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Tassazione cripto-attività cosa cambia per lo studio legale


Dal 1° gennaio 2023, la legge di bilancio 2023 (L. n. 197/2022) ha introdotto una disciplina fiscale organica per le cripto-attività, prevedendo un’imposta sostitutiva del 26% sulle plusvalenze che superano la soglia di 2.000 euro per anno d’imposta. I clienti che detengono bitcoin, token o NFT devono essere informati degli obblighi dichiarativi nel quadro RW e RT del modello Redditi. Lo studio che assiste persone fisiche o imprenditori con portafogli digitali non può ignorare né il regime di monitoraggio fiscale né le sanzioni per omessa dichiarazione.

Punti chiave

  • Punto 1 — Le plusvalenze da cripto-attività sopra 2.000 euro annui scontano il 26% di imposta sostitutiva.
  • Punto 2 — L’obbligo di monitoraggio fiscale impone la compilazione del quadro RW per ogni detenzione estera o su wallet.
  • Punto 3 — Il regime MiCAR (Reg. UE 2023/1114) modifica la qualificazione giuridica di alcuni token con effetti fiscali diretti.

Chi assiste clienti con portafogli di cripto-attività ha oggi obblighi di consulenza molto più definiti rispetto a due anni fa. La legge di bilancio 2023 ha colmato un vuoto normativo decennale, ma ha anche aperto nuove aree di rischio per chi non aggiorna la propria pratica su dichiarazioni, sanzioni e qualificazione giuridica degli asset digitali.

Il tema è tornato al centro del dibattito grazie a un’analisi pubblicata da Agenda Digitale, che mappa il confronto tra i modelli fiscali europei e segnala come le soluzioni regolamentari siano ancora in evoluzione. Per lo studio, però, quello che conta è il diritto positivo già in vigore.

Il contesto normativo

Il punto di partenza è l’art. 1, commi 126-147, della L. n. 197/2022 (legge di bilancio 2023), che ha inserito le cripto-attività tra i redditi diversi di natura finanziaria, modificando il TUIR. La norma fissa la soglia di esenzione a 2.000 euro di plusvalenza annua e introduce un’imposta sostitutiva del 26% sull’eccedenza. Per le plusvalenze maturate fino al 31 dicembre 2022, era prevista la possibilità di rivalutazione al costo del 14% entro il 30 novembre 2023.

Sul fronte della qualificazione degli strumenti, il Regolamento UE 2023/1114 (MiCAR), applicabile in Italia dal 30 dicembre 2024, distingue tra asset-referenced token, e-money token e utility token. Questa classificazione ha riflessi diretti sul regime fiscale applicabile, perché uno stesso token può ricadere in categorie diverse a seconda della sua struttura. L’Agenzia delle Entrate non ha ancora pubblicato una circolare interpretativa che recepisca in modo sistematico il MiCAR, il che lascia margini di incertezza operativa.

Cosa cambia per lo studio

  1. Obbligo dichiarativo quadro RW: qualsiasi cliente persona fisica che detenga cripto-attività — anche su wallet italiani — deve compilare il quadro RW del modello Redditi per il monitoraggio fiscale. L’omissione espone a sanzioni dal 3% al 15% del valore non dichiarato (art. 5, D.L. n. 167/1990).
  2. Calcolo del costo di acquisto: in assenza di documentazione, l’Agenzia delle Entrate presume costo zero. È compito del consulente raccogliere prove degli acquisti (exchange, blockchain explorer, estratti conto) prima della dichiarazione.
  3. Classificazione dei token post-MiCAR: dal 30 dicembre 2024 occorre verificare se i token detenuti dal cliente rientrano nelle categorie MiCAR, perché la qualificazione incide su obblighi di trasparenza e potenzialmente sul regime IVA applicabile alle transazioni.
  4. Staking e redditi da DeFi: i proventi da staking e liquidity mining sono assimilati a redditi di capitale se derivano da rapporti aventi causa finanziaria. Vanno dichiarati nel quadro RL o RT a seconda della struttura. Non esiste ancora una prassi consolidata dell’Agenzia su molte fattispecie DeFi.
  5. Rivalutazione residuale: per i clienti che non hanno aderito alla rivalutazione al 14% entro novembre 2023, rimane solo il regime ordinario con plusvalenze al 26% sull’intero guadagno storico. Verificare subito la posizione pregressa evita sorprese in sede di accertamento.

Attenzione a

Errore comune n. 1 — trattare tutti i token come valuta virtuale. Non tutti gli asset digitali rientrano nella definizione di cripto-valuta ai sensi dell’art. 1, comma 126, L. 197/2022. Gli NFT con caratteristiche di strumento finanziario o di partecipazione possono ricadere in regimi diversi, con conseguenze su aliquote e adempimenti. Classificare sbagliato oggi significa accertamento con sanzioni domani.

Errore comune n. 2 — sottovalutare il rischio da scambio tra cripto-attività. Lo scambio di una cripto-attività con un’altra (swap) costituisce realizzo e genera plusvalenza tassabile se supera la soglia dei 2.000 euro, anche senza conversione in euro. Molti clienti — e qualche consulente — lo ignorano ancora, esponendosi a contestazioni per anni d’imposta già chiusi.

Domande frequenti

Le plusvalenze da bitcoin sono sempre tassate al 26%?

Le plusvalenze da cripto-attività realizzate da persone fisiche sono tassate al 26% con imposta sostitutiva, ma solo se superano la soglia complessiva di 2.000 euro per anno d’imposta. Sotto quella soglia il reddito è esente. La base di calcolo è la differenza tra corrispettivo di cessione e costo documentato di acquisto, incluse le commissioni.

Lo scambio tra due criptovalute è un evento fiscalmente rilevante in Italia?

Sì. L’art. 1, comma 126, L. n. 197/2022 qualifica come realizzo qualsiasi permuta o scambio tra cripto-attività diverse, non solo la conversione in valuta fiat. Se dalla permuta deriva una plusvalenza superiore a 2.000 euro nell’anno, scatta l’obbligo di dichiarazione e tassazione al 26%. L’exchange o il wallet non operano come sostituto d’imposta.

Quali sanzioni scattano per omessa compilazione del quadro RW per criptovalute?

L’omessa o infedele compilazione del quadro RW espone alla sanzione dal 3% al 15% del valore delle cripto-attività non dichiarate, ai sensi dell’art. 5, D.L. n. 167/1990. Se i wallet sono localizzati in Paesi black list, la sanzione raddoppia. Non esiste una soglia minima di esenzione dall’obbligo di monitoraggio, anche per importi modesti.

Fonte di riferimento: AgendaDigitale

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