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Equo compenso avvocati cosa cambia con il nuovo art. 25-bis


Dal 7 aprile 2026 il nuovo art. 25-bis del Codice deontologico forense vincola gli avvocati a rispettare le regole sull’equo compenso come obbligo deontologico, non solo contrattuale. Il CNF ha chiarito l’ambito applicativo con la circolare n. 1-C-2026 dell’8 aprile 2026: la norma si applica ai rapporti con i clienti c.d. forti, ovvero imprese e grandi enti, nei termini già previsti dalla legge n. 49/2023. Ignorare la nuova disposizione espone lo studio a procedimento disciplinare, oltre che alle conseguenze civilistiche già note.

Punti chiave

  • Dal 7 aprile 2026 violare l’equo compenso è illecito deontologico, non solo contrattuale.
  • Il CNF ha delimitato l’ambito applicativo con la circolare n. 1-C-2026 dell’8 aprile 2026.
  • I contratti sotto-tariffa con clienti forti rischiano nullità e procedimento disciplinare.

Dal 7 aprile 2026 accettare un compenso inferiore ai parametri previsti dalla legge n. 49/2023 nei rapporti con clienti qualificati non è più solo una questione contrattuale: diventa un illecito disciplinare. Il nuovo art. 25-bis del Codice deontologico forense eleva il rispetto dell’equo compenso a obbligo professionale, con tutte le conseguenze che derivano da una violazione deontologica.

Il CNF ha reagito in tempi rapidi: con la circolare n. 1-C-2026 dell’8 aprile 2026, ha fornito indicazioni sull’esatto perimetro applicativo della norma, chiarendo a quali rapporti professionali si applica e in quali condizioni scatta la responsabilità disciplinare.

Il contesto normativo

La legge 21 aprile 2023, n. 49 ha introdotto nel nostro ordinamento la disciplina generale sull’equo compenso per i professionisti, vietando le clausole vessatorie nei contratti con imprese bancarie, assicurative e, più in generale, con i clienti che impiegano abitualmente professionisti (art. 3, l. n. 49/2023). Per gli avvocati, il parametro di riferimento resta il d.m. 13 agosto 2022, n. 147 (tariffe forensi). Il nuovo art. 25-bis del Codice deontologico raccorda ora quella disciplina civilistica con il piano disciplinare: l’avvocato che accetta condizioni economiche inferiori ai parametri — senza che ricorrano le eccezioni previste dalla legge — viola un precetto deontologico autonomo, indipendentemente dall’esito di un’eventuale azione civile.

Cosa cambia per lo studio

  1. Doppio binario di responsabilità. Prima del 7 aprile 2026, una parcella sotto-parametro esponeva lo studio alla sola azione civile di nullità della clausola (art. 4, l. n. 49/2023). Ora si aggiunge il procedimento disciplinare davanti al CDD.
  2. Revisione dei contratti tipo con clienti forti. Ogni accordo quadro o lettera d’incarico con banche, assicurazioni, società che conferiscono incarichi seriali va verificato rispetto ai parametri del d.m. n. 147/2022. Gli accordi già in essere firmati prima del 7 aprile non sono automaticamente sanati se proseguono oltre quella data.
  3. Attenzione agli sconti concordati. La legge n. 49/2023 consente riduzioni solo entro certi limiti e con specifiche condizioni di trasparenza. Applicare uno sconto generalizzato senza documentare la trattativa individuale è il caso più frequente che il CNF ha segnalato come problematico.
  4. Obbligo di informazione al cliente. La circolare n. 1-C-2026 ribadisce che l’avvocato deve rendere edotto il cliente — anche quello forte — dei parametri minimi applicabili, prima della sottoscrizione dell’incarico. Manca ancora un modello ufficiale: fino a nuove istruzioni, inserire un riferimento esplicito al d.m. n. 147/2022 nel testo dell’incarico è la soluzione più prudente.
  5. Inapplicabilità ai privati consumatori. Il CNF conferma che la disciplina dell’equo compenso, e dunque anche l’obbligo deontologico del nuovo art. 25-bis, riguarda esclusivamente i rapporti con i clienti qualificati ex art. 2, l. n. 49/2023. Nei confronti del cliente privato-consumatore restano applicabili le sole regole ordinarie di trasparenza del compenso (art. 13, l. n. 247/2012).

Attenzione a

Contratti già in esecuzione. Il rischio più immediato riguarda gli accordi quadro pluriennali stipulati prima dell’entrata in vigore del nuovo art. 25-bis ma ancora attivi. Se le condizioni economiche restano sotto-parametro, la prosecuzione del rapporto dopo il 7 aprile 2026 integra già la violazione deontologica. Rinegoziare o recedere entro tempi ragionevoli è la strada da percorrere.

Confondere la nullità civile con la violazione disciplinare. Sono due piani distinti: un accordo può essere civilisticamente valido — perché rientra nelle eccezioni della l. n. 49/2023 — e tuttavia rilevare sul piano disciplinare se manca la documentazione della trattativa individuale. Non basta che il cliente abbia firmato: serve traccia scritta del processo che ha portato alla determinazione del compenso ridotto.

Domande frequenti

Il nuovo art. 25-bis si applica anche agli incarichi già in corso prima del 7 aprile 2026?

Sì, per la parte di prestazione eseguita dopo il 7 aprile 2026. Gli accordi economici sotto-parametro stipulati prima ma ancora attivi espongono l’avvocato a responsabilità disciplinare se non vengono rinegoziati. La data di firma del contratto non esaurisce il problema se il rapporto prosegue.

Quali sono i clienti considerati ‘forti’ ai fini dell’equo compenso forense?

La legge n. 49/2023 (art. 2) individua come clienti forti: imprese bancarie e assicurative, società che nel triennio precedente hanno conferito incarichi professionali per un importo superiore a 200.000 euro, e le pubbliche amministrazioni. Nei rapporti con questi soggetti scattano sia la tutela civilistica sia, dal 7 aprile 2026, l’obbligo deontologico.

Come si calcola il compenso minimo per verificare il rispetto dell’equo compenso?

Il parametro di riferimento è il d.m. 13 agosto 2022, n. 147. Lo scostamento rispetto ai valori medi ivi previsti segnala una potenziale violazione. La legge n. 49/2023 non fissa una soglia percentuale rigida, ma clausole che impongono compensi ‘manifestamente sproporzionati’ rispetto all’attività sono nulle e ora deontologicamente rilevanti.

Fonte di riferimento: Giuricivile

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