Dopo Cass. Sez. Lavoro n. 10559 del 21 aprile 2026, il lavoratore trasferito oltre 50 km non ottiene automaticamente la NASpI dimettendosi: serve dimostrare un giustificato motivo concreto e non solo la distanza geografica. Lo studio legale che assiste lavoratori in mobilità deve raccogliere elementi aggiuntivi — costi, tempi di percorrenza, situazione familiare — prima di consigliare le dimissioni. Consigliare le dimissioni senza questa verifica espone il cliente al rischio di perdere l’indennità.
Punti chiave
- La soglia dei 50 km non costituisce da sola giustificato motivo di dimissioni ai fini NASpI.
- Cass. n. 10559/2026 impone una valutazione caso per caso degli effetti concreti del trasferimento.
- Lo studio deve documentare disagio effettivo prima di consigliare dimissioni per giusta causa.
Se il tuo cliente ti chiama dicendo che l’azienda lo ha trasferito a 60 km e vuole dimettersi per prendere la NASpI, fermati un momento prima di dargli il via libera. La distanza superiore a 50 km — finora considerata da molti operatori come una sorta di soglia automatica — non è più sufficiente da sola a integrare il giustificato motivo di dimissioni che dà accesso all’indennità di disoccupazione.
A chiarirlo è la Cassazione, Sezione Lavoro, con l’Ordinanza n. 10559 del 21 aprile 2026, che ridefinisce i presupposti per il riconoscimento della NASpI in caso di dimissioni conseguenti a trasferimento. La notizia è analizzata in dettaglio da Avv. Andrea Iaretti su AvvocatoAndreani.
Il contesto normativo
Il diritto alla NASpI in caso di dimissioni è riconosciuto dall’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 22/2015 quando ricorre un giustificato motivo. Sul versante lavoristico, l’art. 2103 c.c. — come modificato dal D.Lgs. n. 81/2015 — consente il trasferimento del lavoratore solo in presenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, senza però fissare una soglia chilometrica automaticamente rilevante.
La prassi INPS e parte della giurisprudenza di merito avevano di fatto consolidato l’idea che il trasferimento oltre 50 km dalla residenza costituisse un indicatore pressoché sufficiente di disagio, tale da giustificare le dimissioni ai fini previdenziali. Con l’Ordinanza n. 10559/2026, la Suprema Corte corregge questa lettura: il dato chilometrico è un elemento da valutare, non una soglia automatica. Il giustificato motivo va accertato in concreto, considerando l’insieme delle circostanze.
Cosa cambia per lo studio
- Prima del consiglio sulle dimissioni, raccogli le prove del disagio effettivo. Tempi di percorrenza reali, costi di trasporto, assenza di mezzi pubblici diretti, situazione familiare (figli in età scolare, coniuge lavoratore, assistenza a familiari non autosufficienti) diventano elementi decisivi da documentare.
- Non affidarti alla soglia dei 50 km come scorciatoia. Cassazione n. 10559/2026 chiarisce che quella distanza è un indizio, non una presunzione assoluta. L’INPS può disconoscere la NASpI anche in presenza del requisito chilometrico se mancano altri elementi a corredo.
- Valuta l’alternativa delle dimissioni per giusta causa ex art. 2119 c.c. Se il trasferimento è illegittimo perché privo delle ragioni tecniche richieste dall’art. 2103 c.c., la contestazione del trasferimento stesso — piuttosto che le dimissioni tout court — può aprire scenari più tutelati per il lavoratore.
- Aggiorna la modulistica e le lettere di dimissioni che usi abitualmente. Una lettera che fa leva solo sulla distanza è oggi insufficiente: inserisci sempre una sezione narrativa che descriva l’impatto concreto del trasferimento sulla vita lavorativa e personale del cliente.
- Controlla la posizione dell’INPS nelle prossime circolari. Una pronuncia di questo rilievo di solito genera un aggiornamento delle istruzioni operative dell’istituto; tieniti pronto a ricorrere in sede amministrativa se la domanda NASpI viene respinta nonostante una documentazione solida.
Attenzione a
Rischio di rigetto della NASpI a posteriori. Il lavoratore che si è già dimesso confidando nella soglia dei 50 km può ritrovarsi con una domanda NASpI rigettata dall’INPS, senza possibilità di tornare indietro sul rapporto di lavoro. Il danno è doppio: perde il reddito da lavoro e non ottiene l’indennità. Se il cliente non ha ancora firmato, c’è ancora margine per costruire un dossier adeguato.
Confusione tra illegittimità del trasferimento e giustificato motivo di dimissioni. Sono piani distinti. Un trasferimento può essere legittimo sul piano giuslavoristico e tuttavia integrare un disagio tale da giustificare le dimissioni ai fini NASpI — o viceversa. Trattare le due questioni come se fossero la stessa cosa genera strategie processuali e stragiudiziali sbagliate.
Domande frequenti
Trasferimento oltre 50 km è sufficiente per avere la NASpI con le dimissioni?
No, non più. Cass. Sez. Lavoro n. 10559/2026 ha chiarito che la distanza superiore a 50 km è un elemento valutativo, non una soglia automatica. Per ottenere la NASpI con le dimissioni occorre dimostrare un giustificato motivo concreto, documentando l’impatto reale del trasferimento in termini di costi, tempi e situazione personale.
Come si documenta il giustificato motivo di dimissioni per trasferimento ai fini NASpI?
Bisogna raccogliere elementi concreti: screenshot o calcoli dei tempi di percorrenza, costi di trasporto aggiuntivi, assenza di collegamenti pubblici diretti, eventuali carichi familiari (figli, familiari non autosufficienti, coniuge con lavoro fisso nella città di origine). Tutta questa documentazione va allegata alla domanda NASpI e richiamata nella lettera di dimissioni.
Se il trasferimento è illegittimo ex art. 2103 c.c., conviene dimettersi o impugnare il trasferimento?
Dipende dall’obiettivo del lavoratore. Impugnare il trasferimento illegittimo ai sensi dell’art. 2103 c.c. consente di chiedere la reintegrazione nella sede originaria o un risarcimento, senza perdere il posto. Le dimissioni, anche se danno accesso alla NASpI, chiudono il rapporto definitivamente. Le due strade non sono equivalenti e vanno valutate caso per caso.
Fonte di riferimento: AvvocatoAndreani