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Infiltrazioni dal lastrico solare e responsabilità solidale


In caso di danni da infiltrazioni provenienti da un lastrico solare o terrazzo, il danneggiato può richiedere l’intero risarcimento a ciascuno dei soggetti corresponsabili, senza subire le conseguenze del riparto interno previsto dall’art. 1126 c.c. Il criterio di ripartizione delle spese tra condomini opera solo nei rapporti interni tra i coobbligati, non limita la pretesa risarcitoria verso il singolo. Questo principio, ribadito dalla Cassazione con la sentenza n. 11585/2026, rafforza la posizione processuale del danneggiato e orienta la scelta del convenuto in sede di citazione.

Punti chiave

  • Punto 1 — Il danneggiato può agire per l’intero risarcimento contro un solo corresponsabile, senza frazionare la domanda.
  • Punto 2 — L’art. 1126 c.c. regola solo il riparto interno tra condomini, non la responsabilità verso il terzo leso.
  • Punto 3 — Chi paga l’intero risarcimento può esercitare regresso pro quota verso gli altri corresponsabili.

Quando si assiste un condomino danneggiato da infiltrazioni provenienti dal lastrico solare, la scelta del convenuto non deve essere condizionata dai criteri di riparto delle spese condominiali. La sentenza della Cassazione n. 11585/2026 conferma che la responsabilità solidale consente di citare in giudizio anche uno solo dei soggetti coinvolti, puntando all’intero risarcimento senza dover necessariamente chiamare tutti i corresponsabili.

Con la sentenza n. 11585/2026, la Corte di Cassazione ha chiarito i rapporti tra la responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c. e il criterio di ripartizione delle spese previsto dall’art. 1126 c.c. per lastrici solari e terrazzi a uso esclusivo. Puoi leggere la sentenza direttamente su Giuricivile.it.

Il contesto normativo

L’art. 1126 c.c. stabilisce che le spese di riparazione del lastrico solare a uso esclusivo di uno o più condomini gravano per un terzo sul titolare del diritto d’uso e per i restanti due terzi sul condominio. Questo criterio, però, attiene esclusivamente alla ripartizione interna delle spese di manutenzione e riparazione, non alla responsabilità aquiliana verso i danneggiati.

La responsabilità per i danni cagionati dalle infiltrazioni si radica sull’art. 2051 c.c. — responsabilità del custode — che opera in regime di solidarietà passiva ai sensi dell’art. 2055 c.c. La Cassazione ha più volte affermato questo principio: tra i precedenti più rilevanti si vedano Cass. Civ. n. 6665/2020 e Cass. Civ. n. 18164/2019, che già distinguevano nettamente il piano del riparto interno da quello della tutela del terzo danneggiato.

Cosa cambia per lo studio

  1. Nella citazione in giudizio, puoi convenire anche un solo soggetto tra i corresponsabili — condominio o titolare del lastrico — e chiedere l’intero risarcimento, sfruttando la solidarietà passiva ex art. 2055 c.c.
  2. Il convenuto non può opporre al danneggiato il criterio 1/3 – 2/3 di cui all’art. 1126 c.c. come limite alla propria esposizione risarcitoria: quell’argomento vale solo nel giudizio di regresso tra coobbligati.
  3. Se il cliente è il condominio o il proprietario del lastrico convenuto per l’intero, puoi immediatamente predisporre la chiamata in causa del coobbligato pro quota, recuperando in via di regresso la parte eccedente la quota di responsabilità interna.
  4. Nella perizia tecnica, concentra l’accertamento sulla custodia del manufatto e sull’origine delle infiltrazioni, non sulla ripartizione delle spese: è il nesso causale tra la conduzione del lastrico e il danno l’elemento decisivo.
  5. In sede di negoziazione stragiudiziale, la posizione del danneggiato è più forte di quanto spesso si percepisca: l’esposizione solidale di ciascun corresponsabile per l’intero aumenta la pressione transattiva su chi gestisce il bene.

Attenzione a

Il rischio più frequente è confondere il piano del riparto interno con quello della responsabilità esterna. Diversi colleghi, in sede di citazione, limitano la domanda risarcitoria alla quota di responsabilità ricavata dall’art. 1126 c.c. — un terzo o due terzi — rinunciando spontaneamente a una parte del credito del cliente. Quella limitazione non ha base normativa nel rapporto con il danneggiato e può configurare un errore professionale valutabile ai fini della responsabilità del difensore.

Attenzione anche alla prescrizione: il termine quinquennale ex art. 2947 c.c. decorre dalla manifestazione del danno, non dalla sua causa. In presenza di infiltrazioni ricorrenti o progressive, la giurisprudenza tende a valutare ogni singolo evento dannoso autonomamente, con il rischio che alcune voci di danno risultino prescritte se non si agisce tempestivamente dopo ciascuna manifestazione.

Domande frequenti

Posso citare solo il condominio per infiltrazioni dal lastrico a uso esclusivo e chiedere l’intero risarcimento?

Sì. La responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. consente di agire per l’intero nei confronti di uno qualsiasi dei corresponsabili. Il criterio 1/3 – 2/3 dell’art. 1126 c.c. opera solo nei rapporti interni tra condomini e non limita la pretesa del danneggiato verso il singolo convenuto. Lo ha ribadito la Cassazione con la sentenza n. 11585/2026.

Il proprietario del lastrico condominiale può opporre l’art. 1126 c.c. per ridurre il risarcimento dovuto?

No. L’art. 1126 c.c. non è uno strumento di difesa nei confronti del danneggiato terzo. Il proprietario convenuto per l’intero può solo esercitare successivamente il regresso pro quota verso il condominio o gli altri coobbligati, recuperando la parte eccedente la propria quota di responsabilità interna.

Da quando decorre la prescrizione per danni da infiltrazioni dal lastrico solare?

La prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c. decorre dalla manifestazione del danno, non dalla sua origine strutturale. In caso di infiltrazioni ricorrenti, la giurisprudenza tratta ogni singolo evento come autonomo ai fini del decorso del termine, perciò conviene agire dopo ciascun episodio rilevante per non perdere alcune voci risarcitorie.

Fonte di riferimento: Giuricivile

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