Dal 20 giugno 2026 gli operatori di telecomunicazioni sono obbligati a informare il consumatore su tutte le tecnologie di connessione disponibili al suo indirizzo, incluse quelle dei concorrenti, a pena di sanzione AGCOM. La circolare AGCOM del 3 luglio 2025 divide gli operatori in due regimi distinti: sopra e sotto i 50.000 clienti. Chi assiste provider o associazioni di consumatori deve aggiornare subito i propri parametri di verifica della compliance contrattuale e precontrattuale.
Punti chiave
- Punto 1 — Dal 20 giugno 2026 l’omessa indicazione delle reti concorrenti al civico è sanzionabile da AGCOM.
- Punto 2 — La soglia dei 50.000 clienti determina il regime obbligatorio applicabile secondo la circolare AGCOM del 3 luglio.
- Punto 3 — I canali di vendita fisici e digitali devono adeguarsi: rileva anche la responsabilità degli agenti commerciali.
Chi assiste operatori TLC o associazioni di consumatori ha una scadenza concreta sul tavolo: il 20 giugno 2026 è la data da cui l’omessa informativa sulle reti disponibili al civico dell’utente diventa sanzionabile. Non si tratta di un adempimento futuro e astratto, ma di un cantiere di compliance che va aperto adesso, perché i sistemi informativi e i processi di vendita richiedono mesi di adeguamento.
La notizia arriva da Agenda Digitale: la circolare AGCOM del 3 luglio 2025 ha chiarito le modalità applicative dell’obbligo di trasparenza tecnologica introdotto per il settore internet fisso, separando gli operatori con più di 50.000 clienti da quelli sotto tale soglia e intervenendo sui canali di vendita.
Il contesto normativo
Il fondamento dell’obbligo sta nell’art. 4 del Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche (recepito con d.lgs. 207/2021), che impone obblighi rafforzati di trasparenza precontrattuale a tutela del consumatore finale. AGCOM ha esercitato il proprio potere regolatorio ai sensi dell’art. 73 del d.lgs. 207/2021, che attribuisce all’Autorità la competenza a definire le informazioni minime da fornire prima della conclusione del contratto. Sul piano sanzionatorio, l’art. 98-undecies del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (d.lgs. 259/2003, nella versione consolidata) prevede sanzioni amministrative pecuniarie fino al 2% del fatturato annuo per le violazioni degli obblighi informativi. La circolare del 3 luglio opera quindi come atto interpretativo-regolatorio che rende esigibile e verificabile ciò che fino ad oggi restava sfumato.
Cosa cambia per lo studio
- Verifica dei moduli precontrattuali: ogni contratto di fornitura internet residenziale deve contenere, prima della firma, l’elenco delle tecnologie effettivamente disponibili all’indirizzo del cliente, comprese quelle di operatori terzi. I moduli standard in uso vanno revisionati entro fine 2025 per lasciare margine all’implementazione tecnica.
- Due diligence su operatori sotto i 50.000 clienti: la circolare AGCOM introduce un regime semplificato per i provider minori, ma non li esenta dall’obbligo sostanziale. Chi assiste ISP di medie dimensioni deve verificare se rientrano nella soglia e quali adempimenti specifici si applicano.
- Responsabilità dei canali di vendita indiretti: agenti, rivenditori e comparatori online sono parte della catena informativa. Occorre rivedere i contratti di agenzia e mandato per allocare correttamente la responsabilità in caso di omessa o errata comunicazione delle reti disponibili.
- Posizione degli utenti finali nelle controversie: dal 20 giugno 2026 un consumatore che dimostri di non aver ricevuto l’informativa completa potrà attivare la procedura di conciliazione obbligatoria davanti a CO.RE.COM. prima di adire il giudice, con conseguente allungamento dei tempi per il provider convenuto.
- Sanzioni AGCOM e istruttorie: le segnalazioni di violazione possono provenire sia dai concorrenti sia dalle associazioni dei consumatori. Prepara i clienti-operatori a gestire le richieste istruttorie AGCOM con documentazione puntuale sui sistemi di rilevazione delle reti al civico.
Attenzione a
Il dato tecnico come prova: l’obbligo informativo regge solo se l’operatore dispone di una mappatura aggiornata delle infrastrutture presenti al civico. Se il sistema interno non è aggiornato, l’operatore rischia di fornire un’informativa incompleta anche in buona fede. In sede difensiva, questo diventa un punto critico: la buona fede non esime dalla sanzione amministrativa, ma può rilevare sulla quantificazione.
Finestra temporale tra regola e sanzione: la norma è vigente prima del 20 giugno 2026, ma la sanzionabilità scatta da quella data. Questo crea un intervallo in cui le violazioni esistono ma non sono perseguibili: attenzione a non usare questo argomento per posticipare l’adeguamento, perché AGCOM potrebbe valorizzare la condotta ante-scadenza come elemento aggravante nel primo procedimento successivo.
Domande frequenti
Quali sanzioni rischia un operatore che non informa il cliente sulle reti disponibili al civico?
AGCOM può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie fino al 2% del fatturato annuo ai sensi dell’art. 98-undecies del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (d.lgs. 259/2003). La sanzionabilità concreta scatta dal 20 giugno 2026. Prima di quella data la violazione esiste sul piano sostanziale ma non è perseguibile in via amministrativa.
La circolare AGCOM del 3 luglio 2025 si applica anche agli operatori con meno di 50.000 clienti?
Sì, ma con un regime differenziato. La circolare AGCOM del 3 luglio 2025 separa gli operatori sopra e sotto la soglia dei 50.000 clienti introducendo obblighi modulati. Gli operatori minori restano soggetti all’obbligo sostanziale di informativa sulle reti disponibili al civico, ma con modalità applicative semplificate rispetto ai grandi provider.
Un agente commerciale di un operatore TLC risponde per la mancata informativa sulle reti concorrenti?
Dipende da come è strutturato il contratto di agenzia o mandato. Se l’agente gestisce autonomamente la fase precontrattuale senza fornire l’informativa completa, l’operatore mandante rimane esposto verso AGCOM e verso il consumatore. Occorre inserire clausole contrattuali specifiche che obblighino l’agente all’adempimento e ne disciplinino il manleva in caso di violazione.
Fonte di riferimento: AgendaDigitale