Chi difende detentori di armi legittimi deve sapere che la formula ‘con ogni diligenza’ contenuta nell’art. 20 l. 110/1975 ha superato il vaglio della Corte Costituzionale ed è vincolante senza margini di contestazione sulla sua vaghezza. La Corte ha escluso la violazione del principio di tassatività e determinatezza della norma penale, chiudendo la porta a eccezioni fondate sull’indeterminatezza del precetto. Il riferimento agli artt. 24, 25 co. 2 Cost. e 7 CEDU come parametri di censura è stato rigettato integralmente con sentenza n. 33/2026.
Punti chiave
- Punto 1 — La Corte Cost. n. 33/2026 dichiara non fondata la questione su art. 20 l. 110/1975.
- Punto 2 — La formula ‘con ogni diligenza’ soddisfa il principio di tassatività ex art. 25 co. 2 Cost.
- Punto 3 — Non vi è violazione dell’art. 7 CEDU: il precetto penale è sufficientemente determinato.
Chi assiste clienti detentori di armi — cacciatori, collezionisti, titolari di porto d’armi — deve aggiornare la propria strategia difensiva: non è più praticabile contestare la genericità del precetto custodiale dell’art. 20 l. 110/1975. La Corte Costituzionale ha chiuso quella strada con una pronuncia che vale la pena conoscere prima di impostare qualsiasi eccezione preliminare.
Con la sentenza n. 33/2026, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità sollevate dal Tribunale di Reggio Calabria (r.o. 37/2025) sull’art. 20, primo comma, primo periodo, e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110. Puoi leggere l’analisi completa della pronuncia su Studio Cataldi.
Il contesto normativo
L’art. 20, primo comma, l. 110/1975 impone a chiunque detenga armi di assicurarne la custodia «con ogni diligenza nell’interesse della sicurezza pubblica». Il secondo comma prevede una fattispecie contravvenzionale autonoma per chi non rispetti questo standard. Il Tribunale di Reggio Calabria aveva dubitato che una formula così ampia fosse compatibile con il principio di determinatezza della norma penale sancito dall’art. 25, secondo comma, Cost., con il diritto di difesa ex art. 24 Cost. e con l’art. 7 CEDU — che impone che le infrazioni penali siano definite con sufficiente accessibilità e prevedibilità.
La Corte ha risposto ricostruendo il significato tecnico-giuridico dell’espressione «ogni diligenza» nel sistema civilistico e penalistico italiano, dove il parametro della diligenza non è mai stato considerato indeterminato in sé. Il richiamo alla diligenza dell’art. 1176 c.c. — anche nella sua declinazione qualificata — costituisce uno standard consolidato e verificabile in sede giudiziaria, non una clausola aperta arbitraria.
Cosa cambia per lo studio
- Abbandona subito le eccezioni di incostituzionalità fondate sull’indeterminatezza dell’art. 20 l. 110/1975: la Corte Cost. n. 33/2026 le ha dichiarate non fondate e sollevare la stessa questione davanti a un giudice di merito espone il cliente a perdita di tempo senza alcun vantaggio.
- Sposta il piano difensivo sul merito della condotta concreta: il giudice valuterà caso per caso se il detentore ha adottato misure adeguate — cassaforte omologata, separazione di armi e munizioni, accesso impedito a terzi non autorizzati — e lì si gioca la partita.
- Documenta preventivamente per i clienti detentori di armi: una check-list delle misure di custodia adottate (verbali di sopralluogo, fatture di installazione di armadi blindati, sistemi di allarme) diventa il nucleo della difesa in caso di contestazione.
- Tieni presente che il parametro dell’art. 7 CEDU è stato escluso come leso: non potrai neppure percorrere la strada del ricorso alla Corte EDU per difetto di prevedibilità della norma penale italiana in materia di custodia armi.
- Nei procedimenti penali pendenti in cui avevi sollevato o stavi valutando di sollevare questione di legittimità costituzionale sulla stessa norma, informa subito il cliente dell’esito e ridefinisci la strategia processuale.
Attenzione a
Il rischio più immediato è confondere la tenuta costituzionale della norma con la sua applicazione concreta. «Con ogni diligenza» rimane una formula elastica: il giudice penale conserva ampio margine valutativo nel decidere se lo standard sia stato rispettato. Questo significa che ogni caso va istruito con prove specifiche sulla custodia adottata — non basta dimostrare che il cliente aveva un porto d’armi in regola.
Attenzione anche alla sovrapposizione tra responsabilità penale ex art. 20 l. 110/1975 e responsabilità civile aquiliana ex art. 2043 c.c. in caso di furto o uso illecito dell’arma da parte di terzi: il mancato rispetto dello standard custodiale può fondare entrambe le azioni contemporaneamente, e la sentenza della Corte Cost. rafforza la posizione di chi agisce civilmente sostenendo che lo standard era chiaro e vincolante.
Domande frequenti
Posso ancora sollevare eccezione di incostituzionalità sull’art. 20 legge 110/1975?
No. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 33/2026 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità sugli stessi parametri — artt. 24, 25 co. 2 Cost. e 7 CEDU — che si potrebbe invocare. Sollevare la medesima questione davanti a un giudice di merito è processualmente improduttivo e rischia di apparire pretestuoso.
Cosa significa concretamente custodire armi ‘con ogni diligenza’ secondo la legge 110/1975?
La Corte ha confermato che il parametro va riempito di contenuto caso per caso dal giudice, sul modello della diligenza qualificata dell’art. 1176 co. 2 c.c. In pratica: armadi blindati omologati, separazione fisica di armi e munizioni, impedimento dell’accesso a minori o soggetti non autorizzati. La prova documentale di queste misure è decisiva in sede penale.
Il detentore di armi risponde civilmente se l’arma viene rubata e usata da terzi?
Sì, il rischio c’è. La conferma della tenuta costituzionale dell’art. 20 l. 110/1975 rafforza la posizione del danneggiato che agisce ex art. 2043 c.c.: lo standard di custodia era chiaro e esigibile. Se il detentore non dimostra di averlo rispettato, il nesso causale tra omessa custodia e danno cagionato dal terzo può reggere in giudizio.
Fonte di riferimento: StudioCataldiNotizie