizievole seguire il trasferimento.

Cosa deve provare il lavoratore per ottenere la NASpI dopo dimissioni per trasferimento?

Deve dimostrare che il trasferimento rendeva concretamente impossibile o intollerabile la prosecuzione del rapporto, non solo scomodo o costoso. Utili: documentazione dei tempi e costi di percorrenza, certificati relativi a familiari a carico, eventuale assenza di comprovate ragioni organizzative ex art. 2103 c.c. da parte del datore.

Il lavoratore può rifiutare il trasferimento e aspettare il licenziamento per accedere alla NASpI?

Sì, se il trasferimento difetta dei requisiti di legge — cioè mancano le comprovate ragioni tecniche, organizzative o produttive richieste dall’art. 2103 c.c. come riformato dal d.lgs. n. 81/2015 — il rifiuto può essere legittimo. Il conseguente licenziamento, se non sorretto da giusta causa o giustificato motivo, apre la strada alla NASpI senza il problema della giusta causa nelle dimissioni.

Fonte di riferimento: StudioCataldiNotizie

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