Una crisi energetica strutturale espone i contratti di fornitura, appalto e locazione commerciale a contestazioni di inadempimento e forza maggiore che i tribunali italiani valuteranno caso per caso. L’avvocato che assiste imprese deve già oggi verificare le clausole di indicizzazione, i meccanismi di revisione del prezzo e le soglie di hardship nei contratti in corso. Ignorare questo profilo significa lasciare il cliente esposto a rischi che si possono prevenire con una revisione contrattuale mirata.
Punti chiave
- Punto 1 — Le clausole di forza maggiore nei contratti di fornitura energetica vanno verificate adesso, non a crisi conclamata.
- Punto 2 — L’art. 1467 c.c. sulla eccessiva onerosità sopravvenuta è lo strumento principale di difesa del cliente-debitore.
- Punto 3 — I contratti pubblici con clausole di revisione prezzi seguono oggi l’art. 60 del d.lgs. 36/2023 (Codice Appalti).
Per uno studio che assiste imprese industriali, distributori o enti pubblici, una crisi energetica prolungata non è uno scenario astratto: è una cascata di inadempimenti, richieste di rinegoziazione e contenziosi su contratti firmati in un contesto di prezzi completamente diverso. Chi non ha già controllato le clausole di revisione del prezzo e di forza maggiore nei contratti pluriennali dei propri clienti si troverà a gestire l’emergenza invece di prevenirla.
Erik Stefano Carlo Bodda, in un’analisi pubblicata su StudioCataldi, descrive la crisi energetica del 2026 come una trasformazione geopolitica strutturale, non un episodio temporaneo: instabilità delle forniture, rialzo dei prezzi delle materie prime energetiche e ridefinizione degli equilibri tra blocchi produttori e consumatori.
Il contesto normativo
Il diritto italiano offre tre leve principali. La prima è l’art. 1467 c.c., che consente la risoluzione del contratto a prestazioni corrispettive quando la prestazione di una parte diventa eccessivamente onerosa per eventi straordinari e imprevedibili — con la possibilità per la controparte di offrire una modifica equa delle condizioni. La seconda è l’art. 1256 c.c. sull’impossibilità sopravvenuta, applicabile quando la crisi energetica rende oggettivamente impossibile l’adempimento, non solo più costoso. La terza, per i contratti pubblici, è l’art. 60 del d.lgs. 36/2023 (nuovo Codice dei Contratti Pubblici), che introduce un obbligo di inserire clausole di revisione prezzi nei contratti di durata superiore a dodici mesi, con meccanismi agganciati a indici ISTAT o di settore. La Cassazione, con la sentenza Cass. Civ. n. 24906/2022, ha ribadito che l’eccessiva onerosità sopravvenuta richiede uno squilibrio eccedente l’alea normale del contratto: il rincaro energetico già scontato dal mercato al momento della firma non basta.
Cosa cambia per lo studio
- Audit contrattuale urgente: identifica nei contratti pluriennali dei clienti le clausole di hardship, forza maggiore e revisione del prezzo. Se mancano o sono generiche, il cliente è esposto senza protezione automatica.
- Distinzione tra onerosità e impossibilità: l’art. 1467 c.c. e l’art. 1256 c.c. producono effetti diversi — risoluzione con possibile offerta di riduzione vs. estinzione dell’obbligazione. Confonderli in una lettera stragiudiziale può indebolire la posizione del cliente.
- Contratti di appalto privato: verifica se è stata inserita una clausola di adeguamento del corrispettivo; in assenza, l’appaltatore può tentare la via dell’art. 1664 c.c. (revisione del prezzo nell’appalto), che però richiede aumenti superiori al 10% del costo complessivo.
- Locazioni commerciali: i conduttori che subiscono aumenti di spese condominiali energetiche possono contestare la ripartizione degli oneri accessori ex art. 1576 c.c., ma solo se il contratto non li scarica esplicitamente sul locatario.
- Avviso al cliente imprenditore: le imprese in crisi di liquidità per costi energetici devono valutare tempestivamente gli strumenti di composizione negoziata ex d.lgs. 14/2019 (Codice della Crisi), per non perdere l’accesso alle misure protettive.
Attenzione a
Invocare la forza maggiore senza documentazione tecnica è il primo errore frequente: la giurisprudenza richiede la prova concreta del nesso causale tra l’evento energetico e l’inadempimento specifico. Una generica lettera che richiama «la crisi internazionale» non regge in giudizio — servono dati di fornitura, fatture comparative e attestazioni del gestore.
Trascurare i termini di denuncia contrattuale è il secondo rischio: molti contratti di fornitura prevedono che la parte colpita da un evento di forza maggiore lo notifichi entro 48 o 72 ore dalla manifestazione. Superare quel termine può precludere l’eccezione, indipendentemente dalla fondatezza nel merito.
Domande frequenti
Posso usare la forza maggiore per i contratti di fornitura se i prezzi energetici raddoppiano?
Non automaticamente. La forza maggiore richiede un evento esterno, imprevedibile e che renda impossibile — non solo più onerosa — la prestazione. Se il contratto era già esposto all’oscillazione dei prezzi energetici, i tribunali tendono a escludere la forza maggiore e a valutare invece l’eccessiva onerosità ex art. 1467 c.c., con soglie più alte da dimostrare.
L’art. 1467 c.c. si applica ai contratti già in esecuzione durante una crisi energetica?
Sì, ma solo se l’onerosità sopravvenuta supera l’alea normale del tipo contrattuale e dipende da eventi straordinari e imprevedibili al momento della conclusione del contratto. La Cassazione (n. 24906/2022) ha confermato che rincari già presenti sul mercato alla data di firma non integrano i presupposti della norma.
Nei contratti pubblici pluriennali esiste un diritto automatico alla revisione prezzi per i costi energetici?
Dal 2023 sì, per i nuovi contratti: l’art. 60 del d.lgs. 36/2023 obbliga le stazioni appaltanti a inserire clausole di revisione per contratti superiori a dodici mesi. Per i contratti ante-riforma occorre verificare caso per caso la presenza di clausole specifiche o ricorrere alle norme generali sull’eccessiva onerosità.
Fonte di riferimento: StudioCataldi