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Credito ZES Unica 2025 aggiuntivo codice tributo 7041


Il credito d’imposta ZES Unica 2025 aggiuntivo, introdotto dalla legge di Bilancio 2026, si compensa in F24 tramite il codice tributo ‘7041’, istituito con risoluzione ADE n. 18 del 15 maggio 2026. Il beneficio riguarda le imprese che hanno effettuato investimenti agevolati nel Mezzogiorno nel 2025 e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa istitutiva. L’utilizzo in compensazione presuppone la corretta indicazione del codice nel modello F24, pena il rifiuto della delega di pagamento.

Punti chiave

  • Punto 1 — Il codice tributo 7041 è obbligatorio per compensare il credito ZES Unica 2025 aggiuntivo in F24.
  • Punto 2 — La risoluzione ADE n. 18 del 15 maggio 2026 definisce le modalità operative di utilizzo del credito.
  • Punto 3 — Il credito aggiuntivo è riservato alle imprese con investimenti agevolati nel Mezzogiorno nel 2025.

Se assisti imprese con investimenti nel Mezzogiorno, puoi già consigliare la compensazione del credito ZES Unica 2025 aggiuntivo tramite modello F24: il codice tributo è operativo dal 15 maggio 2026. Verificare subito la spettanza del beneficio e la corretta imputazione contabile è la prima mossa per evitare contestazioni in sede di controllo.

Con la risoluzione n. 18 del 15 maggio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo «7041» per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta ZES Unica 2025 aggiuntivo, introdotto dalla legge di Bilancio 2026 a favore delle imprese che hanno effettuato investimenti agevolati nelle regioni del Mezzogiorno nel corso del 2025.

Il contesto normativo

Il credito d’imposta ZES Unica trova la propria base nella disciplina della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno, consolidata con il d.l. n. 124/2023 (conv. L. n. 162/2023) e successivamente estesa dalla legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024). La componente «aggiuntiva» per il 2025 è stata introdotta dalla legge di Bilancio 2026, che ha innalzato la misura dell’agevolazione per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2025 nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise e Abruzzo. L’art. 1 della L. n. 207/2024 disciplina già i criteri generali di determinazione del credito, mentre la risoluzione ADE n. 18/2026 ne regola la fase attuativa in compensazione ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 241/1997.

Cosa cambia per lo studio

  1. Dal 15 maggio 2026 i clienti imprese con investimenti ZES 2025 possono inserire il codice 7041 nella sezione «Erario» del modello F24, nella colonna «importi a credito compensati».
  2. Occorre verificare che l’investimento rientri tra quelli agevolabili secondo la normativa istitutiva: acquisto di beni strumentali nuovi, inclusi immobili, destinati a strutture produttive nelle regioni ZES Unica.
  3. Il periodo di riferimento da indicare in F24 corrisponde all’anno di sostenimento dell’investimento agevolato (2025): un errore in questo campo genera lo scarto automatico della delega.
  4. Se il credito aggiuntivo si cumula con altre agevolazioni (es. credito ordinario ZES o bonus investimenti 4.0), verifica i limiti di cumulo previsti dalla legge di Bilancio 2026 prima di procedere alla compensazione.
  5. Conserva tutta la documentazione a supporto dell’investimento — fatture, atti di acquisto, perizie per gli immobili — perché l’ADE può richiedere riscontri documentali in sede di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973.

Attenzione a

Compensazione prima del via libera formale. Utilizzare il credito in F24 con un codice tributo errato o inesistente determina lo scarto della delega e può esporre il contribuente a sanzioni per tardivo versamento delle imposte dovute. Prima del 15 maggio 2026 il codice 7041 non esisteva: qualunque compensazione tentata in precedenza va verificata e, se necessario, regolarizzata.

Mancata verifica dei requisiti soggettivi e territoriali. Il credito spetta solo alle imprese che esercitano attività economiche nelle zone ZES Unica e che rispettano la normativa europea sugli aiuti di Stato (Regolamento UE n. 651/2014, art. 14 — aiuti a finalità regionale). Un’applicazione estensiva del beneficio a investimenti parzialmente localizzati fuori area agevolata espone al recupero integrale del credito con interessi e sanzioni.

Domande frequenti

Qual è il codice tributo per il credito ZES Unica 2025 aggiuntivo in F24?

Il codice tributo da utilizzare nel modello F24 è «7041», istituito dall’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 18 del 15 maggio 2026. Va inserito nella sezione Erario, colonna importi a credito compensati, con l’indicazione del periodo di riferimento 2025, corrispondente all’anno dell’investimento agevolato.

Quali investimenti danno diritto al credito ZES Unica 2025 aggiuntivo?

Il credito aggiuntivo riguarda gli investimenti in beni strumentali nuovi, compresi gli immobili destinati a strutture produttive, effettuati entro il 31 dicembre 2025 nelle regioni della ZES Unica Mezzogiorno: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise e Abruzzo. L’impresa deve esercitare attività economica nell’area agevolata e rispettare i limiti sugli aiuti di Stato.

Il credito ZES Unica aggiuntivo si può cumulare con altri bonus investimenti?

Il cumulo con altri incentivi — come il credito ZES ordinario o i bonus Industria 4.0 — è possibile solo nel rispetto dei limiti fissati dalla legge di Bilancio 2026 e della normativa europea sugli aiuti di Stato (Regolamento UE n. 651/2014). Prima di procedere alla compensazione conviene calcolare l’intensità di aiuto complessiva per non superare le soglie consentite.

Fonte di riferimento: MisterFisco

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