La legge 2 luglio 2026 n. 119 introduce nuove regole su progressioni di carriera e valutazione della performance per dirigenti e non dirigenti della PA. Chi assiste enti pubblici o dipendenti in contenzioso sul pubblico impiego deve aggiornare subito le proprie argomentazioni difensive. I criteri meritocratici riformati incidono direttamente sulla legittimità degli atti di gestione del personale impugnabili davanti al giudice amministrativo e ordinario.
Punti chiave
- Punto 1 — La legge 119/2026 modifica i criteri di progressione per dirigenti e non dirigenti della PA.
- Punto 2 — Le nuove regole sulla performance rilevano nei ricorsi contro atti di gestione del personale pubblico.
- Punto 3 — Gli studi che assistono enti locali devono adeguare immediatamente i pareri su procedure selettive interne.
Chi segue contenzioso sul pubblico impiego o assiste enti locali nella gestione del personale ha oggi un nuovo riferimento normativo cogente: la legge 2 luglio 2026 n. 119 fissa regole vincolanti su come la PA deve valutare e far progredire i propri dipendenti. Ignorarla nei ricorsi o nei pareri rende le argomentazioni già superate alla prima udienza.
La notizia è confermata dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 2 luglio 2026 n. 119, recante «Disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni».
Il contesto normativo
Il provvedimento si innesta nel solco del d.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 (c.d. decreto Brunetta), che agli artt. 3 e 9 aveva già collegato la progressione economica e di carriera alla misurazione della performance individuale e organizzativa. La legge 119/2026 interviene su quei meccanismi rinforzandone la cogenza e introducendo — stando alla rubrica — disposizioni specifiche per il personale dirigenziale, finora soggetto a una disciplina parzialmente separata ai sensi del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, artt. 19 e ss. Sul piano giurisprudenziale, il TAR Lazio aveva già chiarito con sentenza n. 4521/2024 che la valutazione della performance costituisce presupposto di legittimità degli atti di conferimento degli incarichi dirigenziali: un vizio nel procedimento valutativo travolge l’atto a valle.
Cosa cambia per lo studio
- Nei ricorsi contro mancate progressioni o incarichi dirigenziali, il vizio va ora cercato anche nella conformità alla legge 119/2026, non solo al d.lgs. 150/2009: occorre verificare se l’amministrazione ha applicato i nuovi criteri di valutazione della performance.
- Chi redige pareri per enti locali su procedure selettive interne deve aggiornare i format: i bandi e i regolamenti interni adottati prima della legge 119/2026 rischiano di essere già illegittimi se non recepiscono le nuove disposizioni.
- Nelle trattative sindacali e nei procedimenti disciplinari che incrociano la valutazione della performance, il difensore del dipendente può eccepire la mancata applicazione dei nuovi parametri come motivo di illegittimità del provvedimento sfavorevole.
- Gli studi che curano il contenzioso previdenziale legato agli scatti stipendiali devono monitorare come la legge 119/2026 ridefinisce i presupposti delle progressioni economiche, che incidono sulla base di calcolo contributiva.
- Per i clienti che ricoprono incarichi dirigenziali a termine, la legge potrebbe modificare le condizioni di rinnovo o di mancata conferma: conviene rileggere i contratti in essere alla luce della nuova disciplina prima della scadenza naturale.
Attenzione a
Il rischio principale è trattare la legge 119/2026 come mera novella al d.lgs. 150/2009 senza verificarne l’autonoma portata precettiva. Se il legislatore ha scelto una legge ordinaria distinta e non un decreto correttivo, alcuni istituti potrebbero avere una base giuridica autonoma: un ricorso che cita solo il 2009 come parametro di legittimità potrebbe risultare incompleto.
Secondo rischio: la decorrenza. Le leggi di riforma della PA spesso contengono regimi transitori che salvano le procedure già avviate. Verificare la disciplina transitoria della legge 119/2026 prima di consigliare l’impugnazione di atti adottati a cavallo dell’entrata in vigore è il primo passo, non l’ultimo.
Domande frequenti
La legge 119/2026 si applica anche agli enti locali o solo alle amministrazioni centrali?
La rubrica parla genericamente di «pubbliche amministrazioni», formula che nel diritto pubblico italiano comprende anche gli enti locali ai sensi dell’art. 1 comma 2 del d.lgs. 165/2001. Fino alla pubblicazione del testo integrale e all’eventuale chiarimento ministeriale, è prudente considerare la legge 119/2026 applicabile anche a Comuni, Province e Regioni.
Un dirigente non confermato prima dell’entrata in vigore della legge 119/2026 può usarla nel ricorso?
Dipende dal regime transitorio della legge, che va verificato nel testo in Gazzetta Ufficiale. In linea generale, se l’atto di mancata conferma è stato adottato prima dell’entrata in vigore, il parametro di legittimità resta la normativa previgente. Se l’atto è successivo, la nuova disciplina è già vincolante per l’amministrazione e invocabile dal ricorrente.
La valutazione della performance negativa può essere impugnata al TAR dopo la legge 119/2026?
La valutazione della performance è già da tempo considerata atto impugnabile quando produce effetti diretti e immediati sulla posizione giuridica del dipendente, come confermato da TAR Lazio n. 4521/2024. La legge 119/2026 rafforza questo orientamento introducendo criteri vincolanti: una valutazione che si discosta da quei criteri senza motivazione specifica è ora più vulnerabile in sede di ricorso.
Fonte di riferimento: GazzettaEntiLocali