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Accordi tra PA senza attività comune sono illegittimi


La delibera ANAC 219 del 10 giugno 2026 chiarisce che gli accordi tra pubbliche amministrazioni sono legittimi solo se le parti svolgono effettivamente un’attività in comune, non per aggirare le procedure di gara. Chi assiste stazioni appaltanti o imprese del settore tecnico deve verificare che ogni accordo inter-PA rispetti questo requisito sostanziale, pena la nullità dell’intesa e l’esposizione a responsabilità erariale. Le società di ingegneria e architettura che lamentano esclusioni dal mercato trovano in questa delibera un argomento diretto da spendere in sede di ricorso o di esposto.

Punti chiave

  • Punto 1 — ANAC con delibera 219/2026 vieta accordi tra PA privi di attività comune reale.
  • Punto 2 — Gli accordi inter-PA usati per eludere la gara pubblica sono illegittimi per il Codice appalti.
  • Punto 3 — Le imprese escluse dal mercato possono impugnare questi accordi citando la delibera ANAC.

Se assisti una stazione appaltante che sta valutando un accordo con un’altra PA per affidare servizi tecnici senza gara, o se difendi una società di ingegneria esclusa da una commessa, la delibera ANAC 219 del 10 giugno 2026 ti fornisce un argomento normativo preciso e spendibile subito. Il perimetro del cosiddetto «in house orizzontale» tra enti pubblici si restringe ulteriormente: senza un’attività comune reale e sostanziale, l’accordo non regge.

L’ANAC ha adottato la delibera 219/2026 in risposta all’esposto presentato dall’OICE, l’associazione delle società di ingegneria e architettura, che segnalava il ricorso distorto agli accordi inter-PA come strumento per bypassare il mercato. Puoi leggere la notizia nella sua forma integrale su La Gazzetta degli Enti Locali.

Il contesto normativo

Il riferimento principale è l’art. 7 del d.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), che disciplina le esclusioni per cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici. La norma consente di derogare all’obbligo di gara solo quando le PA partecipanti all’accordo perseguono obiettivi di pubblico interesse in comune, la cooperazione è governata esclusivamente da considerazioni di interesse pubblico, e le PA partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20% delle attività interessate dalla cooperazione. La Corte di Giustizia UE, già con la sentenza del 9 giugno 2009 in causa C-480/06 (Commissione c. Germania), aveva fissato il principio che la cooperazione inter-PA non può tradursi in un vantaggio commerciale privato per una delle parti. ANAC richiama questa impostazione per affermare che l’assenza di attività comune reale fa venire meno il presupposto stesso dell’esenzione.

Cosa cambia per lo studio

  1. Quando un ente pubblico cliente ti chiede di strutturare un accordo con un’altra PA per l’affidamento di servizi tecnici, verifica che esista un progetto condiviso documentato: verbali, delibere congiunte, cronoprogrammi comuni. Senza questi elementi, l’accordo non supera il test ANAC.
  2. Le imprese di ingegneria o architettura escluse da una commessa affidata tramite accordo inter-PA possono ora citare la delibera 219/2026 nell’esposto ad ANAC o nel ricorso al TAR, qualificando l’accordo come elusione dell’art. 7 d.lgs. 36/2023.
  3. Nel ricorso al TAR, affianca al motivo di violazione dell’art. 7 d.lgs. 36/2023 il vizio di eccesso di potere per sviamento: l’accordo nasce per evitare la gara, non per perseguire un interesse pubblico comune verificabile.
  4. Per gli enti che già hanno in piedi accordi simili, consiglia una due diligence interna: se l’attività in comune non è dimostrabile con atti concreti, l’accordo va rinegoziato o sciolto prima che arrivi un’ispezione ANAC o un esposto di terzi.
  5. Monitora gli sviluppi: la delibera 219/2026 potrebbe essere il punto di partenza per linee guida vincolanti o per una modifica delle FAQ ANAC sul Codice, con ricadute su tutti gli accordi già stipulati.

Attenzione a

Il rischio principale è confondere la cooperazione inter-PA legittima con la mera delega di funzioni. Un ente che «presta» i propri uffici tecnici a un altro ente senza un progetto davvero condiviso non crea cooperazione: crea un appalto di servizi mascherato, con tutte le conseguenze in termini di nullità dell’atto e responsabilità erariale per i funzionari firmatari.

Attenzione anche ai tempi del ricorso: l’accordo inter-PA diventa impugnabile dal momento in cui produce effetti escludenti verso i terzi, tipicamente con la pubblicazione dell’atto o con l’avvio delle prestazioni. Aspettare la fase esecutiva significa quasi sempre perdere i termini decadenziali davanti al TAR, fissati in 30 giorni dalla piena conoscenza dell’atto lesivo.

Domande frequenti

Quando un accordo tra PA è legittimo senza gara secondo il Codice appalti 2023?

L’art. 7 del d.lgs. 36/2023 consente l’esenzione dalla gara solo se le PA svolgono un’attività in comune reale, la cooperazione risponde a un interesse pubblico verificabile e le attività sul mercato aperto restano sotto il 20% del totale. La delibera ANAC 219/2026 esclude che un semplice accordo formale tra enti sia sufficiente in assenza di questi presupposti sostanziali.

Come impugnare un accordo tra PA che esclude le imprese private dalla gara?

Puoi presentare ricorso al TAR citando la violazione dell’art. 7 d.lgs. 36/2023 e l’eccesso di potere per sviamento, allegando la delibera ANAC 219/2026 come atto di indirizzo. In parallelo, un esposto ad ANAC attiva il potere di vigilanza dell’autorità. I termini davanti al TAR sono 30 giorni dalla piena conoscenza dell’atto lesivo.

Cosa rischia una PA che stipula un accordo inter-PA senza attività comune reale?

L’accordo è viziato da nullità o annullabilità per violazione di legge, con possibile responsabilità erariale per i funzionari firmatari. ANAC può avviare un’ispezione e segnalare il caso alla Corte dei Conti. Le imprese danneggiate possono chiedere il risarcimento del danno da mancata aggiudicazione davanti al giudice amministrativo.

Fonte di riferimento: GazzettaEntiLocali

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