Errore del dentista e risarcimento danni al paziente


Il paziente che subisce un errore odontoiatrico può agire in via contrattuale ex art. 1218 c.c., con onere della prova alleggerito: deve dimostrare il contratto, il danno e il nesso causale, mentre spetta al professionista provare l’assenza di colpa. La legge Gelli-Bianco (l. 24/2017) disciplina la responsabilità sanitaria e impone al paziente l’azione preventiva di accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c. prima del giudizio. Il quantum risarcibile include danno biologico, danno morale e, nei casi più gravi, danno esistenziale, da liquidarsi con le tabelle del Tribunale di Milano.

Punti chiave

  • Punto 1 — La responsabilità del dentista è contrattuale: l’onere probatorio favorisce il paziente ex art. 1218 c.c.
  • Punto 2 — La legge Gelli-Bianco impone l’ATP ex art. 696-bis c.p.c. come condizione di procedibilità.
  • Punto 3 — Il danno risarcibile comprende biologico, morale ed esistenziale, liquidati con le tabelle milanesi.

I contenziosi odontoiatrici sono in crescita costante nei tribunali italiani e rappresentano una nicchia redditizia per gli studi civili con vocazione sanitaria. Chi assiste il paziente danneggiato deve sapere esattamente su quale binario procedere, quali prove raccogliere prima ancora di depositare l’atto introduttivo e come quantificare il danno in modo difendibile. Sbagliare il regime di responsabilità o saltare la fase pre-processuale significa perdere tempo e credibilità con il cliente.

Un approfondimento pubblicato da Diritto.it ripercorre i presupposti del diritto al risarcimento del paziente danneggiato da un errore del dentista, dalla qualificazione della responsabilità fino alla liquidazione del danno.

Il contesto normativo

La responsabilità dell’odontoiatra nei confronti del paziente è di natura contrattuale, fondata sul contratto d’opera professionale ex artt. 2222 e ss. c.c. e, in caso di struttura sanitaria, sul contratto atipico di spedalità. L’art. 1218 c.c. pone in capo al debitore — il professionista — l’onere di provare che l’inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile: il paziente deve allegare solo il contratto, il danno subito e il nesso causale.

La legge 8 marzo 2017, n. 24 (Gelli-Bianco) ha introdotto un doppio binario: responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. per il singolo esercente la professione sanitaria, contrattuale per la struttura. Sul piano processuale, l’art. 8 della stessa legge impone il tentativo obbligatorio di conciliazione o, in alternativa, l’accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c. come condizione di procedibilità della domanda risarcitoria. La Cassazione, con l’ordinanza n. 28994/2019, ha confermato che l’omissione di questa fase rende improcedibile il ricorso.

Per la liquidazione del danno non patrimoniale, la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. SS.UU. n. 26972/2008) continua a fare da riferimento per il danno biologico, morale ed esistenziale, con applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano come parametro nazionale condiviso.

Cosa cambia per lo studio

  1. Verifica subito il regime applicabile: se il danno è causato dal dentista in struttura privata convenzionata, agisci in via contrattuale contro la struttura e in via extracontrattuale contro il professionista — termini di prescrizione diversi (10 anni vs. 5 anni).
  2. Deposita l’ATP ex art. 696-bis c.p.c. prima di qualsiasi atto introduttivo di merito: è condizione di procedibilità obbligatoria e serve anche a cristallizzare la prova tecnica in modo neutro.
  3. Raccogli tutta la documentazione sanitaria prima del deposito: cartella clinica, consenso informato firmato, radiografie, preventivi e fatture. L’assenza del consenso informato è autonomamente risarcibile (Cass. n. 28985/2019).
  4. Quantifica il danno con le tabelle milanesi aggiornate: danno biologico temporaneo e permanente, danno morale, eventuale danno da perdita di chance lavorativa se documentabile.
  5. Valuta la polizza RC professionale del dentista prima di procedere: verifica i massimali e l’eventuale franchigia, perché condizionano la strategia transattiva.

Attenzione a

Il termine di prescrizione è il primo trabocchetto: 10 anni per l’azione contrattuale contro la struttura, 5 anni per quella extracontrattuale contro il singolo professionista ex art. 2947 c.c., entrambi decorrenti dalla conoscenza del danno e non dalla sua verificazione. Confondere i due termini espone il cliente a una perdita definitiva del diritto.

Il secondo rischio riguarda il nesso causale: in ambito medico-legale vige il criterio del “più probabile che non” (Cass. Pen. SS.UU. n. 30328/2002, recepito in sede civile), ma i giudici di merito spesso confondono la causalità generale con quella individuale. Presentare una CTU di parte solida — con un odontoiatra forense — prima ancora dell’ATP riduce il rischio di soccombere sul punto tecnico.

Domande frequenti

Qual è il termine di prescrizione per errore del dentista?

Dipende dal soggetto convenuto. Contro la struttura sanitaria l’azione è contrattuale e si prescrive in 10 anni. Contro il singolo professionista l’azione è extracontrattuale ex art. 2043 c.c. e si prescrive in 5 anni. Entrambi i termini decorrono dal momento in cui il paziente ha avuto conoscenza del danno e del suo collegamento con la condotta del dentista.

È obbligatorio fare l’ATP prima di citare il dentista per danni?

Sì. L’art. 8 della legge Gelli-Bianco (l. 24/2017) impone come condizione di procedibilità il preventivo esperimento di un accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c. oppure la mediazione. La Cassazione con ordinanza n. 28994/2019 ha confermato l’improcedibilità del ricorso che salti questa fase. L’ATP è preferibile perché cristallizza la prova tecnica in modo neutro e utilizzabile nel giudizio successivo.

Il paziente può essere risarcito anche se non ha firmato il consenso informato?

Sì, e in modo autonomo rispetto al danno biologico. La Cassazione con sentenza n. 28985/2019 ha chiarito che la violazione del consenso informato è fonte autonoma di responsabilità risarcitoria, anche quando l’intervento è stato tecnicamente corretto. Il danno risarcibile corrisponde alla lesione del diritto all’autodeterminazione del paziente, che deve però essere provato nella sua consistenza concreta.

Fonte di riferimento: Diritto.it