Esenzione addizionale 10% su bonus e stock option settore finanziario


Dal 1° gennaio 2026, i compensi variabili — bonus e stock option — riconosciuti a dirigenti e collaboratori del settore finanziario possono beneficiare della disapplicazione dell’addizionale IRPEF del 10%, a condizione che siano rispettati i requisiti operativi fissati dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 luglio 2026. Lo studio che assiste istituti di credito, SGR, SIM o società di gestione deve verificare se i propri clienti rientrano nell’ambito soggettivo e strutturare correttamente la comunicazione all’Amministrazione finanziaria. L’omessa o errata istanza preclude il beneficio e non è sanabile a posteriori.

Punti chiave

  • Punto 1 — Dal 1° gennaio 2026 l’addizionale IRPEF del 10% sui compensi variabili può essere disapplicata nel settore finanziario.
  • Punto 2 — Il provvedimento AdE del 30 luglio 2026 fissa le modalità operative per accedere all’agevolazione.
  • Punto 3 — Dirigenti e collaboratori del settore finanziario sono i destinatari diretti dell’esenzione.

Chi assiste dirigenti di banche, fondi o intermediari finanziari ha ora uno strumento concreto da spendere nella consulenza contrattuale e fiscale: la disapplicazione dell’addizionale IRPEF del 10% sui compensi variabili che superano determinate soglie. La finestra temporale è aperta dal 1° gennaio 2026, ma le condizioni per beneficiarne vanno presidiate già nella fase di strutturazione dei pacchetti retributivi.

Con il provvedimento del 30 luglio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità operative per accedere all’esenzione applicabile a bonus e stock option nel settore finanziario. La notizia è approfondita da MisterFisco, che ricostruisce il perimetro dell’agevolazione e gli adempimenti richiesti.

Il contesto normativo

L’addizionale del 10% sui compensi variabili dei manager finanziari trova la propria base nell’art. 33 del d.l. 78/2010, convertito dalla l. 122/2010, che ha introdotto una tassazione aggiuntiva sui compensi eccedenti la parte fissa per i soggetti che operano nel settore bancario e finanziario. La nuova agevolazione — il cui perimetro tecnico è fissato dal provvedimento AdE del 30 luglio 2026 — introduce una deroga a tale regime, subordinandola al rispetto di requisiti soggettivi e procedurali specifici. Resta sullo sfondo la disciplina dell’art. 51 TUIR in materia di determinazione del reddito da lavoro dipendente, che regola il trattamento fiscale ordinario delle stock option e dei piani di incentivazione.

Cosa cambia per lo studio

  1. Mappatura dei clienti rilevanti. Occorre verificare quali clienti rientrano nell’ambito soggettivo: dirigenti, quadri e collaboratori di banche, SIM, SGR, SICAV e intermediari finanziari iscritti agli albi previsti dal TUB e dal TUF. La qualifica non basta da sola: serve che il compenso variabile superi la soglia prevista.
  2. Strutturazione contrattuale preventiva. L’agevolazione non scatta automaticamente. I piani di incentivazione — sia cash bonus sia stock option — devono essere strutturati in modo da soddisfare i requisiti del provvedimento AdE prima dell’erogazione. Intervenire dopo vanifica il beneficio.
  3. Istanza o comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Il provvedimento del 30 luglio 2026 prevede modalità operative specifiche per attivare la disapplicazione. Lo studio deve presidiare i termini e le forme di questa comunicazione, che è condizione necessaria e non meramente dichiarativa.
  4. Coordinamento con il sostituto d’imposta. L’azienda che eroga il compenso agisce come sostituto d’imposta: se non viene correttamente informata del regime agevolato, applicherà l’addizionale in busta paga. Serve un flusso informativo preciso tra consulente legale, HR e amministrazione.
  5. Revisione dei piani già in essere. Per i piani di incentivazione deliberati prima del 1° gennaio 2026 ma con erogazione successiva, va verificata la compatibilità con i requisiti dell’agevolazione. Non è detto che la data di delibera sia quella rilevante.

Attenzione a

Ambito soggettivo ristretto. L’agevolazione non riguarda tutti i manager con bonus elevati, ma specificamente i soggetti operanti nel settore finanziario regolamentato. Applicarla a dirigenti di holding industriali o di società non vigilate espone il cliente a recupero dell’imposta, sanzioni e interessi. Prima di consigliare l’accesso al regime, verifica la qualificazione dell’ente datore di lavoro secondo le definizioni del TUB e del TUF.

Retroattività esclusa. Il regime decorre dal 1° gennaio 2026. Le erogazioni effettuate prima di tale data — anche se riferite a piani deliberati successivamente — non beneficiano dell’esenzione. Attenzione ai piani pluriennali con finestre di vesting a cavallo d’anno: la data di maturazione del diritto e quella di effettiva percezione vanno tenute distinte ai fini dell’imputazione temporale del reddito ex art. 51 TUIR.

Domande frequenti

Quali soggetti possono beneficiare dell’esenzione dall’addizionale del 10% sui bonus?

L’agevolazione si applica a dirigenti e collaboratori che operano nel settore finanziario regolamentato — banche, SIM, SGR, SICAV e intermediari iscritti agli albi TUB e TUF. Non basta la qualifica dirigenziale: serve che il datore di lavoro sia un soggetto vigilato e che il compenso variabile superi la parte fissa, rientrando così nel perimetro dell’addizionale originariamente prevista dall’art. 33 del d.l. 78/2010.

Come si accede alla disapplicazione dell’addizionale del 10% sui compensi variabili dal 2026?

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 luglio 2026 fissa le modalità operative. Non si tratta di un beneficio automatico: occorre rispettare una procedura — verosimilmente un’istanza o una comunicazione preventiva — i cui termini e requisiti formali devono essere presidiati dal consulente. L’omessa istanza preclude il beneficio e non risulta sanabile con ravvedimento operoso.

Le stock option già deliberate prima del 2026 possono beneficiare dell’esenzione se vengono esercitate dopo il 1° gennaio 2026?

Dipende dalla data di imputazione del reddito ai sensi dell’art. 51 TUIR: per le stock option, il reddito si considera percepito al momento dell’esercizio del diritto di opzione, non alla delibera del piano. Se l’esercizio avviene dal 1° gennaio 2026 in poi e sono soddisfatti tutti i requisiti del provvedimento AdE, il beneficio può astrattamente applicarsi. Va però verificato caso per caso il rispetto dei requisiti soggettivi e procedurali.

Fonte di riferimento: MisterFisco