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Equo compenso notai nuove regole deontologiche 2024


Le nuove regole deontologiche del Consiglio Nazionale del Notariato sull’equo compenso rafforzano il divieto di ribasso tariffario per le prestazioni notarili, con ricadute dirette sulle negoziazioni tra studi e istituti bancari o grandi clienti. Chi assiste imprese in contratti di affidamento di pratiche notarili deve verificare che i corrispettivi pattuiti rispettino i parametri fissati dalla l. 49/2023. Il modello deontologico notarile può orientare anche il dibattito interno all’avvocatura sull’applicazione dell’equo compenso nelle convenzioni con enti pubblici e assicurazioni.

Punti chiave

  • Punto 1 — Il CNN aggiorna il codice deontologico rendendo vincolante il rispetto dell’equo compenso per ogni prestazione notarile.
  • Punto 2 — Le convenzioni con banche e grandi clienti che prevedano ribassi sistematici diventano deontologicamente sanzionabili per il notaio.
  • Punto 3 — Il modello notarile anticipa possibili sviluppi attuativi della l. 49/2023 applicabili anche all’avvocatura.

Se il tuo studio assiste istituti di credito, sviluppatori immobiliari o grandi gruppi aziendali nella gestione di pratiche notarili, le nuove regole deontologiche del Consiglio Nazionale del Notariato ti riguardano direttamente. Qualsiasi clausola contrattuale che vincoli il notaio a corrispettivi inferiori ai parametri di legge è ora espressamente sanzionabile sul piano disciplinare, e il cliente che ha contribuito a costruire quell’accordo si espone a contestazioni sulla validità del patto stesso.

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha aggiornato le proprie norme deontologiche introducendo prescrizioni specifiche sull’equo compenso, in linea con quanto già stabilito dalla legge 49/2023 sull’equo compenso delle professioni regolamentate. Le nuove disposizioni riguardano in particolare i rapporti tra notai e clienti forti — banche, assicurazioni, imprese con più di 50 dipendenti o fatturato superiore a 10 milioni di euro.

Il contesto normativo

La l. 26 aprile 2023, n. 49 ha esteso a tutte le professioni ordinistiche italiane il principio dell’equo compenso, definendolo come il corrispettivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione. L’art. 3 della stessa legge sancisce la nullità delle clausole che determinano un compenso iniquo nei contratti stipulati tra professionisti e «clienti forti», con applicazione d’ufficio dei parametri ministeriali in sostituzione della clausola nulla. Sul versante notarile, il riferimento tariffario resta il d.m. 20 luglio 2012, n. 140, già richiamato dalla giurisprudenza (cfr. Cass. Civ. n. 24340/2020) come parametro integrativo in assenza di accordo scritto. Le nuove norme deontologiche CNN si innestano su questo quadro, trasformando in obbligo disciplinare quello che la legge già impone sul piano civilistico.

Cosa cambia per lo studio

  1. Le convenzioni tra notai e banche per rogiti in serie (mutui, atti di compravendita a volume) devono essere riesaminate: se prevedono corrispettivi forfettari sotto soglia, il notaio è ora esposto a procedimento disciplinare oltre che all’azione civile di nullità parziale ex art. 3 l. 49/2023.
  2. Se assisti un’impresa che ha stipulato accordi pluriennali con studi notarili a tariffe scontate, verifica la data di sottoscrizione: i contratti anteriori al 20 maggio 2023 (entrata in vigore della l. 49/2023) non sono automaticamente travolti, ma quelli rinnovati o prorogati dopo quella data lo sono.
  3. Il modello CNN anticipa probabilmente una revisione analoga del Codice Deontologico Forense sull’equo compenso: monitorare l’evoluzione ti consente di adeguare per tempo le convenzioni del tuo studio con enti pubblici e compagnie assicurative, già nel mirino dell’art. 4 l. 49/2023.
  4. In caso di contenzioso sul compenso notarile — ad esempio in sede di distrazione delle spese o liquidazione fallimentare — puoi invocare la nullità della clausola riduttiva e richiedere al giudice l’applicazione dei parametri del d.m. 140/2012 come soglia minima inderogabile.
  5. Sul piano probatorio, la nuova norma deontologica CNN rafforza la posizione del notaio in un eventuale giudizio: la violazione di un obbligo deontologico corrispondente alla norma di legge costituisce elemento indiziario rilevante ai sensi dell’art. 2727 c.c.

Attenzione a

Il primo rischio è confondere l’ambito soggettivo: la l. 49/2023 tutela il professionista solo nei confronti dei «clienti forti» tassativamente elencati all’art. 2. Nei rapporti con privati consumatori le regole restano quelle ordinarie, e invocare l’equo compenso fuori perimetro espone a eccezioni processuali fondate.

Il secondo errore ricorrente è trascurare la forma scritta: l’art. 2 l. 49/2023 richiede che il preventivo e le condizioni economiche siano documentati per iscritto prima del conferimento dell’incarico. In assenza, qualsiasi accordo sul compenso — anche equo — risulta più difficile da provare e difendere in giudizio.

Domande frequenti

L’equo compenso notai si applica anche ai contratti già firmati con le banche?

No, in via diretta. La l. 49/2023 si applica ai contratti stipulati o rinnovati dopo il 20 maggio 2023. I contratti anteriori non sono automaticamente nulli, ma se prorogati o modificati dopo quella data rientrano nell’ambito di applicazione della legge, con possibile nullità parziale delle clausole riduttive del compenso ai sensi dell’art. 3 l. 49/2023.

Un avvocato può invocare le stesse regole deontologiche notarili sull’equo compenso?

Non direttamente: le nuove norme CNN riguardano esclusivamente i notai. Tuttavia, il quadro legale di riferimento — la l. 49/2023 — vale per tutte le professioni ordinistiche. L’avvocatura potrebbe aggiornare il proprio codice deontologico in modo analogo; nel frattempo, l’art. 3 l. 49/2023 già sancisce la nullità delle clausole inique per gli avvocati nei rapporti con clienti forti.

Cosa succede se una clausola contrattuale viola l’equo compenso notarile?

La clausola è nulla per violazione dell’art. 3 l. 49/2023 e viene sostituita di diritto dai parametri ministeriali fissati dal d.m. 140/2012. Il notaio può agire in giudizio per ottenere la differenza tra il compenso percepito e quello parametrico. Sul piano disciplinare, la nuova norma deontologica CNN prevede ora sanzioni autonome per il notaio che accetti corrispettivi iniqui.

Fonte di riferimento: Diritto.it

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