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Favoreggiamento della prostituzione sanzione della Corte


La pena prevista dall’art. 3, co. 1, n. 8), l. 75/1958 per il favoreggiamento della prostituzione è costituzionalmente legittima: la Corte Costituzionale ha respinto ogni censura basata su uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità. Chi difende imputati per questo reato non può più coltivare eccezioni di illegittimità costituzionale sul trattamento sanzionatorio, almeno nei termini già esaminati dal Tribunale di Bologna. La strategia difensiva va costruita su altri terreni.

Punti chiave

  • Punto 1 — La Consulta ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dal Tribunale di Bologna sull’art. 3 co. 1 n. 8 l. 75/1958.
  • Punto 2 — I principi di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità non risultano violati dalla cornice edittale del reato.
  • Punto 3 — Le eccezioni di illegittimità costituzionale sulla pena del favoreggiamento sono oggi prive di spazio argomentativo praticabile.

Chi assiste imputati per favoreggiamento della prostituzione deve aggiornare la propria strategia difensiva: dopo la sentenza n. 34 del 29 marzo 2026 della Corte Costituzionale, l’eccezione di illegittimità costituzionale sul trattamento sanzionatorio previsto dalla legge Merlin è definitivamente chiusa, almeno nei profili esaminati. Vale la stessa cosa per chi valuta di sollevare questioni analoghe in altri procedimenti pendenti: la strada è sbarrata.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 34 del 29 marzo 2026, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Bologna sull’art. 3, co. 1, n. 8), l. 75/1958, che punisce il delitto di favoreggiamento della prostituzione.

Il contesto normativo

L’art. 3, co. 1, n. 8), l. 20 febbraio 1958 n. 75 — la cosiddetta legge Merlin — punisce chiunque favorisca o sfrutti la prostituzione altrui. Il Tribunale di Bologna aveva rimesso alla Consulta la questione, ritenendo che la cornice edittale potesse confliggere con gli artt. 3 e 27 Cost., sotto i profili di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità della pena rispetto alla condotta incriminata. La Corte ha risposto negativamente su tutti e tre i fronti, consolidando un quadro sanzionatorio che, pur criticato in dottrina per la sua rigidità, supera il vaglio di costituzionalità.

Cosa cambia per lo studio

  1. Abbandonare le eccezioni di incostituzionalità sulla pena: dopo la sentenza n. 34/2026 non ha senso riproporre questioni già decise negli stessi termini. Il Giudice le respingerà in limine richiamando il precedente della Consulta.
  2. Riorientare la difesa sul fatto e sul dolo: se la cornice edittale regge, il campo di battaglia si sposta sulla condotta concreta — in particolare sulla prova del contributo causale consapevole alla prostituzione altrui — e sull’elemento soggettivo.
  3. Monitorare le motivazioni complete della sentenza: il dispositivo è noto, ma le motivazioni estese possono contenere aperture su profili diversi da quelli esaminati (ad es. specifiche circostanze aggravanti o fattispecie borderline). Leggere il testo integrale prima di escludere ogni margine.
  4. Verificare la posizione del cliente rispetto alle fattispecie connesse: il favoreggiamento si interseca con lo sfruttamento (art. 3, co. 1, n. 8) e con altre condotte della l. 75/1958. La declaratoria di infondatezza riguarda la specifica norma impugnata, non l’intero sistema sanzionatorio della legge Merlin.
  5. Aggiornare le memorie difensive già depositate: chi ha eccezioni pendenti costruite su questo profilo deve valutare se riformulare l’argomentazione prima dell’udienza, per evitare che il Giudice le archivi senza discussione.

Attenzione a

Il rischio principale è confondere la pronuncia di infondatezza con una chiusura totale del tema costituzionale sul reato di favoreggiamento. La Corte si è espressa sui parametri e sui profili sottoposti dal Tribunale di Bologna: questioni diverse, costruite su altri articoli della Costituzione o su fattispecie non ancora esaminate, restano teoricamente sollevabili, ma richiedono un’argomentazione autonoma e solida per superare la presunzione di legittimità ora rafforzata dalla sentenza.

Secondo rischio: trascurare l’impatto sui procedimenti in corso in cui l’eccezione era ancora pendente. Se il Giudice non si era ancora pronunciato sulla questione di costituzionalità, la sentenza n. 34/2026 gli fornisce ora una risposta preconfezionata. Occorre intervenire tempestivamente per riorientare la difesa su altri motivi, senza attendere la prima udienza utile.

Domande frequenti

Posso ancora sollevare eccezione di incostituzionalità per favoreggiamento prostituzione dopo la sentenza Corte Costituzionale 2026?

Sui profili già esaminati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 34/2026 — uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità della pena ex art. 3 co. 1 n. 8 l. 75/1958 — no. Un’eccezione identica sarebbe dichiarata manifestamente infondata. Restano teoricamente percorribili questioni costruite su parametri costituzionali diversi o su fattispecie non ancora sottoposte alla Consulta, ma richiedono argomentazione nuova e autonoma.

Qual è la pena prevista dall’art. 3 legge Merlin per il favoreggiamento della prostituzione?

L’art. 3, co. 1, n. 8), l. 75/1958 prevede la reclusione da due a sei anni e la multa. È questa cornice edittale che il Tribunale di Bologna aveva ritenuto sospetta di incostituzionalità e che la Corte Costituzionale ha invece confermato come compatibile con gli artt. 3 e 27 Cost., con la sentenza n. 34 del 29 marzo 2026.

Come cambia la strategia difensiva nei processi per favoreggiamento della prostituzione dopo la Consulta?

Con la chiusura del fronte costituzionale sulla pena, la difesa deve concentrarsi sulla prova della condotta — in particolare sul nesso causale tra il comportamento dell’imputato e la prostituzione altrui — e sul dolo specifico richiesto dalla fattispecie. Contestare la riqualificazione del fatto, l’attendibilità delle fonti di prova e l’elemento soggettivo diventano i fronti principali.

Fonte di riferimento: AvvocatoAndreani

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