Diritto d’autore e intelligenza artificiale cosa cambia


L’uso di strumenti di intelligenza artificiale generativa nella produzione di contenuti apre questioni concrete sulla titolarità dei diritti d’autore che già oggi emergono nei contenziosi e nelle trattative contrattuali. La legge 22 aprile 1941 n. 633 non prevede esplicitamente l’opera generata da AI, e i tribunali italiani ed europei stanno iniziando a colmare il vuoto con orientamenti ancora non consolidati. Chi assiste clienti nel settore creativo, editoriale o tecnologico non può ignorare questo scenario.

Punti chiave

  • Punto 1 — La l. 633/1941 non riconosce diritti d’autore sulle opere generate autonomamente da AI.
  • Punto 2 — Il Regolamento UE AI Act introduce obblighi di trasparenza sui contenuti generati da modelli AI.
  • Punto 3 — La titolarità contrattuale sui prompt e sugli output AI va disciplinata esplicitamente nei contratti.

Chi gestisce contratti nel settore creativo o difende clienti in controversie su opere digitali si trova già oggi a rispondere a domande per cui il codice non offre ancora risposte certe. La titolarità di un’opera generata da un sistema AI, la licenza d’uso dei contenuti caricati sulle piattaforme per addestrare i modelli, la responsabilità per violazione del diritto d’autore altrui tramite output automatizzati: sono questioni operative, non accademiche.

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Il contesto normativo

La legge 22 aprile 1941, n. 633 (l.d.a.) tutela le opere dell’ingegno di carattere creativo, ma richiede che la creatività sia riconducibile a un autore umano: l’art. 1 l.d.a. parla espressamente di «autore» come persona fisica. Su questo punto la giurisprudenza europea è intervenuta con la sentenza della Corte di Giustizia UE del 12 settembre 2019, causa C-683/17 (Cofemel), chiarendo che la tutela autorale presuppone un’espressione originale delle capacità intellettuali del creatore. Ne deriva che un output generato autonomamente da un modello AI, senza apporto creativo umano identificabile, resta in una zona grigia difficile da collocare sotto la protezione della l. 633/1941.

Sul fronte europeo, il Regolamento UE 2024/1689 (AI Act), entrato in vigore il 1° agosto 2024, introduce all’art. 50 obblighi di trasparenza per i sistemi AI che generano contenuti sintetici, imponendo la marcatura dei contenuti prodotti da AI. Parallelamente, la direttiva 2019/790/UE sul copyright nel mercato unico digitale — recepita in Italia con il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 177 — regola all’art. 3 il text and data mining a fini di ricerca e all’art. 4 quello commerciale, con ricadute dirette sull’addestramento dei modelli generativi.

Cosa cambia per lo studio

  1. Nei contratti con clienti che producono contenuti tramite AI, occorre inserire clausole esplicite sulla titolarità degli output e sulla responsabilità per eventuale violazione di diritti altrui incorporati nel training data.
  2. Le licenze d’uso delle piattaforme digitali (Midjourney, OpenAI, Adobe Firefly) attribuiscono spesso all’utente i diritti sull’output ma con limitazioni variabili: vanno lette prima di consigliare qualsiasi sfruttamento commerciale.
  3. In caso di contenzioso per plagio o contraffazione che coinvolga opere AI-assisted, la prova dell’apporto creativo umano diventa elemento centrale della strategia difensiva o accusatoria.
  4. Il d.lgs. 177/2021 consente all’avente diritto di escludere l’uso delle proprie opere per il text and data mining commerciale con una riserva espressa: un cliente editore o fotografo può e deve farlo nelle proprie condizioni generali.
  5. Chi assiste startup o piattaforme nello sviluppo di prodotti AI deve verificare la compliance con l’art. 50 AI Act già nella fase di progettazione del servizio, non a posteriori.

Attenzione a

Il rischio più frequente è consigliare al cliente di registrare come opera propria un contenuto generato integralmente da AI, senza verificare se sussiste un apporto creativo umano documentabile. In assenza di tale apporto, la registrazione non attribuisce diritti opponibili a terzi e può esporre il cliente a contestazioni. Documenta sempre il processo creativo: prompt, revisioni, scelte stilistiche operate dall’utente sono gli elementi che reggono la titolarità in sede giudiziale.

Secondo rischio: ignorare la riserva di opt-out prevista dall’art. 4 della direttiva 2019/790/UE per il data mining commerciale. Se il cliente non la inserisce esplicitamente nelle proprie condizioni d’uso, i suoi contenuti restano liberamente utilizzabili per addestrare modelli AI di terzi, senza compenso.

Domande frequenti

Chi è titolare del diritto d’autore su un’opera creata con intelligenza artificiale in Italia?

In base alla l. 633/1941 e all’orientamento della CGUE (causa C-683/17), il diritto d’autore spetta alla persona fisica che apporti un contributo creativo identificabile. Un output generato autonomamente da AI senza intervento umano creativo non è tutelabile come opera dell’ingegno. La titolarità si consolida solo se l’utente dimostra scelte espressive proprie nel processo di generazione.

Come si esclude l’uso delle proprie opere per addestrare modelli AI?

L’art. 4 della direttiva 2019/790/UE, recepita con d.lgs. 177/2021, consente agli aventi diritto di escludere l’uso commerciale dei propri contenuti per il text and data mining mediante una riserva espressa e leggibile automaticamente, ad esempio tramite metatag o clausole nelle condizioni generali di utilizzo del sito o della piattaforma.

Quali obblighi impone l’AI Act sui contenuti generati da intelligenza artificiale?

L’art. 50 del Regolamento UE 2024/1689 (AI Act), applicabile dal 2 agosto 2026 per la maggior parte delle disposizioni, impone ai fornitori di sistemi AI generativi di garantire che i contenuti siano marcati in modo da risultare identificabili come generati artificialmente. Chi distribuisce contenuti AI in ambito commerciale deve verificare la conformità a questo obbligo di trasparenza.

Fonte di riferimento: Giuricivile