Intelligenza artificiale e giurisdizione per avvocati


L’uso dell’intelligenza artificiale nei processi decisionali — inclusi quelli giudiziari — pone già oggi problemi concreti di responsabilità, ammissibilità della prova e tutela dei diritti. Uno studio legale che ignora queste dinamiche rischia di trovarsi impreparato davanti a questioni processuali e sostanziali sempre più frequenti. Il quadro normativo è frammentato ma non assente: il Regolamento UE 2024/1689 (AI Act) e i principi costituzionali già vigenti offrono appigli solidi.

Punti chiave

  • L’AI Act (Reg. UE 2024/1689) classifica i sistemi IA ad alto rischio nel settore giustizia con obblighi specifici.
  • L’uso di algoritmi nelle decisioni giudiziarie solleva questioni di motivazione ex art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c.
  • La prova generata o analizzata da sistemi IA va valutata con criteri di affidabilità tecnica e contraddittorio.

Quando un sistema di intelligenza artificiale contribuisce a una decisione che incide su diritti — dalla valutazione del rischio di recidiva alla profilazione creditizia usata in sede cautelare — lo studio legale si trova davanti a un problema processuale concreto: come si impugna, come si contesta, chi risponde. Non si tratta di fantascienza giuridica: accade già, e i tribunali italiani cominciano a intercettare queste fattispecie.

L’avv. Francesco Molinari, in un’analisi pubblicata su AvvocatoAndreani, ripercorre l’evoluzione dell’attività giurisdizionale nel costituzionalismo moderno e proietta quella traiettoria sull’impatto dell’IA, sollevando interrogativi che riguardano direttamente chi litiga ogni giorno.

Il contesto normativo

Il Regolamento UE 2024/1689 (AI Act), in vigore dal 1° agosto 2024 con applicazione progressiva fino al 2027, qualifica come «ad alto rischio» i sistemi IA impiegati nell’amministrazione della giustizia e nei processi democratici (Allegato III, punto 8). Per questi sistemi scattano obblighi stringenti: trasparenza, supervisione umana, documentazione tecnica accessibile. Sul piano interno, l’art. 111 Cost. impone che ogni provvedimento giurisdizionale sia motivato — e la motivazione non può ridursi al rinvio opaco a un output algoritmico. Lo stesso art. 132 c.p.c. esige che la sentenza esponga «le ragioni di fatto e di diritto della decisione». Una decisione fondata su un sistema IA non spiegabile (black box) regge difficilmente al vaglio di questi parametri. Aggiungete l’art. 22 del GDPR (Reg. UE 2016/679), che riconosce il diritto a non essere sottoposto a decisioni basate esclusivamente su trattamento automatizzato, e il quadro delle eccezioni da sollevare si arricchisce già oggi.

Cosa cambia per lo studio

  1. Contestazione della prova algoritmica. Se la controparte deposita perizie, valutazioni del rischio o analisi prodotte da sistemi IA, verificate subito la tracciabilità del modello usato e chiedete la documentazione tecnica prevista dall’AI Act. L’opacità del sistema è un argomento difensivo spendibile.
  2. Obbligo di motivazione come leva d’impugnazione. Un provvedimento cautelare o una sentenza che recepisce acriticamente output algoritmici senza esplicitare il ragionamento giuridico sottostante è attaccabile per vizio di motivazione ex art. 111 Cost. e art. 360, n. 5, c.p.c.
  3. Diritto di accesso all’algoritmo. In sede amministrativa — TAR e Consiglio di Stato lo hanno già riconosciuto (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 2270/2019) — il provvedimento adottato con supporto algoritmico deve essere accessibile e intellegibile. Lo stesso principio si estende per analogia ai contesti civili e penali.
  4. Responsabilità del professionista che usa IA. Se lo studio impiega strumenti IA per la ricerca giuridica o la redazione di atti, la responsabilità deontologica e civile resta integralmente in capo all’avvocato. L’art. 1176, comma 2, c.c. (diligenza del professionista qualificato) non si abbassa per il fatto che si è usato un algoritmo.
  5. Aggiornamento professionale come obbligo, non opzione. L’art. 11 della L. 247/2012 impone la formazione continua: il CNF ha già inserito l’informatica giuridica tra le materie obbligatorie. Ignorare l’IA significa accumulare un deficit formativo sanzionabile.

Attenzione a

Non confondere AI Act e GDPR. I due regolamenti si sovrappongono ma non coincidono: l’AI Act disciplina il sistema IA in quanto tale (progettazione, immissione sul mercato, uso ad alto rischio), mentre il GDPR tutela il dato personale trattato dal sistema. In una strategia difensiva vanno azionati entrambi, con basi giuridiche distinte e davanti ad autorità diverse (Garante Privacy per il GDPR, autorità di vigilanza nazionale AI per l’AI Act, ancora in fase di designazione in Italia).

Non aspettare che il problema arrivi in udienza. Il momento per sollevare questioni legate all’uso di IA è nella fase istruttoria o, in sede cautelare, già nel ricorso. Chi arriva tardi — eccependo l’opacità algoritmica solo in comparsa conclusionale — rischia la preclusione. La contestazione tempestiva della prova algoritmica è già una tecnica processuale da padroneggiare.

Domande frequenti

Come si contesta in giudizio una decisione basata su un algoritmo di intelligenza artificiale?

Si agisce su tre fronti: vizio di motivazione ex art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c. se il provvedimento non esplicita il ragionamento giuridico; diritto di accesso alla documentazione tecnica del sistema IA ai sensi dell’AI Act (Reg. UE 2024/1689); e, se sono coinvolti dati personali, violazione dell’art. 22 GDPR che vieta decisioni basate esclusivamente su trattamento automatizzato. La contestazione va sollevata tempestivamente in fase istruttoria.

L’avvocato risponde dei errori commessi da un sistema di intelligenza artificiale usato nello studio?

Sì. La responsabilità professionale resta integralmente in capo all’avvocato. L’art. 1176, comma 2, c.c. richiede la diligenza del professionista qualificato, indipendentemente dagli strumenti usati. Usare un sistema IA non riduce lo standard di diligenza richiesto: l’avvocato deve verificare, correggere e validare ogni output prima di depositarlo o utilizzarlo a favore del cliente.

Il Consiglio di Stato ha già stabilito regole sull’uso degli algoritmi nei provvedimenti amministrativi?

Sì. Con la sentenza n. 2270/2019 il Consiglio di Stato, sez. VI, ha affermato che i provvedimenti amministrativi adottati con supporto algoritmico devono essere trasparenti, intellegibili e soggetti a controllo umano. Il principio è ormai consolidato nella giurisprudenza amministrativa e costituisce il riferimento principale per chi impugna atti della PA basati su sistemi automatizzati.

Fonte di riferimento: AvvocatoAndreani