Site icon Bollettino Ufficiale

Modello 730 precompilato 2026 scadenze per lo studio


Il modello 730 precompilato 2026 è disponibile nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate dal 30 aprile 2026. L’invio telematico parte dal 14 maggio e si chiude il 30 settembre 2026. Le principali novità riguardano il trattamento delle cripto-attività, le detrazioni per bonus edilizi e l’accesso semplificato tramite delega.

Punti chiave

  • Disponibilità dal 30 aprile 2026 nell’area riservata AdE; invio dal 14 maggio al 30 settembre.
  • Novità su cripto-attività: il precompilato recepisce i dati da exchange e intermediari abilitati.
  • Le deleghe di accesso al precompilato altrui seguono procedure semplificate rispetto al 2025.

Se assisti persone fisiche o soci di società di persone nella gestione fiscale, le scadenze del 730/2026 impattano direttamente i tuoi calendari di studio. Dal 30 aprile al 30 settembre hai una finestra operativa precisa: ignorarla significa esporre il cliente a decadenze e perdita di detrazioni. Chi gestisce deleghe per conto del contribuente deve inoltre verificare le nuove modalità di accesso semplificato introdotte per quest’anno.

Dal 30 aprile 2026 il modello 730 precompilato è consultabile nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate. L’invio parte dal 14 maggio e si chiude tassativamente il 30 settembre 2026. Le principali novità riguardano detrazioni, cripto-attività, bonus edilizi e accesso delegato. Tutti i dettagli operativi sono disponibili su Agenda Digitale.

Il contesto normativo

Il modello 730 precompilato trova la sua base nell’art. 1 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 (c.d. Decreto Semplificazioni fiscali), che ha introdotto l’obbligo per l’Agenzia delle Entrate di predisporre la dichiarazione precompilata per i lavoratori dipendenti e pensionati. Le novità 2026 sulle cripto-attività si innestano sul D.Lgs. 27 novembre 2023, n. 162, che ha modificato il TUIR introducendo l’art. 67, comma 1, lett. c-sexies), e disciplinando plusvalenze e redditi da cripto-attività con aliquota al 26%. Per i bonus edilizi, il riferimento resta l’art. 119 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Superbonus), con le successive stratificazioni normative che hanno ridotto le aliquote e introdotto limiti alla cessione del credito. Chi assiste clienti con posizioni complesse su questi istituti deve verificare la correttezza dei dati precaricati dall’AdE, poiché errori nel precompilato non corretto espongono il contribuente a responsabilità diretta.

Cosa cambia per lo studio

  1. Cripto-attività nel precompilato. Per la prima volta l’AdE inserisce d’ufficio i dati comunicati da exchange e intermediari italiani. Se il cliente detiene wallet o ha effettuato operazioni nel 2025, verifica che i valori caricati corrispondano alla documentazione in tuo possesso prima di validare il modello.
  2. Scadenza del 30 settembre non prorogabile. A differenza del modello Redditi PF, il 730 non gode di proroghe ordinarie. Organizza il calendario di studio con almeno due settimane di buffer rispetto alla scadenza per gestire integrazioni e rettifiche.
  3. Accesso semplificato tramite delega. Le nuove procedure consentono al delegato — intermediario abilitato o familiare — di accedere al precompilato con iter ridotto. Aggiorna le procure già in uso con i clienti abituali per evitare blocchi operativi a maggio.
  4. Bonus edilizi: controllo incrociato obbligatorio. Il precompilato carica le rate di detrazione in base alle comunicazioni dei fornitori all’AdE. Per interventi in corso o con cessione del credito parziale, il dato precaricato potrebbe essere incompleto o errato: confronta sempre con il cassetto fiscale del cliente.
  5. Invio a partire dal 14 maggio. I primi giorni sono utili per i casi lineari. Riserva le settimane centrali di settembre ai clienti con posizioni articolate, non all’ultimo giorno.

Attenzione a

Responsabilità del CAF o del professionista abilitato in caso di visto infedele. Ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997, il professionista che appone il visto di conformità risponde solidalmente con il contribuente per le imposte, sanzioni e interessi derivanti da dati errati. Se il cliente ha rettificato il precompilato senza comunicartelo e tu hai comunque apposto il visto, il rischio ricade sullo studio. Pretendi sempre la documentazione a supporto di ogni modifica rispetto al precompilato originale.

Gestione delle deleghe scadute. Le deleghe rilasciate negli anni precedenti per accedere al precompilato altrui non hanno validità automatica illimitata. Verifica con anticipo se le autorizzazioni dei clienti abituali — specie anziani o non autosufficienti — sono ancora valide e conformi ai nuovi requisiti di accesso semplificato introdotti per il 2026, per evitare di scoprire il problema a ridosso del 14 maggio.

Domande frequenti

Entro quando si può inviare il 730 precompilato 2026?

Il termine ultimo per l’invio del modello 730 precompilato 2026 è il 30 settembre 2026. La finestra di trasmissione telematica apre il 14 maggio 2026. Non esistono proroghe ordinarie per il 730, a differenza del modello Redditi PF: superare la scadenza comporta la decadenza dal modello semplificato e l’obbligo di presentare il Redditi PF con relative sanzioni per ritardo.

Le cripto-attività compaiono già nel 730 precompilato 2026?

Sì. Dal 2026 l’Agenzia delle Entrate inserisce nel precompilato i dati comunicati da exchange e intermediari italiani sulle cripto-attività detenute o negoziate nel 2025. La base normativa è l’art. 67, comma 1, lett. c-sexies) del TUIR, introdotto dal D.Lgs. n. 162/2023. Verifica sempre la corrispondenza con la documentazione del cliente prima di validare il modello.

Il professionista risponde degli errori nel 730 precompilato modificato dal cliente?

Sì, se ha apposto il visto di conformità. L’art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 prevede la responsabilità solidale del professionista abilitato per imposte, sanzioni e interessi derivanti da dati errati o incompleti. Per tutelarsi, il professionista deve acquisire e conservare tutta la documentazione a supporto di ogni modifica apportata al precompilato originale dell’AdE.

Fonte di riferimento: AgendaDigitale

Exit mobile version