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Crisi energetica 2026 clausole contrattuali a rischio


La chiusura dello Stretto di Hormuz dal 4 marzo 2026 configura un evento di forza maggiore o eccessiva onerosità sopravvenuta rilevante per i contratti di fornitura, trasporto e appalto in corso. L’avvocato deve verificare subito se i contratti dei clienti contengono clausole di hardship, price-revision o forza maggiore e valutare se attivare la risoluzione per impossibilità sopravvenuta ex art. 1463 c.c. o la riduzione ad equità ex art. 1467 c.c. Un’azione tempestiva riduce il rischio che il giudice qualifichi l’inerzia del cliente come accettazione delle nuove condizioni contrattuali.

Punti chiave

  • Punto 1 — Verificare immediatamente le clausole di forza maggiore e hardship nei contratti di fornitura energetica e logistica in corso.
  • Punto 2 — La chiusura dello Stretto di Hormuz può integrare eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c. nei contratti a prestazioni corrispettive.
  • Punto 3 — Notificare per iscritto alla controparte l’evento eccezionale prima di qualsiasi inadempimento evita decadenze e responsabilità risarcitorie.

Contratti di fornitura di energia, materie prime e trasporto marittimo firmati prima del 4 marzo 2026 rischiano di diventare economicamente insostenibili o giuridicamente impossibili da eseguire. Chi assiste imprese industriali, operatori logistici o società della grande distribuzione deve aprire adesso quei fascicoli contrattuali: la finestra per agire in via preventiva si sta chiudendo.

Dal 4 marzo 2026, la chiusura dello Stretto di Hormuz — conseguenza dell’operazione militare statunitense-israeliana “Epic Fury” contro l’Iran — ha interrotto circa 20 milioni di barili di petrolio al giorno, pari al 20% dell’offerta mondiale. L’analisi completa della crisi è disponibile su Studio Cataldi.

Il contesto normativo

Il codice civile offre tre leve principali. L’art. 1463 c.c. consente la risoluzione per impossibilità sopravvenuta totale della prestazione; l’art. 1464 c.c. permette la riduzione della controprestazione o il recesso in caso di impossibilità parziale. L’art. 1467 c.c. è lo strumento più duttile: in presenza di avvenimenti straordinari e imprevedibili che rendono la prestazione eccessivamente onerosa, la parte svantaggiata può domandare la risoluzione — oppure la controparte può offrire la riconduzione ad equità del contratto.

Sul piano giurisprudenziale, Cass. Civ. n. 23914/2022 ha ribadito che l’eccessiva onerosità sopravvenuta richiede un’alterazione significativa dell’equilibrio contrattuale originario, non una semplice fluttuazione di mercato. La chiusura di una via di transito strategica per il 20% della fornitura globale di greggio difficilmente rientra nell’alea normale del contratto: siamo ben oltre la fluttuazione ordinaria dei prezzi dell’energia. Per i contratti internazionali, occorre verificare se si applica la Convenzione di Vienna del 1980 (CISG), il cui art. 79 disciplina l’esonero da responsabilità per impedimento straordinario.

Cosa cambia per lo studio

  1. Audit contrattuale urgente: identificare tutti i contratti pluriennali di fornitura di energia, materie prime, trasporto marittimo o appalto industriale con scadenza superiore a sei mesi. Verificare se contengono clausole di hardship, price-revision automatica o forza maggiore definita contrattualmente, perché la definizione pattizia prevale su quella legale.
  2. Notifica tempestiva dell’evento: molte clausole di forza maggiore prevedono termini di preavviso (spesso 5-15 giorni dall’evento scatenante) per la comunicazione alla controparte. Chi non notifica per iscritto rischia di perdere il diritto a invocare l’esimente. Redigere e spedire la notice adesso, anche solo in via cautelativa.
  3. Valutazione del rimedio: la risoluzione ex art. 1467 c.c. libera il cliente dall’obbligo ma non garantisce il recupero di quanto già pagato. La rinegoziazione — possibile se la controparte offre la riduzione ad equità — può essere preferibile per preservare rapporti commerciali strategici. Calcolare entrambi gli scenari prima di muovere qualsiasi atto.
  4. Contratti di appalto pubblico: per le commesse soggette al d.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), l’art. 60 prevede la revisione prezzi obbligatoria per variazioni superiori al 5% rispetto all’indice ISTAT. Verificare se il contratto include la clausola revisionale e, in caso contrario, valutare l’istanza straordinaria alla stazione appaltante.
  5. Clausole penali e mora: se il cliente è già in ritardo nelle consegne a causa dell’aumento dei costi energetici, verificare se la penale contrattuale può essere ridotta dal giudice ex art. 1384 c.c. per manifesta eccessività — o se l’evento configura direttamente un’esimente dalla mora.

Attenzione a

Non confondere forza maggiore e alea contrattuale. Il rincaro del petrolio, da solo, non basta: la giurisprudenza (cfr. Cass. Civ. n. 23914/2022) richiede che l’evento sia straordinario, imprevedibile e che l’onerosità superi la soglia di rischio assunta dalle parti al momento della firma. Un contratto firmato dopo il 4 marzo 2026 non potrà mai invocare l’imprevedibilità della crisi di Hormuz.

Attenzione alla rinegoziazione informale. Trattare verbalmente con la controparte senza documentare la posizione del cliente espone al rischio che qualsiasi proposta di modifica venga interpretata come rinuncia all’originale pretesa risolutoria. Ogni comunicazione deve essere in forma scritta, con data certa, e deve preservare esplicitamente tutti i diritti contrattuali e legali.

Domande frequenti

La chiusura dello Stretto di Hormuz è forza maggiore nei contratti di fornitura italiani?

Dipende dalla definizione contrattuale di forza maggiore e dalla data di firma del contratto. Se il contratto tace, si applica l’art. 1467 c.c.: occorre dimostrare che l’evento è straordinario, imprevedibile e che l’onerosità supera l’alea contrattuale normale. Un blocco del 20% dell’offerta globale di petrolio per operazione militare ha buone probabilità di soddisfare entrambi i requisiti per contratti firmati prima del 4 marzo 2026.

Come si calcola l’eccessiva onerosità sopravvenuta in un contratto di fornitura energetica?

Non esiste una soglia percentuale fissa nel codice civile italiano. La giurisprudenza (Cass. Civ. n. 23914/2022) guarda all’alterazione significativa dell’equilibrio originario rispetto all’alea tipica del contratto. In pratica, confrontare il prezzo dell’energia alla firma con quello attuale e verificare se lo scostamento incide sulla sostenibilità economica dell’intera operazione, non solo sul margine di profitto.

Cosa rischia il cliente che non notifica la forza maggiore alla controparte?

Rischia di perdere il diritto a invocare l’esimente se il contratto prevede un termine di preavviso, e di essere ritenuto in mora con obbligo di risarcimento del danno. In più, l’inerzia prolungata può essere interpretata dal giudice come acquiescenza alle nuove condizioni economiche, rendendo più difficile la successiva domanda di risoluzione o riduzione della prestazione.

Fonte di riferimento: StudioCataldiNotizie

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